La Regione adotta iniziative e provvedimenti per garantire un corretto funzionamento dell'azione di vigilanza e controllo dell'attività edilizia e provvede alla realizzazione e gestione del sistema informativo dei dati sull'abusivismo.

L'abuso, rilevato da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria, viene comunicato agli uffici comunali i quali, dopo la verifica tecnica, inviano al proprietario un'ingiunzione di sospensione dei lavori (se ancora in corso) e, nei casi di opere abusive realizzate su aree inedificabili o soggette a tutela, segnalano l'abuso al Ministero per i beni e le attività culturali.

L'abuso è sanzionato dal Comune con l'ordine di ripristino e demolizione delle opere illegittime realizzate; nel caso di interventi di minima entità è applicata una sanzione pecuniaria. In caso di inadempienza da parte del Comune è l'amministrazione provinciale che può esercitare i poteri sostitutivi e perseguire direttamente l'abuso.

Mensilmente il Segretario generale del Comune redige e pubblica, affiggendolo all'Albo comunale, l'elenco degli abusi rilevati e dei provvedimenti assunti che viene inviato alla Regione e agli altri enti competenti (Autorità giudiziaria, Provincia, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).

Norme e atti

Moduli

Su questo argomento vedi anche

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