Foto di un palazzo

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca di alloggio sociale ma più norme succedutesi nel tempo che ne danno una definizione solo in parte coincidente.

La prima norma ad avere dato una definizione di “alloggio sociale” ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato è il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 che, all’art. 1, comma 2, lo definisce come: “«l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.». Ad esso sono equiparati, all’art. 1, comma 3, "gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.". Segue il comma 4 dell’art. 1, che definisce il servizio di edilizia residenziale sociale come “il servizio che viene erogato da operatori  pubblici  e  privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi  in  locazione  alla  quale  va destinata la prevalenza delle risorse  disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della  casa,  perseguendo  l'integrazione  di diverse fasce sociali e concorrendo   al   miglioramento   delle   condizioni   di  vita  dei destinatari.

A richiamare l’alloggio sociale è poi il decreto legge n. 47 del 2014, che, diversamente dal decreto citato in precedenza, opera un rinvio anche agli alloggi in proprietà, limita la definizione di alloggio sociale a quello in locazione (anche con patto di futura vendita) e specifica che per gli alloggi destinati all’edilizia universitaria convenzionata il vincolo di destinazione d’uso non può essere inferiore ai 15 anni, mentre per quelli locati con patto di futura vendita il periodo di destinazione alla locazione non può essere inferiore agli 8 anni.

Sia il DM 22 aprile 2008 che il DL 47 del 2014 rimandano alla regolamentazione regionale per la definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, dei criteri e dei parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, dei prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le Regioni inoltre fissano i requisiti per beneficiare delle agevolazioni  per  l'accesso alla proprietà e stabiliscono  modalità, criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per il  trasferimento  dei  benefici agli acquirenti, anche successivi al primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la costruzione o il recupero.

La Regione Emilia-Romagna esercita inoltre le funzioni di programmazione in materia di edilizia residenziale sociale mediante l’erogazione di contributi.

Per quanto riguarda i requisiti per l'accesso e la permanenza la L.R n. 24 del 2001 prevede le categorie di requisiti che si applicano, oltre che agli alloggi erp, anche agli alloggi ers: si tratta della cittadinanza o condizione ad essa equiparata, della residenza o attività lavorativa, della limitazione ai diritti reali su beni immobili, dell'assenza di precedenti contributi o assegnazione, e infine del requisito del reddito.

Stesso discorso vale per i canoni e per i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, nel senso che anche questi vengono definiti se c'è un contributo erogato dalla Regione.

Queste disposizioni vengono recepite nella convenzione che intercorre tra operatore e comune in cui è localizzato l'intervento.