Testo della sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, 9 marzo 2015 n. 224 (PDF - 100.0 KB)

La L.R. n. 20/2000 è pienamente conforme alla Costituzione, in quanto è diretta a disciplinare il governo del territorio contemperando le esigenze pubbliche con quelle dei privati, e la discrezionalità concessa dalla legge regionale al comune persegue proprio l’esigenza di delineare, in sede pianificatoria, il giusto contemperamento tra i numerosi interessi pubblici e privati coinvolti dal governo del territorio.

In particolare sono costituzionalmente legittime le norme riguardanti:

  1. il modello di pianificazione basato sulla distinzione per livelli - PSC, POC e RUE;

  2. la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici;

  3. la gerarchia tra i livelli di pianificazione urbanistica;

  4. il superamento del modello delle cosiddette “zone territoriali omogenee” previsto dalla normativa nazionale con il nuovo sistema degli ambiti territoriali;

  5. la definizione delle dotazioni territoriali minime inderogabili di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi;

  6. la “cessione gratuita degli standards”;

  7. la monetizzazione degli standards;

  8. il concorso degli attuatori nella realizzazione delle dotazioni territoriali;

  9. la perequazione urbanistica;