Archivio sentenze
Tar Parma n. 337 del 29/11/2016
Sentenza che respinge il ricorso avverso il diniego di permesso di costruire (per modificazioni interne e cambio di destinazione d'uso) relativo a una sala giochi
TAR Parma, n. 332 del 23/11/2016
Sentenza in merito alla perequazione urbanistica e alla cessione gratuita di aree per garantire le dotazioni territoriali
Consiglio di Stato n. 3643 del 17/08/2016
La destinazione a verde agricolo di un'area, stabilita da un piano urbanistico, non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio. Tra queste ultime rientra pure la necessità d’impedire un'ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, affinché si mantenga l’equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificate o industriali e si realizzino i bisogni collettivi di maggior vivibilità dello spazio urbano, se del caso grazie alla contrazione dell’illimitata espansione edilizia. Tutto ciò non determina né veri e propri insediamenti agricoli nuovi, né puntigliose verifiche sulla reale vocazione delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo.
TAR Parma sentenza n. 199 del 27/06/2016
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE: In considerazione della diversa incidenza sotto il profilo dell’incremento del carico urbanistico degli esercizi di vendita alimentari rispetto agli altri esercizi, è legittimo il RUE nella parte in cui detta la disciplina urbanistica di un comparto, fondando su tale circostanza il divieto di insediamento di ulteriori esercizi di vendita di generi alimentari o di ampliamento dei medesimi. L’Amministrazione comunale ha fondato la propria decisione su esigenze di contenimento del carico urbanistico, prescindendo da valutazioni di natura prettamente economica circa la sufficienza e adeguatezza della rete distributiva alimentare e non alimentare a soddisfare la domanda. Tali valutazioni, in quanto attinenti a profili urbanistici, non possono ritenersi incompatibili con i principi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi sanciti dalla direttiva 123/2006/CE e dai provvedimenti legislativi che vi hanno dato attuazione.
TAR Parma sentenza n. 110 del 17/03/2016
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE: Sono pienamente legittimi POC e PUA nella parte in cui escludono gli usi alimentari fra quelli previsti come insediabili in un determinato comparto, in ragione di problemi relativi all’assetto del territorio urbano, alla dotazione di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci, agli standard urbanistici, all’accessibilità, all’impatto sul sistema viario, in definitiva al carico urbanistico. Le norme liberalizzatrici (la Direttiva n. 2006/123/CE c.d. “Bolkestein” e la legislazione nazionale che vi ha dato attuazione) relative all’apertura di nuovi esercizi commerciali, non possono arrivare a travolgere in toto il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti, in capo all’autorità comunale. Quest’ultima, infatti, conserva la competenza ad imporre limiti correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche.
TAR Bologna n. 148 del 03/02/2016
A fronte di un permesso di costruire affetto da oggettive e macroscopiche illegittimità (nella specie errato calcolo dei volumi realizzabili, mancato rispetto delle distanze e mancato soddisfacimento degli standards dei parcheggi privati), il Comune è tenuto a dare motivazione puntuale e approfondita in ordine alla assenza di interesse pubblico alla rimozione dello stesso, tanto più qualora sia trascorso un breve lasso di tempo tra il rilascio del permesso e l'accertamento delle illegittimità
Consiglio di Stato n. 2761 del 05/06/2015
La nozione di interesse pubblico prescinde dalla natura pubblica o privata del bene ed ha a riferimento l'esistenza di una "fruibilità collettiva" compatibile anche con la destinazione commerciale degli edifici. E' pertanto legittimo un permesso di costruire in deroga alla pianificazione vigente qualora il "sacrificio" delle previsioni pianificatorie abbia un peso comparativamente minimo rispetto ai miglioramenti che ne derivano in relazione ad una serie di interessi pubblici anch'essi affidati alla cura dell'amministrazione locale, quali: il recupero di un edificio storico, l'accessibilità e fruibilità al pubblico del medesimo, l'entrata di notevoli risorse finanziarie straordinarie per il Comune, l'attivazione di investimenti privati con incremento occupazionale, il consolidamento dei servizi offerti al mercato internazionale.
Corte di Cassazione n. 20846 del 20/05/2015
I recenti interventi normativi - contenuti nel D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013 c.d. decreto "del fare" e nel D.L. n. 133/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 164/2014 c.d. "sblocca Italia" - relativi alla definizione di ristrutturazione edilizia non hanno prodotto novità per quanto riguarda quelle opere edilizie che comportino modifica dei prospetti. Pertanto, secondo la normativa vigente, un intervento comportante una modifica dei prospetti deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia pesante. Il concetto di sagoma indica la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, vale a dire la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l'edificio e da essa sono escluse le aperture che non prevedano superfici sporgenti. I prospetti, invece, attengono alla facciata dell'edificio e quindi al suo profilo estetico-architettonico. (Nel caso di specie, la chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altra parete è da qualificare come ristrutturazione edilizia pesante con modifica dei prospetti e non della sagoma).
Tar Bologna n. 460 del 13/05/2015
L’autorizzazione paesaggistica deve essere obbligatoriamente richiesta e acquisita nella fase procedimentale diretta all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica. In sede di approvazione del progetto definitivo è richiesto unicamente l’approntamento di tutti gli elementi e di tutta la documentazione preparatoria necessari per potere poi chiedere l’autorizzazione paesaggistica nel corso del successivo procedimento di approvazione del progetto esecutivo.
Consiglio di Stato 2512 del 18 maggio 2015
Il Consiglio di Stato (riforma TAR Emilia-Romagna – Bologna: sez. II n. 59/2012) ribadisce che nel caso di abusi edilizi risalenti nel tempo, è necessario che la P.A. dia una specifica motivazione dell’interesse pubblico alla demolizione diverso dal ripristino della legalità. L’abuso risalente al 1958 consisteva in un aumento di superficie di 6 mq circa e nella traslazione del sedime di 45 mq., difformità delle quali non è stata riconosciuta la qualità di variazione essenziale, istituto introdotto successivamente con la legge n. 47 del 1985.
Tar Parma n. 121 del 30/04/2015
Il beneficio dell'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale non si applica ai fabbricati di lusso, i quali non possono comunque essere riconosciuti rurali. La medesima esenzione non può trovare applicazione laddove la qualifica di imprenditore agricolo professionale appartenga a una società e la richiesta del titolo edilizio sia presentata da un socio come persona fisica e non in qualità di socio amministratore della predetta società.
Tar Puglia 1302 del 21 aprile 2015
Per la determinazione dell'entità dei contributi concessori occorre applicare la normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire, senza possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere successivamente somme a conguaglio ad avvenuto aggiornamento degli oneri concessori.
Consiglio di Stato 1504 del 19 marzo 2015
Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, e quindi per entrambe le componenti, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi che l'Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio.
Tar Parma n. 82 del 13/03/2015
Il Comune ben può stabilire di non ammettere in centro storico l'apertura di sale da gioco, in quanto ha la facoltà riconosciuta dalla legge di pianificare nei suoi strumenti urbanistici la localizzazione delle stesse, nonché di disciplinarne gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali (art. 6, commi 2 e 3, della L.R. n. 5/2013), anche con la finalità pubblica di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora un locale adibito a pubblico esercizio venga utilizzato come sala da gioco in assenza di un valido titolo edilizio e in difformità dalla destinazione d'uso consentita dalla pianificazione urbanistica in quell'ambito, il Comune, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia, deve ordinare la sospensione dei lavori, nonché la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Tar Bologna n. 224 del 09/03/2015
La L.R. n. 20/2000 è pienamente conforme alla Costituzione, in quanto è diretta a disciplinare il governo del territorio contemperando le esigenze pubbliche con quelle dei privati, e la discrezionalità concessa dalla legge regionale al comune persegue proprio l’esigenza di delineare, in sede pianificatoria, il giusto contemperamento tra i numerosi interessi pubblici e privati coinvolti dal governo del territorio.
Tar Parma n. 53 del 27/02/2015
La DAL n. 51/2011 è legittima laddove stabilisce criteri per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non limitandosi alla individuazione dei soli ambiti non idonei alla stessa localizzazione, in quanto nella definizione di tali criteri la Regione Emilia Romagna ha esercitato i poteri che le sono attribuiti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 e dalle Linee Guida dettate con D.M. 10 settembre 2010), di composizione di interessi, di tipo ambientale, urbanistico e socio-economico. In particolare, sono legittime le previsioni della DAL n. 51/2011 che consentono l'installazione di impianti eolici nei crinali sopra i 1200 metri e nelle aree agricole non interessate dalle attività antropiche ivi specificate solo qualora tali impianti risultino di elevata efficienza (almeno 1800 ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale), in quanto sono adeguatamente motivate quale risultato di una comparazione di interessi operata dalla Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni in tema di difesa dell'ambiente e gestione del territorio.
Corte di Cassazione n. 2656 del 11/02/2015
Ai fini dell’applicazione della normativa speciale sulle distanze delle costruzioni dal confine stradale, la nozione giuridica di “ricostruzioni” comprende tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia quelli che consistono nella realizzazione di un'opera diversa per volumetria e sagoma da quella preesistente, sia quelli che comportano un'opera sostanzialmente sovrapponibile ad essa. Pertanto, in entrambi i casi, trova applicazione la disciplina sulle fasce di rispetto a tutela delle strade (di cui all'art. 18 del codice della strada e dell'art. 28 del relativo regolamento di attuazione).
Tar Parma n. 6 del 15/01/2015
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE: sono legittimi e non presentano alcuna incompatibilità con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi (direttiva Bolkestein), i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica all'insediamento di strutture commerciali, che siano correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio, sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, e che tengano conto del diverso carico urbanistico che deriva in misura determinante dal settore merceologico dell'attività svolta.
Consiglio di Stato n. 4976 del 06/10/2014
Il vincolo a verde privato deve considerarsi appartenere alla categoria dei vincoli conformativi, in quanto deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa. Ciò vale anche nel caso in cui detta destinazione a verde privato sia impressa a seguito della scadenza di un vincolo preordinato all’esproprio.
Tar Bologna n. 906 del 17/09/2014
In merito alla proroga dei termini di inizio e fine lavori di cui all’art. 55, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013
Tar Bologna n. 828 del 02/09/2014
In caso di ampliamento di una strada, è legittima la scelta dell'Amministrazione comunale di respingere la proposta dei privati di un percorso alternativo che avrebbe comportato un maggior consumo di nuovo territorio con conseguente contrasto con quanto disposto, in materia urbanistica, dall’art. 2 della L.R. n. 20 del 2000, ove si prescrive di “…prevedere il consumo di nuovo territorio, solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione di tessuti insediativi esistenti…”. Sono attribuite alla Giunta le funzioni inerenti l’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica comunale, residuando alle attribuzioni dirigenziali, invece, la sola approvazione del relativo progetto esecutivo.
Tar Campania n. 4265 del 25/07/2014
Anche l’intervento di demolizione con ricostruzione con riduzione di volume è riconducibile alla fattispecie della ristrutturazione edilizia. Infatti dall’esame dell’evoluzione della nozione di ristrutturazione emerge con evidenza l’intento del legislatore di impedire soltanto aumenti della complessiva cubatura degli edifici esistenti, ma non la diminuzione della stessa.
Corte Costituzionale n. 166 dell'11/06/2014
L’obbligo di alimentare impianti da biomasse, nella misura minima del 40 per cento con prodotti da “filiera corta”, cioè con prodotto agricoli provenienti da un’area contenuta entro 70 chilometri dall’impianto contrasta con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nell’ammettere taluni limiti alla localizzazione di tali impianti in zona agricola, richiede che gli stessi siano riferiti all’esigenza di preservare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e a prevenire il danno che potrebbe venire inferto all’ambiente e all’agricoltura di pregio.
Tar Bologna n. 430 del 04/06/2013
In merito alla disciplina regionale relativa alla richiesta di riesame del permesso di costruire già assentito
Tar Bologna n. 365 del 03/04/2014
In merito alla funzione del PTCP di coordinamento dei piani sovraordinati - nella specie del Piano Territioriale Paesistico Regionale e del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - e di indirizzo rispetto alla pianificazione comunale (artt. 9 e 26 della L.R. n. 20/2000)