Tar Parma n. 53 del 27/02/2015
La DAL n. 51/2011 è legittima laddove stabilisce criteri per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non limitandosi alla individuazione dei soli ambiti non idonei alla stessa localizzazione, in quanto nella definizione di tali criteri la Regione Emilia Romagna ha esercitato i poteri che le sono attribuiti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 e dalle Linee Guida dettate con D.M. 10 settembre 2010), di composizione di interessi, di tipo ambientale, urbanistico e socio-economico. In particolare, sono legittime le previsioni della DAL n. 51/2011 che consentono l'installazione di impianti eolici nei crinali sopra i 1200 metri e nelle aree agricole non interessate dalle attività antropiche ivi specificate solo qualora tali impianti risultino di elevata efficienza (almeno 1800 ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale), in quanto sono adeguatamente motivate quale risultato di una comparazione di interessi operata dalla Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni in tema di difesa dell'ambiente e gestione del territorio.
Testo della sentenza (PDF - 45.4 KB)
Testi correlati:
Delibera dell'Assemblea Legislativa n.51/2011