L’esproprio è un provvedimento che si utilizza quando è necessario acquisire la proprietà di beni immobili, o altri diritti sugli stessi immobili, per realizzare un'opera pubblica o un'opera privata di pubblica utilità. Per il perseguimento dell'interesse generale viene sacrificato il diritto del proprietario dell’area o dell'immobile, a fronte del pagamento di un indennizzo.

L'amministrazione che deve realizzare l'opera pubblica emana gli atti espropriativi. Per le opere private di pubblica utilità, le procedure espropriative spettano all'ente che dichiara la pubblica utilità dell'opera.

La Regione cura in particolare:

  • la pubblicazione degli avvisi pubblici di esproprio, su richiesta delle autorità esproprianti, nel caso di procedimenti per la realizzazione di opere di pubblica utilità sul territorio dell’Emilia-Romagna, con effetti espropriativi nei confronti di più di 50 proprietari, come previsto dalla normativa statale (artt. 11, c.2, 16, c.5, e 52-ter, c.1, DPR 327/2001 s.m.i.);
  • il monitoraggio dei procedimenti espropriativi, anche per mezzo delle comunicazioni periodiche sulle procedure espropriative in corso (cui sono tenuti gli enti esproprianti ai sensi dell’art. 14, c.3, DPR 327/2001);
  • il supporto agli enti esproprianti sugli aspetti giuridico interpretativi della normativa regionale vigente, incidente sulle procedure espropriative, ed alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio (VAM), operanti in base agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 37 del 2002 (Disposizioni regionali in materia di espropri).