Tar Parma n. 121 del 30/04/2015
Il beneficio dell'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale non si applica ai fabbricati di lusso, i quali non possono comunque essere riconosciuti rurali. La medesima esenzione non può trovare applicazione laddove la qualifica di imprenditore agricolo professionale appartenga a una società e la richiesta del titolo edilizio sia presentata da un socio come persona fisica e non in qualità di socio amministratore della predetta società.
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Testi correlati:
art. 30, della L.R. n. 31/2002
art. 32, della L.R. n. 15/2013 (PDF - 282.1 KB)