Corte di Cassazione n. 20846 del 20/05/2015
I recenti interventi normativi - contenuti nel D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013 c.d. decreto "del fare" e nel D.L. n. 133/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 164/2014 c.d. "sblocca Italia" - relativi alla definizione di ristrutturazione edilizia non hanno prodotto novità per quanto riguarda quelle opere edilizie che comportino modifica dei prospetti. Pertanto, secondo la normativa vigente, un intervento comportante una modifica dei prospetti deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia pesante. Il concetto di sagoma indica la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, vale a dire la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l'edificio e da essa sono escluse le aperture che non prevedano superfici sporgenti. I prospetti, invece, attengono alla facciata dell'edificio e quindi al suo profilo estetico-architettonico. (Nel caso di specie, la chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altra parete è da qualificare come ristrutturazione edilizia pesante con modifica dei prospetti e non della sagoma).
testo della sentenza (PDF - 80.9 KB)