Foto di palazzi a Bologna

Misura dedicata per le famiglie affittuarie colpite dall'alluvione e dagli eventi franosi di maggio 2023
Copertura del 100% del mancato introito per i proprietari che rinegoziano

La Regione, con DGR n. 760 del 6 maggio 2024, ha rinnovato il programma delle Rinegoziazioni per l'annualità 2024 e successive annualità.

Per limitare il disagio abitativo sempre più diffuso, la Regione Emilia-Romagna mette in campo un sostegno per proprietari e inquilini, che permette di rinegoziare il proprio contratto d’affitto abbassando il canone per l'inquilino e limitando parte del mancato introito per il proprietario.

Finalità

La Regione ha previsto un Programma per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, consentendo anche l’eventuale modifica della tipologia di contratto. Lo scopo di questa misura regionale è fronteggiare le difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Per questo, la Regione mette a disposizione contributi per i proprietari di alloggi che, d’accordo con i propri inquilini, intendono abbassare il canone di locazione. In questo modo, gli inquilini potranno ridurre il proprio affitto, mentre i proprietari riceveranno un contributo che andrà a coprire parte della riduzione del canone.

Vantaggi:

  • Per l’inquilino: riduzione del canone d’affitto
  • Per il proprietario: meno incertezza nella riscossione dell’affitto e un contributo regionale che va a compensare la rinegoziazione del canone

Chi può fare domanda?

Gli inquilini degli alloggi che si trovano in Emilia-Romagna possono concordare con il proprietario di rinegoziare il proprio contratto d’affitto se, al momento della presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:

  1. La Cittadinanza Italiana
    oppure
    di uno Stato appartenente all’Unione europea
    oppure
    di uno Stato non appartenente all’Unione europea ma abbiano un permesso di soggiorno di  durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  2. Un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a 35.000 euro. Nel caso di più conduttori la somma degli ISEE non deve superare i 35.000 euro.
  3. Essere titolare o contitolare del contratto di affitto. Non è necessario essere residente nell’alloggio
  4. Avere un contratto d’affitto a uso abitativo registrato regolarmente da almeno sei mesi
  5. Contratto di affitto registrato alla agenzia delle entrate
  6. Deve esserci l'assenza di rapporto di coniugio, parentela entro il 3° grado ed affinità entro il 2° grado del locatore con il conduttore 
  7. Per l’intera vigenza della rinegoziazione, i componenti del nucleo ISEE dei conduttori non possono presentare domanda per il contributo relativo al “Fondo regionale per l’accesso
    all’abitazione in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001” (“Fondo affitto”).

Come funziona?

L’avente diritto al contributo è il proprietario e il beneficiario indiretto del contributo è il conduttore.​ 
Il Programma prevede due tipologie di rinegoziazione:

1) Abbassamento del canone di affitto libero o concordato

La riduzione deve essere di almeno il 20% per una durata minima non inferiore a 6 mesi. L’affitto mensile rinegoziato a carico dell’inquilino non può essere superiore a 800 €.

Il contributo che il proprietario riceverà a seguito della rinegoziazione del canone d’affitto sarà diverso in base ai mesi di durata della rinegoziazione:

  1. tra i 6-12 mesi: il proprietario riceverà il 70% del mancato incasso per un massimo di 1.500 € totali
  2. tra 13 e 18 mesi il contributo sarà pari all’80% del mancato introito, per un massimo di 2.500 € totali
  3. oltre i 18 mesi il contributo sarà pari al 90% del mancato introito, per un massimo di 3.000 € totali

Il canone di locazione da considerare è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.

2) Modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato e abbassamento del canone d’affitto

Il nuovo contratto a canone concordato non può avere un canone mensile superiore a € 700.
Il contributo che il proprietario riceverà sarà:

  • pari all’80% del mancato incasso, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, per un massimo di € 4.000 totali.

La riduzione del canone è la differenza tra il canone del contratto originario e quello del nuovo contratto come definito dagli accordi territoriali. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.

Quali sono i vincoli per il proprietario?

Il proprietario deve comunicare tempestivamente al Comune:

  1. il termine anticipato del contratto di affitto. In questo caso dovrà essere restituita la quota ricevuta per le mensilità non dovute;
  2. eventuali morosità dell’affittuario per consentire al Comune l’attivazione di misure preventive per evitare procedure di sfratto.

Come fare domanda?

Per presentare la domanda, proprietari e inquilini devono rivolgersi al Comune in cui si trova l’alloggio o alle eventuali organizzazioni degli inquilini e dei proprietari aderenti.

Se lo stesso alloggio è abitato da più nuclei familiari ciascuno di essi può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.

La domanda dovrà essere corredata delle seguenti informazioni minime necessarie, dichiarate da proprietario e inquilino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

  • dati anagrafici del locatore e dell’ inquilino;
  • attestazione ISEE dell’ inquilino in corso di validità;
  • estremi del contratto di locazione e della rinegoziazione;
  • durata e tipologia di rinegoziazione applicata;
  • canone originario e canone rinegoziato (mensili);
  • contributo spettante e IBAN del locatore per l’esecuzione del pagamento.

La domanda dovrà essere presentata al Comune dove si trova l’alloggio o al Distretto secondo le modalità da questo stabilite. I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Chi è escluso dal contributo?

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE dell’inquilino:

  • essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
  • avere un contratto di locazione a uso abitativo con categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Ulteriori criteri annualità 2024

Con la Delibera Num. 760 del 06/05/2024, inoltre: 

  • è rinnovata per il 2024 la misura dedicata ai nuclei affittuari colpiti dall’alluvione di maggio 2023 
  •  nel caso di comproprietà, si deve considerare il canone per intero  
  •  nel caso di cessione del contratto, i requisiti devono permanere anche in capo al nuovo conduttore: in caso contrario si procede al ricalcolo del contributo 
  • il canone rinegoziato deve essere superiore ad € 0,00 
  • l’efficacia della rinegoziazione non deve essere antecedente alla stipula. 

Documenti

Per ulteriori informazioni