Caratteristiche del bando
Le tipologie di intervento
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono:
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti il fabbricato nella sua interezza, ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere c), d), f) dell’allegato parte integrante all’art. 9 comma 1 alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. di cui anche in estratto all’Allegato 2;
- Interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti, realizzati nell’ambito di piani o programmi di riqualificazione urbana comunque denominati, oppure collocati in ambiti urbani consolidati e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti (avvenuta non anteriormente al 01/01/2016) e di loro sostituzione;
- Interventi di realizzazione di nuovi alloggi su aree inserite all’interno di piani urbanistici approvati alla data di pubblicazione del Bando, ovvero da attuarsi con intervento diretto in aree o lotti di completamento;
- Interventi di completamento e messa a disposizione di alloggi esistenti, già conclusi alla data di pubblicazione del Bando, o in corso di ultimazione.
Le caratteristiche del contributo regionale
L'importo del contributo regionale per alloggio è di 30.000,00 euro, elevato a 40.000,00 nel caso di alloggi realizzati in interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti, realizzati nell’ambito di piani o programmi di riqualificazione urbana comunque denominati, oppure collocati in ambiti urbani consolidati e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti (avvenuta non anteriormente al 01/01/2016) e di loro sostituzione.
Il contributo di cui sopra è inoltre incrementato di € 5.000,00 aggiuntivi per alloggio, per le proposte che sviluppano programmi di innovazione e sperimentazione sulle forme dell’abitare.
Nei casi in cui l’intervento si collochi all’interno di un progetto di innovazione e sperimentazione, potrà ricevere un contributo ulteriore fino ad un massimo di € 100.000,00, assegnato secondo i seguenti criteri:
- fino al 30% in relazione alla qualità complessiva del progetto di innovazione e sperimentazione, come risultante dagli esiti del processo di valutazione di cui al punto 11 del bando, assegnando il massimo alle proposte con il punteggio più alto e graduando in modo direttamente proporzionale la quota di contributo alle altre proposte in relazione al rispettivo punteggio ottenuto;
- fino al 70% quale quota di cofinanziamento (comunque non superiore al 70%) per i costi di acquisto di beni o la fornitura di servizi strettamente correlati all’intervento previsto e funzionali al progetto di innovazione e sperimentazione, espressamente individuati e descritti nella documentazione richiesta al punto 9.3.2 del bando; e debitamente rendicontati secondo quanto previsto al successivo punto 11.2.4 dello stesso bando.
Destinazione alloggi
Gli alloggi recuperati o realizzati dagli operatori sono destinati esclusivamente:
- alla prima casa di proprietà per i nuclei aventi titolo: in questo caso l’operatore deve riconoscere al nucleo familiare il contributo erogato che sarà imputato in conto prezzo di vendita al momento della stipula dell’atto pubblico di assegnazione/trasferimento in proprietà;
- alla locazione o assegnazione in godimento con patto di futura vendita dopo un periodo di locazione o assegnazione in godimento non superiore ad 8 anni a canone concordato ribassato di almeno il 20%, ad un canone e prezzo determinato al momento della sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con patto di futura vendita;
- alla locazione o godimento permanente a canone concordato ribassato di almeno il 20% e di durata non inferiore ad anni 30, determinato al momento della sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento permanente.
Prezzi di cessione e canoni di locazione degli alloggi
Ai fini della ammissione al finanziamento:
- il prezzo di cessione a corpo dei singoli alloggi e relative pertinenze non può essere superiore a 300.000,00 € per le tipologie di intervento di cui al punto 5 del bando lett. a) e b) e a 280.000,00 € per le tipologie di cui alle lett. c) e d) del medesimo punto;
- il canone di locazione non può essere superiore a quello previsto dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell’art. 2 della L. n. 431/98, laddove disponibili ridotto del 20%; in loro assenza si prenderà a riferimento quello dei comuni più limitrofi. In ogni caso il canone massimo applicato nel presente bando non potrà comunque essere superiore ad € 6.000,00 annuali.
Soggetti destinatari
I nuclei familiari beneficiari finali degli alloggi devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
1) possedere la cittadinanza italiana o di un altro stato dell’Unione Europea o di altri stati non appartenenti all’Unione Europea rispettando la normativa sull’immigrazione. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
2) almeno uno dei componenti, possedere la residenza anagrafica o svolgere un’attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune dell’Emilia-Romagna (detto requisito non è richiesto per gli iscritti all’Aire in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna e che intendano rimpatriare);
3) possedere un valore Isee del nucleo, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 e s.m.i., non superiore:
- a 41.006,00 euro;
- a 55.000,00 euro nel caso di nuclei che sono anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante;
- a 55.000,00 euro nel caso di persone singole intenzionate a convivere more-uxorio o a costituire una unione civile che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante; In questo caso il valore ISEE da considerare deve essere determinato nel seguente modo: si sommano i valori ISEE relativi ai due nuclei familiari di provenienza poi si divide per due. Esempio: valore ISEE primo nucleo familiare 42.000 mila Euro e valore ISEE secondo nucleo familiare 53.500 mila Euro - calcolo valore ISEE da considerare (42.000,00 + 53.500,00 = 95.500,00) – (95.500,00/2= 47.750,00)
4) non possedere nel territorio regionale la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare ai sensi della normativa regionale relativa all’edilizia agevolata. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato, o un componente del suo nucleo familiare, si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni:
- sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato: l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza;
- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo, in quanto specifici diritti reali su di esso sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore alla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato;
- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti inagibile come da certificazione rilasciata dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
- sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due;
5) non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio, se nucleo familiare beneficiario finale di un alloggio destinato alla locazione o assegnazione in godimento con patto di futura vendita o alla proprietà.
Procedure per l’erogazione del contributo
Punto 13 del bando
Adempimenti richiesti al nucleo
Il nucleo assegnatario di contributo deve stabilire la propria residenza anagrafica nell’alloggio entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con patto di futura vendita o permanente, oppure dall’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione/godimento.
Il contratto di locazione o l’atto di assegnazione in godimento con patto di futura vendita o permanente deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo assegnatario dell’alloggio.
Il trasferimento della proprietà dell’alloggio nel caso di locazione/assegnazione in godimento con patto di futura vendita deve avvenire entro il termine massimo di 8 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento.
Ognuno dei componenti il nucleo deve acquisire la titolarità della proprietà dell’alloggio per non meno del 10%.
La residenza nell’alloggio, dopo il trasferimento sopra stabilito, deve essere mantenuta per 5 anni.
Il nucleo si impegna pertanto a non alienare e a non locare l’alloggio a terzi, pena la restituzione del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali.
Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta al Servizio regionale competente l'autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell’alloggio.
Decorso tale quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati liberamente.
Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli.