FAQ - presentazione della domanda
In questa pagina sono pubblicate le risposte ai quesiti posti durante la fase di apertura del Bando
Per porre altri quesiti scrivere a programmahousingsociale@regione.emilia-romagna.it
A - DEFINIZIONI
A1 - Proposta
- Cosa si intende? Con il termine "Proposta" si intende l'insieme delle progettualità (ovvero sia gli interventi che le azioni) che sono necessari allo sviluppo del progetto compresi gli eventuali interventi di edilizia libera inclusi nell'operazione.
A2 - Intervento
- Cosa si intende? Con il termine "Intervento" si intende indicare quanto attiene prettamente all’intervento edilizio oggetto di contributo, ovvero: gli alloggi realizzati di edilizia residenziale sociale destinati alla locazione e quanto riconducibile alle spese per la realizzazione dei servizi di interesse generale rivolti agli abitanti e all’abitare proposti dall’operatore.
B - BENEFICIARI/SOGGETTI PROPONENTI
- B1 - Sono ammesse a partecipare come proponenti le cooperative di abitazione di nuova costituzione, quindi create appositamente per la partecipazione al bando?
Sono ammesse a partecipare le cooperative di abitazione che al momento della presentazione della candidatura siano già iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito dalla L. 59/1992 (art. 3.1 – requisiti di ammissibilità) - B2 - Sono ammesse a partecipare al Bando come soggetto proponente le Asp, che l’art. 3 della L.R. 12/2013 definisce come «enti pubblici non economici locali»?
I soggetti ammessi a partecipare al Bando sono esclusivamente gli operatori che l’art. 14, comma 3, della L.R. n. 24/2001 autorizza alla realizzazione di alloggi ERS destinati alla locazione o assegnazione in godimento, ovvero le Cooperative di Abitazione e loro Consorzi e le Imprese di Costruzione o loro Consorzi (art. 3 del Bando). Nel caso di specie pertanto l’Asp, non essendo titolata a partecipare al Bando come soggetto proponente, potrà eventualmente collaborare in partnership con l’operatore che presenterà la candidatura (cooperativa o impresa di costruzione) ai fini dello sviluppo del progetto di gestione.
Si specifica che le medesime indicazioni valgono anche per le cooperative sociali, le Acer e gli ETS
B3 - Ai fini della partecipazione al bando e valutazione della proposta, vi sono differenze tra una cooperativa di abitazione a proprietà divisa e indivisa? (indivisa ai sensi dell'art. 14 L.R. 24/2001)
Il Bando non prevede differenziazioni in termini di premialità o punteggi tra le due tipologie; è prevista infatti sia la locazione che l’assegnazione in godimento a seconda delle modalità con le quali opera la cooperativa che presenta la candidaturaB4 - Tra gli operatori ammessi a partecipare al bando, è possibile farlo attraverso un ATI, avente come capofila la Cooperativa di abitazione?
Non sono ammesse a partecipare le ATI, anche se aventi come capofila una cooperativa o un’impresa.
B5 - Il Consorzio che può partecipare al bando può essere anche eterogeneo (es. tra Cooperativa di abitazione e impresa edile) oppure deve essere unicamente costituito da Cooperative di abitazione?
I Consorzi di Cooperative ammessi a partecipare sono formati da cooperative edilizie di abitazione.
B6 - È possibile per un ETS partecipare in qualità di partner a più di una proposta progettuale? Il bando stabilisce all’art. 6 che ciascun operatore economico (Cooperative di Abitazione e loro Consorzi e Imprese di Costruzione o loro Consorzi) possa presentare una sola domanda, ma ai fini della candidatura non vi sono limiti rispetto alle collaborazioni tra gli operatori economici candidati e altri soggetti. Pertanto, più proposte possono vedere coinvolto lo stesso Ente del Terzo Settore, in qualità di partner.
B7 - Si richiede un chiarimento in relazione all’Art 3.1- Requisiti di ammissibilità del proponente del bando in oggetto. Precisamente alla lettera f) si legge:
- se cooperative di abitazione) di essere iscritto all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazioni e loro Consorzi di cui all’art. 13 della L. n. 59/92 e all'albo nazionale delle Società Cooperative di cui all’art. 15 del D.lgs. 220/02 e art. 223 - sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile; oppure
- (se imprese di costruzione e loro Consorzi e Cooperative di produzione e lavoro) di essere iscritto alla CCIAA. Dalla visura camerale deve risultare che l’operatore eserciti una attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 41.20.
Quindi, da quanto comprendiamo il codice ATECO 41.20 deve risultare al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto fino all’erogazione del contributo.
Ad es: un’impresa con Codice ATECO 68.20.01- locazione immobiliare di beni propri o in leasing- Codesta impresa è DA COSIDERARSI AMMISSIBILE nel caso in cui decidesse PRIMA della presentazione della domanda di aggiungere alla propria visura il codice Ateco richiesto 41.20? Il Bando è rivolto a Cooperative di Abitazione e loro Consorzi e Imprese di Costruzione o loro Consorzi (art. 3 del Bando) che svolgano effettivamente come attività principale quella della costruzione di edifici residenziali e pertanto abbiano un’organizzazione adeguata a questo scopo in termini di mezzi, personale e struttura. Come previsto al punto 3.1 del bando i requisiti di ammissibilità del soggetto proponente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di liquidazione del saldo del contributo, pena la revoca del medesimo.
B8 - Rispetto a quanto dichiarato all’art. 5, lett. d) relativa gli obblighi dei nuclei beneficiari ovvero “d) non essere titolari, anche con riferimento agli altri componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su unità immobiliari ad uso residenziale poste nel territorio provinciale/metropolitano.” , si può intendere riferito ad alloggi adeguati alle esigenze del nucleo ovvero, nel caso in cui un nucleo sia proprietario di un appartamento nel territorio metropolitano non adeguato alle sue esigenze sarebbe ammissibile come beneficiario finale? La condizione posta dall’art. 5, lettera d) è da intendersi in senso letterale, come l’assenza di diritti reali di godimento da parte del nucleo potenzialmente beneficiario; pertanto, l’eventuale condizione di inadeguatezza dell’alloggio non può essere considerata in termini equivalenti all’assenza di titolarità.
C - CONTRIBUTI E CUMULABILITA’
- C1 - Il Contributo 2 è soggetto al c.d. «regime de minimis»?
Il Contributo 2, finalizzato alla realizzazione di spazi e attrezzature dedicati ai servizi abitativi proposti, non è sottoposto alla disciplina sugli Aiuti di Stato e in particolare non trova applicazione il Regolamento UE 360/2012 sugli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese. Anche il Contributo 1 non è parimenti soggetto alla normativa sugli Aiuti di Stato.
- C2 - Nel Bando, all’art. 4.1 lett. d) si legge: «gli interventi oggetto di contributo, ad esclusione degli immobili di proprietà pubblica, non devono avere usufruito di finanziamenti o agevolazioni pubbliche (in qualsiasi forma assegnati o concessi) nei 15 anni precedenti alla presentazione della domanda. Per finanziamenti o agevolazioni pubbliche, come sopra citati, si intendono anche le agevolazioni fiscali quali sismabonus ed ecobonus?
Si conferma che, qualora un immobile abbia usufruito di agevolazioni fiscali (quali ad es. «sismabonus» ed «ecobonus») queste non comportano l’esclusione dello stesso dalla candidatura.
C3 - Nella superficie commerciale dell’alloggio ERS in locazione si possono intendere esclusi tutti gli spazi in comune in quanto ad uso non esclusivo, secondo la terminologia utilizzata all'interno della nota 2 di cui alla pagina 13 del bando? In particolare, ci si riferisce al caso in cui la totalità degli spazi comuni non vengano inclusi nel contratto di affitto, ma ceduti in comodato d'uso gratuito al gruppo di abitanti in quanto tale. L’ammontare del Contributo 1 è determinato esclusivamente in relazione alla sup. commerciale degli alloggi ERS e relative pertinenze ad uso esclusivo (cantine, terrazzi, posti auto, box auto, ecc.) secondo la formula di cui all’art. 2 del Bando. In particolare, le sup. commerciali delle pertinenze saranno da computarsi come indicato nel Manuale Banca Dati OMI. Nel caso indicato, gli spazi comuni ceduti in comodato d’uso agli abitanti non rientrando tra le pertinenze ad uso esclusivo degli alloggi ERS non possono pertanto essere computate nella sup. commerciale.
C4 - Per il calcolo del contributo 1 nel caso della locazione o godimento permanente, si considerano 30 anni? Per locazione o godimento permanente si intendono quelli superiori ai 25 anni. In ogni caso il Contributo 1 è riconosciuto fino a 900.000 € per i Comuni con più di 50.000 abitanti e fino a 700.000 € per i rimanenti.
C5 - Nella nota n. 2 dell’art. 2 del bando viene precisato: “La superficie commerciale è pari alla somma:
- della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
- della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo: di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini); di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.).
Per approfondimenti si veda il Manuale della banca dati OMI.” Nel manuale della banca dati OMI a pag. 36 viene specificato che la superficie omogeneizzata è un 10% della superficie scoperta, poi a pag. 37 viene indicata una % specifica da computare per balconi, terrazzi, autorimesse e posti auto. Ci si chiede quindi se per balconi, terrazzi, ecc. si debba prendere a riferimento la percentuale specificamente indicata nella pag. 37 del manuale, oppure se si debba prendere a riferimento il 10% di queste percentuali.
La superficie di balconi, terrazzi e similari come indicato nel manuale della banca dati OMI va computata come di seguito: Qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori:
- nella misura del 30%, fino a 25 mq.
- nella misura del 10%, per la quota eccedente 25 mq;
Qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori:
- nella misura del 15% della superficie fino a 25 mq;
- nella misura del 5% per la quota eccedente 25 mq.
C6 - Laddove il bando stabilisce che "Nel caso in cui il locatario/assegnatario non rispetti gli impegni contrattuali assunti in ordine al contratto di locazione, l’operatore entro i successivi 6 mesi potrà riassegnare l’alloggio ad altro soggetto in possesso dei requisiti e proseguire la locazione, stipulando un contratto di durata uguale al periodo di tempo residuo. Nel caso in cui l’operatore entro tale termine non riesca a locare l’alloggio ne dà comunicazione al Comune, che provvede a segnalare i soggetti eventualmente interessati entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorsi inutilmente tutti i termini indicati l’operatore dovrà restituire alla Regione una quota del contributo erogato." Si chiede come verrà calcolata la quota di contributo che dovrà essere restituita? La quota di contributo da restituire sarà calcolata proporzionalmente sia alla sup. commerciale che al numero di mesi/anni mancanti al termine del vincolo di destinazione alla locazione o assegnazione in godimento permanente.
C7 - Per il calcolo del contributo 1 in caso di locazione a 35 anni, occorre prendere in considerazione la durata complessiva di 35 anni, fatto salvo il massimale di 900.000 € per comuni con più 50.000 abitanti? Come indicato all’art. 2 del Bando il valore del Contributo 1 è dato dalla formula:
“riduzione canone di mercato” x 12 mesi x “sup. comm. alloggi ERS in locazione” x “anni locazione”.
Per “anni di locazione” si intende la durata del vincolo alla locazione a canoni calmierati degli alloggi ERS come proposta dall’operatore, che nel caso di specie è di 35 anni. Qualora il risultato della formula sopra indicata sia un valore maggiore di 900.000 si applicherà tale massimale.
D - TIPOLOGIA INTERVENTI/DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI
- D1 - Si chiede di confermare se gli interventi di recupero di edifici diversi ma appartenenti al medesimo piano urbanistico attuativo siano da considerarsi come un’unica proposta ai fini della candidatura al Bando.
Per il caso di specie, premesso che ciascun operatore può presentare una sola candidatura (art. 6), sono ammissibili proposte riguardanti edifici diversi ubicati nel medesimo piano attuativo da parte di distinti operatori.
Ai fini dell’ammissibilità della proposta, si ricorda che gli interventi devono essere attuabili tramite titolo edilizio diretto o convenzionato (art. 4.1 del Bando). - D2 - Ai fini dell’ammissibilità di una proposta al Bando è possibile candidare interventi di ERS al di fuori del TU utilizzando la quota del 3%?
La disciplina del Bando esclude le proposte di intervento che prevedono consumo di nuovo suolo, anche se consentite per la fattispecie dell’ERS ai sensi della L.R. 24/2017 (art. 4 del Bando); pertanto le candidature devono contenere proposte di intervento da realizzarsi all’interno del Territorio Urbanizzato, come definito dall’art. 32 della L.R. 24/2017. D3 - Con “intervento edilizio diretto” (art. 4.1 del Bando) è pacifico intendere che la cooperativa di abitazione (o consorzio), titolare del progetto e proprietaria dell’immobile oggetto di contributo, può dare incarico ad un’impresa terza per la progettazione e costruzione materiale?
Per intervento edilizio diretto si intende quella fattispecie che non richiede la preventiva attivazione di procedure in variante agli strumenti urbanistici per la sua realizzazione: l’intervento può essere pertanto attuato attraverso l’ottenimento del relativo titolo abilitativo (SCIA, Permesso di Costruire) o presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (CILA), da parte di soggetto avente titolo (ad esempio una cooperativa di abitazione proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento). L’esecuzione effettiva dei lavori potrà essere successivamente affidata ad un’impresa esecutrice terza.D4 - Al termine della locazione permanente, pari ai trenta anni, quali i vincoli vi sono rispetto al quantum del canone di locazione da praticare?
Al termine del vicolo di locazione degli alloggi ERS oggetto di contributo (la cui durata minima è pari a 10 anni) da definirsi attraverso la stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente (art. 4.2 del Bando), non vi sono ulteriori vincoli di destinazione in relazione al Bando ai quali l’operatore economico deve adempiere, salvo quanto previsto nella convenzione.D5 - Il Comune di XXX ha acquisito all'interno di un comparto due lotti in cessione da destinare ad ERS e sta organizzando un tavolo, già in fase molto avanzata, per l'attuazione di politiche innovative dell'abitare. A tal proposito sono con la presente a chiedere se, nella definizione escludente proposte ricadenti al di fuori del Territorio Urbanizzato, sia da intendersi il Perimetro di TU tassativamente individuato in sede di prima formazione del PUG (Art. 32 co.4 LR 24/2017) o se sia candidabile al bando una proposta di nuova costruzione da realizzare all'interno di un PUA approvato e convenzionato in regime transitorio (art. 4 LR 24/2017) e quindi individuato ai sensi dell'Art.32 co.2 lett. b) non concorrendo alla formazione della quota massima del 3% (Art.6 co.7 LR n° 24/17).
Premesso che le candidature possono essere presentate esclusivamente dai soggetti individuati all’art. 3 del Bando, ovvero da Cooperative di Abitazione e loro Consorzi e Imprese di Costruzione o loro Consorzi; come richiamato dall’art. 4 del Bando, sono escluse le proposte:
▪ che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali;
▪ ricadenti al di fuori del Territorio Urbanizzato, come definito dall'art. 32 della L.R. n. 24/2017
Dalla tavola 1 ed eventuali integrazioni si dovrà pertanto evincere la coerenza con i requisiti di ammissibilità. Rispetto al quesito posto, in particolare, l’area oggetto della proposta dovrà essere riconducibile alle caratteristiche di cui all’art. 32 della L.R. 24/2017, ovvero al combinato dei commi 2 e 3.
- D6 - La domanda può essere unica su due lotti posti nel medesimo comune nei quali si prevede la realizzazione di alloggi Ers per la locazione e per la proprietà? Lo stesso soggetto attuatore può fare più domande sia nel medesimo comune o in altri comuni? In riferimento al primo quesito, qualora non fosse possibile una unica domanda si può partecipare al bando con due domande distinte? Possono essere entrambe teoricamente finanziate? Ciascun operatore può presentare esclusivamente una sola candidatura (art. 6 del Bando); tale candidatura, a prescindere dalla suddivisione degli interventi rispetto ai titoli abilitativi necessari o alla collocazione in lotti distinti deve essere concepita come una proposta unitaria in termini di definizione del target di riferimento, analisi di contesto, offerta abitativa e di gestione dei servizi (art. 4.1, lett. a) del Bando). Questi aspetti saranno valutati in sede di istruttoria delle domande dal Nucleo di Valutazione di cui all’art. 8.1
D7 - Si riporta un caso concreto di un soggetto ammissibile in relazione all’Art 3.1 del Bando (REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROPONENTE) che intende effettuare un intervento. Nella fattispecie l’impresa di costruzioni, da in locazione al Comune e dunque, sarà il Comune a locare gli alloggi ERS. Un intervento di questo genere è ammissibile o deve essere l’impresa di costruzioni ad allocare direttamente gli alloggi? Ai fini dell’ammissibilità della proposta deve essere l’operatore economico (in questo caso l’impresa di costruzioni), beneficiario del contributo pubblico a locare/assegnare in godimento ai nuclei familiari aventi i requisiti di cui all’art. 5 del Bando. Entro i termini e le modalità indicate all’art. 4.2, l'operatore deve stipulare con il Comune la convenzione per gli alloggi ERS.
E - PRESENTAZIONE DOMANDA
E1 - Sarà possibile allegare altra documentazione integrativa, oltre a quella strettamente indicata nel bando e nel formulario? In particolare, per quanto riguarda il progetto sociale.
Si richiede di utilizzare esclusivamente il modulo di presentazione della candidatura allegato al Bando in facsimile, che sarà reso disponibile in formato compilale alla pagina https://regioneer.it/BandoSH2023 a partire dal 01/02/2024.E2 - In merito alla DGR n. 599 dell’8 aprile 2024 che stabilisce la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul “Bando Social Housing 2023”, al punto 3 del deliberato è riportato quanto segue: “di considerare le domande già presentate nei termini di cui all’Allegato A alla DGR 2127/2023 come acquisite ai fini della successiva valutazione di ammissibilità e di merito, senza necessità che siano ripresentate”
Per le domande presentate entro il 29 marzo, si chiede se:
- le stesse domande possono essere ritirate e ripresentate;
- le domande già presentate possono essere integrate.
La DGR 599/2024 ha stabilito la riapertura dei termini del bando per la presentazione di eventuali nuove proposte, fermo restando che le domande già presentate e acquisite agli atti nei termini stabiliti dalla precedente DGR 2127/2023 (ore 12:00 del 29/03/2024) non devono essere ripresentate.
Si precisa inoltre che, come previsto al punto 6 del bando (DGR 2127/2023):
- “Ogni operatore può presentare al massimo una domanda”;
- “Una volta presentata la domanda non è ammessa né la modifica né la sostituzione”.
F - CRITERI DI VALUTAZIONE/PUNTEGGI
F1 - Al punto 5.2 della griglia di valutazione di cui all’art. 7.2 del Bando, per "precedenti esperienze di social housing" si intendono precedenti progetti architettonici già realizzati, o più in generale viene valutata anche l'esperienza di gestione o accompagnamento alla gestione di esperienze di social housing?
Per “precedenti esperienze di social housing” si intendono quelle relative alle realizzazioni di edilizia residenziale sociale avviate negli ultimi 10 anni (ed eventualmente anche in corso di realizzazione) che presentino elementi di innovazione progettuale in coerenza con il Bando, come specificato anche nel modulo della candidatura in facsimile.
F2 - Al punto 4.4 della griglia di valutazione di cui all’art. 7.2: "cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati" si intende una contribuzione esclusivamente monetaria, o possono essere ricompresi anche apporti in valore (ad esempio il contributo in autorecupero o in gestione tramite banca del tempo di porzioni del progetto da parte della comunità di abitanti o altri soggetti chiaramente identificati nel progetto)
Il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati riguarda il concorso economico in varie forme esemplificate nel testo, di terze partiF3 - Per la valutazione dei requisiti relativi alla solidità finanziaria e alle esperienze di social housing, nel caso di un consorzio che si presenta come proponente, viene valutata la somma delle esperienze dei singoli consorziati sia in termini finanziari che di esperienze pregresse? In caso affermativo, ci sono indicazioni specifiche per l'aggregazione dei dati da inserire nel formulario?
Nel caso in cui il proponente sia un Consorzio la valutazione di cui ai punti 4.5 e 5.2 della griglia di cui all’art. 7.2 del Bando sarà effettuata sulla base dei dati relativi al Consorzio stesso.F4 - Ai fini della valutazione della proposta, in caso di immobile identificato con “impegno di cessione della proprietà” già formalizzato al momento della presentazione della proposta, il punteggio riconosciuto è pari a 0?
Il criterio 4.1 della griglia di valutazione di cui all’art. 7.2 del Bando determina l’assegnazione di 3 punti nel caso in cui per l’immobile oggetto della proposta sia già stato acquisito un diritto reale dal soggetto proponente: ne consegue che il punteggio non possa essere attributo in tutti gli altri casi. Si specifica che tale eventuale condizione non determina comunque l’esclusione della proposta se la stessa è corredata da documentazione comprovante l’acquisizione del diritto reale entro la conclusione della progettazione esecutiva o in fase 2 di valutazione (art. 4.1, lett. b del Bando).- F5 - Nella valutazione della superficie da considerare ai fini della determinazione del canone di locazione tenendo conto delle riduzioni minime previste (nota 2 pag 13), i dati presenti OMI riguardano la superficie commerciale oppure calpestabile? Il valore OMI desumibile dalla Banca Dati è espresso in €/mq x mese; tale valore, ridotto della percentuale scelta dall’operatore, è da utilizzarsi nella formula di cui all’art. 2 del Bando, ovvero: “riduzione canone di mercato” x 12 mesi x “sup. comm. alloggi ERS in locazione” x “anni locazione” . La sup. di riferimento degli alloggi ERS ai fini del calcolo è quella commerciale, come definita nel medesimo art. 2.
- F6 - Al punto 3.4 della griglia di valutazione di cui all’art.7.2 del Bando si prevede l’attribuzione del punteggio massimo (5 punti) alla locazione/godimento permanente, mentre non è attribuito punteggio alla locazione/godimento per il periodo minimo di 10 anni. Dato che i 5 punti costituiscono un punteggio massimo, si chiede se è stato individuato un criterio per l’attribuzione del minor punteggio in relazione alle proposte che prevedono un periodo di locazione/godimento a termine superiore ai 10 anni. Al punto 3.4 della griglia di valutazione di cui all’art. 7.2 del Bando è stabilito che “il punteggio massimo è attribuito alla locazione permanente; non è attribuito punteggio al periodo minimo decennale di locazione degli alloggi ERS”. Pertanto, l’attribuzione del punteggio per periodi superiori ai 10 anni avverrà in modo proporzionale rispetto alla durata della locazione prevista.
- F7 - Con riferimento al punto 4.5 della griglia di valutazione di cui all’art.7.2 del Bando si chiede:
- quali voci di costo sono ricomprese in “CP = costo progetto” e se detti costi riguardano esclusivamente l’intervento di edilizia residenziale sociale (con esclusione, quindi, degli eventuali alloggi non ERS);
- Cosa si intende per “fatturato”? Considerato che “F” corrispondente, alternativamente, al “fatturato medio dell’ultimo triennio o ultimo fatturato registrato”, quale sia l’importo del fatturato da prendere in considerazione per la determinazione del valore del rapporto “CP/F<=20%”.
Il valore di “CP = costo progetto” rappresenta l’ammontare dei costi previsti per l’intero investimento (compresi gli eventuali oneri di acquisizione dell’immobile) e per la successiva gestione e manutenzione. Tale costo di progetto complessivo comprende anche le eventuali unità immobiliari non ERS. Per “fatturato” si intende il valore corrispondente come desumibile dai bilanci; “F” corrisponde al fatturato medio dell’ultimo triennio o, qualora l’impresa/cooperativa sia attiva da meno di tre anni, all’ultimo fatturato registrato.
- F8 - Per quanto riguarda la valutazione e l'assegnazione dei relativi punteggi, rispetto ai cofinanziamenti di soggetti terzi (criterio 4.4 di cui all’art. 7.2), sono valutate come cofinanziamento anche le contribuzioni a titolo gratuito? Ad esempio, un ETS che sottoscriva un accordo per una prestazione di consulenza, quantificate in termini di ore/giornate ma non remunerate, sarebbe valutato al pari di un contributo strettamente economico?
Non si può considerare tale attività come contributo economico rispetto al quale attribuire un punteggio secondo il criterio 4.4 dell’art. 7.2.
G - SPESE AMMISSIBILI
G1 - La modulistica, anche relativa alle rendicontazioni, sarà resa disponibile prima della scadenza del bando?
La modulistica relativa alla rendicontazione del Contributo 2 sarà disponibile prima del termine presunto per la fine lavori degli interventi nella pagina web dedicata
H - DISPONIBILITA' DEGLI IMMOBILI
- H1 - Dalla lettura del Bando pare evincersi la necessità per il partecipante di disporre di un immobile da riqualificare e l’insistenza sullo stesso immobile di un diritto reale. Si richiede pertanto se l’aggiudicazione di una procedura di gara, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di concessione, di cui agli artt. 176 e ss. del D.lgs. 36/2023 avente ad oggetto un immobile appartenente ad un Ente pubblico, possa rappresentare titolo sufficiente per la partecipazione al bando, o se sia necessaria la sussistenza di uno dei diritti reali di cui al libro terzo del Codice Civile. Secondo la formulazione del bando – art. 4.1 lett b) – si ritiene che il contratto di concessione configuri un titolo idoneo a garantire la disponibilità di un immobile; restano da verificare la compatibilità dell’oggetto della concessione e la sua durata con le previsioni e più in generale con le finalità previste dal bando.
- H2 - In relazione al bando dell’housing sociale vi chiediamo se ai fini della disponibilità dell’immobile è ammissibile l’affitto a lungo termine, piuttosto che il comodato, o è necessaria una concessione. Nel nostro caso l’immobile è di proprietà dell’Asp mentre il soggetto promotore sarebbe una cooperativa di abitazione.
La locazione o il comodato non sono fattispecie ammesse ai fini della dimostrazione della disponibilità dell’immobile. Per quanto riguarda la concessione si rimanda a quanto indicato al quesito H1.
H3 - Può partecipare al bando l'impresa che abbia firmato un compromesso per l'acquisto di un immobile o è necessario che abbia già rogitato? Nel caso specifico, gli appartamenti totali sarebbero n. xx, dei quali uno potrebbe essere utilizzato come spazio comune, è possibile? L’art. 4.1 del Bando prevede, in via ordinaria, che all’atto della presentazione della candidatura l’immobile/gli immobili oggetto della proposta sia/siano già nella disponibilità del soggetto proponente, ammettendo che tale disponibilità possa essere eventualmente perfezionata successivamente, ovvero entro non oltre la conclusione del progetto esecutivo (31/01/2025). Nel caso di specie, pertanto, l’operatore dovrà allegare alla candidatura il preliminare di vendita, come indicato nella modulistica (allegati facoltativi).
Relativamente alla seconda domanda, la proposta nel suo complesso sarà valutata durante la fase di selezione dei metaprogetti, dal Nucleo di valutazione di cui all’art. 8.1. Per quello che si legge, gli alloggi ERS sono considerati xx alloggi -1, e per la superficie dell'alloggio utilizzato come spazio comune, il metaprogetto dovrà indicare le soluzioni di dettaglio immaginate.
H4 - La messa in disponibilità di un edificio da parte di un ente pubblico per la partecipazione al Bando sarebbe considerata come impegno al cofinanziamento anche in attesa del trasferimento effettivo del bene?
Premesso che si rimanda alle altre FAQ della sezione H per gli approfondimenti sulla disponibilità dell’immobile e il suo eventuale perfezionamento, il criterio 4.4 dell’art. 7.2 prevede che il cofinanziamento da parte di altri enti pubblici o privati possa concretizzarsi anche attraverso la messa in disponibilità di aree o fabbricati, quindi trasferendo il diritto reale a titolo gratuito all’operatore. Tale condizione deve essere dimostrata in sede di candidatura attraverso atti formalizzati tra le parti.