Bando Fondo Affitto 2024: requisiti di accesso e casi di esclusione
In questa pagina sono riportati tutti i requisiti per l'accesso e i casi di esclusione al contributo
I requisiti di accesso e i casi di esclusione del Bando Fondo Affitto 2024 sono definiti dalla Delibera di Giunta regionale n. 1620 del 08/07/2024, a cui si rimanda per i contenuti ufficiali di dettaglio
Requisiti di accesso
Cittadinanza
- cittadinanza italiana;
oppure - cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
oppure - cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Valore ISEE e incidenza del canone annuo sul reddito complessivo IRPEF del nucleo ISEE
- valore ISEE ordinario o corrente 2024 non superiore a euro € 8.000 (o altra minore soglia definita dal distretto socio-sanitario in cui si trova l'alloggio (Excel - 26.3 KB));
- incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo IRPEF complessivo del nucleo ISEE, così come desunto dalla DSU relativa all’ISEE 2024, superiore al 25%. Questo criterio non è auto-dichiarato dal richiedente ma è calcolato automaticamente dalla piattaforma web regionale.
Locazione
- titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), localizzato in Emilia-Romagna, redatto ai sensi delle norme vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;
oppure - titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione localizzato in Emilia-Romagna.
Residenza, dimora, domicilio
Residenza oppure dimora oppure domicilio nell’alloggio oggetto del contratto di locazione.
Casi di esclusione
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE presenti nel corso dell’anno 2024:
- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l’emergenza abitativa derivante dalle DGR n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019 (“Fondo regionale Emergenza abitativa”);
- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124 (“Fondo Inquilini morosi incolpevoli”);
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- essere titolare di un contratto di locazione o godimento con la formula del patto di “futura vendita” oppure con “proprietà differita”;
- avere ricevuto dalla Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) un sostegno economico al diritto allo studio universitario finalizzato, anche solo per una quota, al pagamento della locazione (ad esempio, borsa di studio per studenti “fuori sede” etc.);
- essere percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI), nel caso in cui l’Assegno di Inclusione contenga anche il sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato (quota B);
- essere assegnatari di un alloggio nell’ambito degli interventi previsti dal Programma regionale Patto per la Casa Emilia-Romagna (DGR n. 960/2023) oppure nell’ambito degli interventi della Agenzia per la locazione locale;
- essere titolari o contitolari di un atto, ancora in vigore, di rinegoziazione del contratto di locazione ai sensi del Programma regionale per la rinegoziazione delle locazioni (DGR n. 1275/2021, n. 1152/2022, n. 409/2023, n. 919/2023 e n. 760/2024);
- essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione) per una quota superiore al 50% su unità immobiliari ad uso residenziale localizzate in Emilia-Romagna e adeguato alle esigenze abitative ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. La percetuale da considerare è quella è complessiva in capo ai componenti del nucleo ISEE sul medesimo alloggio.
Le seguenti condizioni non, invece, sono causa di esclusione dal contributo:
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.