Programma Piano ERP alloggi sfitti zero (FAQ)
Risposte alle domande più frequenti
Indice
I quesiti sono suddivisi secondo le seguenti categorie:
- Soggetti proponenti
- Ammissibilità degli interventi
- Presentazione della domanda
- Spese ammissibili
- Canoni, spese condominiali e utenze
- Gestione immobili candidati
File testo scaricabile con tutti i quesiti e risposte aggiornato al 19/11/2025 (Word - 45,7 KB)
No, la candidatura all’Avviso di manifestazione di interesse non è vincolante per i proponenti.
Come indicato al punto 5 dell’Avviso, a seguito della definizione degli elenchi degli alloggi e dei fabbricati idonei e al perfezionamento degli atti procedurali necessari, la Regione provvederà a richiedere la conferma delle candidature ai proponenti per l’inserimento e la futura approvazione del Piano degli interventi.
L’Avviso pubblico approvato con DGR 1564 del 29/9/2025 è rivolto esclusivamente ai Comuni e alle Acer della Regione Emilia-Romagna.
Si, i fabbricati misti che non hanno la totalità degli alloggi destinati ad ERP sono esclusi dalla Linea 2.A, ad eccezione della quota di SLU, per funzioni non residenziali, che non deve superare il 10% della ST collocata al piano terra del fabbricato, destinata a servizi per gli abitanti e l’abitare.
Le candidature alla Linea 2.A e 2.B ammettono la fattispecie dell’intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.
Trattandosi di un Avviso di manifestazione di interesse, il raggiungimento di un determinato livello progettuale al momento della candidatura non è condizione escludente ai fini dell’ammissibilità.
Non è prevista una soglia minima che limiti la possibilità di candidare un alloggio alla Linea 1
Si conferma che la proprietà è l’unico titolo ammesso dall’Avviso
Le condizioni di ammissibilità degli interventi sono indicati al punto 4 del Bando: in particolare un intervento non qualificabile come ristrutturazione importante di 2° livello o riqualificazione energetica (comportante una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile almeno del 30% non sono condizioni) può comunque essere candidato all’Avviso, ma sarà valutato secondo i criteri di priorità di cui al punto 2.1.
Si conferma che, come indicato all’art. 2 dell’Avviso e nelle slide pubblicate nella pagina web dedicata al bando, è possibile candidare alla Linea 2.B un intervento di nuova costruzione su un’area di proprietà comunale.
Si conferma che è possibile, nella stessa domanda di manifestazione di interesse, candidare alla Linea 1 alloggi ERP sfitti e alla Linea 2.A l’intero fabbricato nel quale sono collocati tali alloggi. Ai fini della candidatura occorre preventivamente verificare la presenza dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso. È necessario considerare che gli interventi della Linea 2 saranno finanziati successivamente alla Linea 1.
Come chiarito dalla Circolare esplicativa pubblicata nella pagina web dedicata (Circolare esplicativa del 4/11/2025 (PDF - 544,4 KB)) Il requisito di ammissibilità degli interventi di cui all’art. 4.1 riguardante l’assenza di “vincoli di tutela storico-culturale ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del D.Lgs. 42/2004” deve intendersi limitato agli immobili (alloggi e altre unità immobiliari) per i quali, alla data di presentazione della domanda, sia già stato emanato il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli artt. 12 e 13, del D.Lgs. 42/2004.
Sono pertanto ammissibili ad essere candidati gli interventi su immobili pubblici opera di un autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, per i quali non sia ancora stato emanato il suddetto provvedimento.
Come chiarito dalla Circolare esplicativa pubblicata nella pagina web dedicata (Circolare esplicativa del 4/11/2025 (PDF - 544,4 KB)), per “aree a rischio di dissesto idrogeologico” si devono intendere le aree interessate da frane attive, come rappresentate negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.
La Linea 2.A è dedicata agli interventi su fabbricati di proprietà comunale.
Nella medesima domanda è possibile proporre più di un intervento da candidare alla Linea 2.A o alla Linea 2.B, con l’accortezza di non proporre il medesimo progetto in più Linee contemporaneamente.
Un fabbricato non censito in ORSA di proprietà comunale può essere potenzialmente candidato sia alla Linea 2.A che alla Linea 2.B, come indicato all’art. 2.1, lettera a. e lettera b. e nelle slide disponibili alla pagina web dedicata.
Nel primo caso (linea 2.A) gli alloggi del fabbricato saranno destinati ad ERP subito dopo la riqualificazione, mentre nel secondo caso (linea 2.B) saranno destinati prima ad ERS - per il periodo di rientro dell’investimento - e successivamente saranno vincolati ad ERP.
Si rammenta di verificare preventivamente i requisiti richiesti di cui all’art. 4 dell’Avviso.
È possibile candidare alla Linea 1 un intervento di manutenzione straordinaria con accorpamento di due o più unità immobiliari: nell’allegato 1, alla colonna D è stato predisposto un menù a tendina che contempla anche la “manutenzione straordinaria con accorpamento”. Nell’allegato occorre inserire soltanto un alloggio e non tutte le unità immobiliari oggetto di accorpamento, per non ingenerare fraintendimenti nelle valutazioni sul numero di alloggi disponibili nella Linea 1.
E' possibile candidare alla Linea 2 interventi di miglioramento sismico dei fabbricati, con la precisazione che gli interventi saranno valutati secondo i criteri di priorità di cui al punto 2.1.
La domanda deve essere formalmente presentata dall’Ente che ha la proprietà dell’immobile.
Non è prevista la possibilità di delegare alle ACER la presentazione formale della domanda, la quale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del Comune o dell’Ente ACER a seconda della proprietà degli immobili oggetto di candidatura.
Le ACER e gli altri soggetti gestori potranno coadiuvare i Comuni nella redazione della documentazione richiesta dall’Avviso.
Dato che la Linea 1 riguarda gli alloggi e le altre unità immobiliari e la Linea 2 i fabbricati, è possibile presentare nella medesima domanda interventi su entrambe le Linee, utilizzando gli appositi moduli. E' inoltre possibile candidare un fabbricato alla Linea 2 contenente uno o più alloggi/unità immobiliari candidati alla Linea 1, quando se ne ravvisi l’opportunità.
La domanda di partecipazione è firmata dal legale rappresentate del Comune o dell’Ente ACER
Sì, ciascun Comune o Acer può presentare una sola domanda: in particolare un Comune può candidare interventi ad una o tutte le linee previste dall’Avviso (Linea 1, Linea 2.A, Linea 2.B), mentre Acer può candidare interventi limitatamente alla Linea 1 e 2.B
Possono accedere al sistema soggetti in possesso di credenziali di persona fisica SPID L2 o CIE o CNS. L’accesso e la compilazione della domanda sono dunque eseguibili anche da una persona diversa dal Legale Rappresentante, tuttavia, in sede di compilazione, i dati del richiedente nonché la firma in calce, dovranno essere del legale rappresentante del Comune o dell’Ente ACER provinciale.
Si conferma che:
- Possono essere aggiunti degli ulteriori alloggi anche se non presenti nell’elenco precompilato, aventi i requisiti di cui al punto 4 dell’Avviso
- Come indicato anche all’art. 6 dell’Avviso, tutte le righe relative agli alloggi che NON sono da candidare devono essere eliminate.
No, è obbligatorio accedere alla piattaforma tramite SPID/CIE/CNS del legale rappresentante
Si conferma che occorre utilizzare il prezziario regionale.
Come chiarito dalla Circolare esplicativa pubblicata nella pagina web dedicata (Circolare esplicativa del 4/11/2025 (PDF - 544,4 KB)), l’ammontare massimo delle spese tecniche relative agli interventi candidati alla Linea 1 è pari al 10% dell’importo dei lavori iva compresa, al netto degli oneri per la sicurezza, mentre per la Linea 2 tale ammontare massimo non potrà superare il 15% dei lavori iva compresa, al netto degli oneri per la sicurezza.
Come chiarito dalla circolare esplicativa pubblicata nella pagina web dedicata (Circolare esplicativa del 4/11/2025 (PDF - 544,4 KB)) fatta salva la specifica relativa all’ammontare massimo per le spese tecniche, le altre condizioni riguardanti le spese ammissibili di cui agli artt. 4.1.1 e 4.1.2 sono relative sia la Linea 1 che la Linea 2.
Come chiarito dalla struttura commissariale, i contributi di ricostruzione pubblica concessi ai sensi dell'art. 20-octies del decreto-legge 2023 dal Commissario straordinario non sono incompatibili con altri finanziamenti provenienti da altre fonti, purché non si configuri la fattispecie del doppio finanziamento. Tale divieto di cumulabilità è ribadito anche nell’Avviso di manifestazione di interesse di cui alla DGR 1564 del 29/9/2025. L’eventuale cofinanziamento deve essere comunicato alla struttura del sub-commissario e del Commissario.
Nel caso in cui l’intervento candidato sia inserito nel Piano degli interventi di cui all’art. 2.1 dell’Avviso, anche al fine ottemperare al divieto di cumulabilità, si richiede di procedere tramite due diversi appalti, relativi ciascuno ad una diversa fonte di finanziamento e attinenti opere distinte, seppur all’interno dello stesso immobile.
Le spese condominiali mensili richieste nell’Allegato 1 sono da stimare sulla base dei dati in possesso dell’Ente; la stima deve essere il più accurata possibile poiché potrebbe avere una correlazione determinante ai fini della verifica di sostenibilità economica sui nuclei assegnatari.
I canoni di locazione degli alloggi compresi all’interno di fabbricati candidati alla Linea 2.A, rimanendo destinati all’ERP non contribuiranno al pagamento della rata del mutuo regionale, salvo che gli alloggi non siano stati inseriti nella Linea 1.
L’avviso non prevede limitazioni riguardanti i soggetti a cui affidare la gestione degli immobili selezionati a seguito dell’Avviso, ma si ritiene che le Acer, data la loro esperienza e competenza, possano offrire, anche per la misura regionale promossa dall’Avviso, un indispensabile supporto agli Enti Locali nella fase di gestione.
