Tar Bologna n. 224 del 09/03/2015
La L.R. n. 20/2000 è pienamente conforme alla Costituzione, in quanto è diretta a disciplinare il governo del territorio contemperando le esigenze pubbliche con quelle dei privati, e la discrezionalità concessa dalla legge regionale al comune persegue proprio l’esigenza di delineare, in sede pianificatoria, il giusto contemperamento tra i numerosi interessi pubblici e privati coinvolti dal governo del territorio.
Testo della sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, 9 marzo 2015 n. 224 (PDF - 100.0 KB)
La L.R. n. 20/2000 è pienamente conforme alla Costituzione, in quanto è diretta a disciplinare il governo del territorio contemperando le esigenze pubbliche con quelle dei privati, e la discrezionalità concessa dalla legge regionale al comune persegue proprio l’esigenza di delineare, in sede pianificatoria, il giusto contemperamento tra i numerosi interessi pubblici e privati coinvolti dal governo del territorio.
In particolare sono costituzionalmente legittime le norme riguardanti:
il modello di pianificazione basato sulla distinzione per livelli - PSC, POC e RUE;
la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici;
la gerarchia tra i livelli di pianificazione urbanistica;
il superamento del modello delle cosiddette “zone territoriali omogenee” previsto dalla normativa nazionale con il nuovo sistema degli ambiti territoriali;
la definizione delle dotazioni territoriali minime inderogabili di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi;
la “cessione gratuita degli standards”;
la monetizzazione degli standards;
il concorso degli attuatori nella realizzazione delle dotazioni territoriali;
la perequazione urbanistica;