Gli alloggi di edilizia residenziale  acquistati con mutui agevolati o contributi in c/capitale, non possono essere venduti o locati prima di cinque anni decorrenti dalla data di acquisto o assegnazione (art. 20 Legge n. 179/92 e s.m.i.).

Tuttavia, la vendita o la locazione può essere autorizzata dalla Regione, qualora sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2044 del 20 dicembre 2017 “Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla alienazione o locazione anticipata di alloggi di edilizia agevolata realizzata con contributi pubblici (pubblicata nel BURERT del 10 gennaio 2018).

Nel caso di vendita di alloggio che ha fruito di un contributo in conto capitale occorre restituire alla Regione parte del contributo ricevuto, prima di procedere al trasferimento della proprietà dell’alloggio. La vendita o locazione dell'alloggio nel primo quinquennio senza autorizzazione regionale comporta la revoca del contributo concesso con conseguente restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali.

Scaduto il vincolo quinquennale la vendita o locazione dell'alloggio non è subordinata al rilascio dell'autorizzazione regionale. Naturalmente la vendita o la locazione anche successivamente alla scadenza del quinquennio del vincolo regionale deve sempre essere conforme alle prescrizioni contenute nella convenzione sottoscritta tra il Comune e il soggetto che ha realizzato l'intervento.

Come fare per vendere o locare l'abitazione acquistata con contributo pubblico

Condizioni

L'autorizzazione alla vendita ed alla locazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto o assegnazione dell'alloggio può essere richiesta solo qualora sussista una delle seguenti condizioni:

  1. la necessità di trasferimento della residenza in un Comune che disti almeno 45 km da quello in cui è localizzato l'alloggio che si intende alienare o locare, per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell’attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio, ovvero per prestare assistenza a familiari anziani o gravemente ammalati con legami di parentela o di affinità entro il 2° grado, da documentare mediante certificazione medica rilasciata da una A.U.S.L. oda altra struttura sanitaria pubblica;
  2. la presenza di barriere architettoniche, nell’alloggio o nelle parti comuni, che rendono impossibile o comunque assai disagevole l’uso dell’alloggio a uno o più dei componenti il nucleo familiare. Le ragioni di salute che, per la presenza delle suddette barriere, impediscono o rendono assai disagevole la fruizione devono essere documentate da certificazione sanitaria rilasciata da una A.U.S.L o da altra struttura sanitaria pubblica;
  3. l’insorgenza di una situazione di difficoltà economica, che si ritiene sussistente:
    - nel caso di alloggio fruente di un contributo in conto capitale quando l’ISEE del nucleo familiare residente nell’alloggio si è ridotta di almeno il 50% rispetto alla dichiarazione ISEE dell’anno precedente;
    - nel caso di alloggio fruente di contributo in conto interessi quando l’importo complessivo annuo delle rate del mutuo sia superiore al 50% dell’ISEE del nucleo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. Tale situazione va documentata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
  4. perdita del posto di lavoro del proprietario/comproprietario dell'alloggio con permanenza della situazione di disoccupazione per almeno i 12 mesi precedenti la data della richiesta di alienazione o locazione, da documentare mediante dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
  5. situazione lavorativa e reddituale tale da determinare la presenza di ISEE corrente, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, da documentare mediante dichiarazione sostitutiva relativa alla propria situazione reddituale ed economica, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
  6. sopraggiunta inadeguatezza dell'alloggio per variazione del nucleo familiare successiva all'acquisizione dell'alloggio. L'inadeguatezza va documentata con la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e con una planimetria quotata dell'alloggio. L'alloggio si considera adeguato se ha una superficie utile pari ad almeno 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente del nucleo familiare oltre i primi due;
  7. separazione dei coniugi o cessazione della convivenza more uxorio o dell’unione civile, con contestuale alienazione a terzi o tra le medesime parti dell’alloggio, in presenza di sentenza di separazione giudiziale o decreto di omologazione in caso di separazione consensuale o altro atto, previsto dalla normativa vigente, di cessazione della convivenza more uxorio o dell’unione civile, da documentarsi con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
  8. cessazione del rapporto di convivenza tra cointestatari dell'alloggio, da documentare con dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 di almeno uno degli intestatari dalla quale risulti il trasferimento della sua residenza da almeno un anno in un alloggio diverso da quello per il quale si richiede l’autorizzazione;
  9. in caso di successione ereditaria, che comporti alienazione tra coeredi o tra questi e terzi estranei all'eredità, da documentarsi con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
  10. trasferimento in Comune differente da quello in cui è localizzato l'alloggio con cambio di residenza per la ricongiunzione del nucleo familiare modificato nella composizione in data successiva all’acquisto, da comprovare con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. n. 445 del 2000.

Domanda

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all' Area Politiche per l'Abitare al seguente indirizzo PEC: PoliticheAbitative@postacert.regione.emilia-romagna.it 

A tal fine può essere utilizzato il seguente modulo (Word - 177.6 KB). Unitamente alla richiesta deve essere presentata la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza di una delle condizioni sopra elencate nonché copia dell'atto pubblico con il quale è stato effettuato l'acquisto o l'assegnazione dell'alloggio.

Rilascio autorizzazione

La Regione verificata la regolarità della domanda inviata e della documentazione allegata predispone il provvedimento di autorizzazione alla alienazione o locazione dell'alloggio.

Restituzione del contributo in c/capitale 

Nel caso in cui l'acquirente o assegnatario ha beneficiato di un contributo in c/capitale l'autorizzazione alla vendita anticipata è subordinata alla restituzione parziale del contributo nella misura che segue:

  • 80% dell'importo ricevuto se la richiesta viene avanzata entro il primo anno successivo all'acquisto o assegnazione dell'alloggio
  • 65% nel caso di richiesta avanzata tra il primo ed il secondo anno
  • 50% se la richiesta è avanzata tra il terzo ed il quinto anno.

Normativa e modulistica

La normativa relativa alla vendita ed alla locazione anticipata è contenuta nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2044 del 20/12/2017.

Elenco norme e atti in vigore

Modulistica

Informazioni

Bramolla Maurizio
Tel. 051/5273778 
Email: maurizio.bramolla@regione.emilia-romagna.it