Tar Parma n. 82 del 13/03/2015
Il Comune ben può stabilire di non ammettere in centro storico l'apertura di sale da gioco, in quanto ha la facoltà riconosciuta dalla legge di pianificare nei suoi strumenti urbanistici la localizzazione delle stesse, nonché di disciplinarne gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali (art. 6, commi 2 e 3, della L.R. n. 5/2013), anche con la finalità pubblica di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora un locale adibito a pubblico esercizio venga utilizzato come sala da gioco in assenza di un valido titolo edilizio e in difformità dalla destinazione d'uso consentita dalla pianificazione urbanistica in quell'ambito, il Comune, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia, deve ordinare la sospensione dei lavori, nonché la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
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