La legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" prevede che la Regione definisca i limiti di costo degli interventi di edilizia agevolata e i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata

In sede di predisposizione e approvazione dei singoli programmi regionali per le politiche abitative la Regione determina i limiti di reddito per l'accesso.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 2 ottobre 2006 è stato stabilito che i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata siano variati con cadenza biennale con determinazione dirigenziale sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Norme e atti in vigore