La legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" prevede che la Regione definisca i limiti di costo degli interventi di edilizia agevolata e i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata, determinati in sede di approvazione dei singoli programmai regionali per le politiche abitative.

I limiti di costo sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale registrata dall'Istat con l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente.

Aggiornamento percentuale limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata

La L.R. 24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" tra le funzioni di competenza della Regione prevede fra le altre quelle relative alla definizione dei limiti di costo degli interventi di edilizia agevolata.

I limiti di costo in vigore fino al 2022 erano quelli determinati con deliberazione n. 1663/1996, fatto salvo il periodico aggiornamento degli stessi sulla base dell’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Questi limiti di costo sono stati aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice Istat generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello dell'anno precedente (da giugno a giugno).

Con delibera della Giunta Regionale n. 962 del 13 giugno 2022 è stato stabilito di indicare quali limiti di costo per gli interventi in materia di Edilizia Residenziale Sociale nell’ambito regionale quelli derivanti dall'applicazione del “Prezziario Regionale”.

  • Tabella variazioni percentuali Istat
  • Aggiornamento limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata

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