Corte di Cassazione n. 2656 del 11/02/2015
Ai fini dell’applicazione della normativa speciale sulle distanze delle costruzioni dal confine stradale, la nozione giuridica di “ricostruzioni” comprende tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia quelli che consistono nella realizzazione di un'opera diversa per volumetria e sagoma da quella preesistente, sia quelli che comportano un'opera sostanzialmente sovrapponibile ad essa. Pertanto, in entrambi i casi, trova applicazione la disciplina sulle fasce di rispetto a tutela delle strade (di cui all'art. 18 del codice della strada e dell'art. 28 del relativo regolamento di attuazione).
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