Politiche abitative

Rendicontazione - obblighi e sanzioni

                FASE 2 – DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Il beneficiario, al fine di ottenere la liquidazione dello stesso, dopo l’acquisto dell’alloggio dovrà inviare la rendicontazione delle spese sostenute, corredata della relativa documentazione richiesta dal presente bando, tramite l’apertura di una apposita domanda di liquidazione, da inoltrare attraverso l’applicativo.

La possibilità di accedere per l’avvio della Fase 2 sarà comunicata con apposito avviso sulla pagina personale dell’applicativo.

I dati inseriti nella Fase 1 verranno riproposti per eventuali aggiornamenti, e dovranno essere integrati a cura del beneficiario indicando nell’applicativo la data di sottoscrizione dell’atto di acquisto dell’alloggio.

Il beneficiario dovrà inoltre indicare:

  • il codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente;
  • nel caso abbia già provveduto, la data di avvenuta richiesta al Comune della residenza anagrafica.

L’applicativo prevederà apposite modalità per allegare la documentazione necessaria, nonché per indicare i dati relativi alla effettiva localizzazione del fabbricato, ove questa non fosse già stata univocamente individuata in sede di domanda di partecipazione.

Nella compilazione della domanda di liquidazione, il beneficiario dovrà allegare in formato digitale .pdf i seguenti documenti:

  • copia marca da bollo acquistata, solo nel caso in cui non abbia già effettuato il pagamento tramite applicativo;
  • atto di acquisto completo di repertorio e raccolta del notaio, timbrato dall’ufficio del registro o ricevuta di avvenuta registrazione, planimetrie catastali e APE;
  • atto giudiziale di trasferimento dell’immobile debitamente registrato dal notaio da cui risulti l’importo di aggiudicazione al netto delle tasse (solo per immobili aggiudicati in asta giudiziale);
  • conteggio delle imposte redatto dal notaio rogante o nel caso dell’asta dalla cancelleria del tribunale (ove applicabile);

La domanda di liquidazione viene resa dal beneficiario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. L’invio della domanda determina l’approvazione da parte del richiedente di quanto in essa contenuto.

                 FASE 2 - ATTIVITA’ ISTRUTTORIA

La U.O. competente, preliminarmente all’atto di liquidazione, provvederà per ciascuna domanda ammessa a contributo a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata, anche con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo chiarimenti o integrazioni ove necessario.

La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento di istruttoria e liquidazione, fissati in 90 giorni dalla data di chiusura della Fase 2. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal richiedente entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 30 giorni.

Nel caso in cui il richiedente non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino idonee, il Responsabile del Procedimento entro 15 giorni comunica, ai sensi del punto 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i. i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di liquidazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora ad esito dell’istruttoria l’importo del contributo spettante risultasse inferiore all’importo del contributo concesso, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo medesimo. In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

               FASE 2 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’atto di liquidazione del contributo verrà emesso in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della domanda di partecipazione e della rendicontazione effettuata, con atti del Responsabile del Procedimento.

                OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario ha l'obbligo:

  • di verificare e gestire le comunicazioni da parte della U.O. nella propria posizione personale all’interno dell’applicativo, nel quale ha formulato la domanda, e di monitorare le eventuali notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica (si consiglia, ove disponibile, di fornire un indirizzo PEC);
  • di apporre sull’immobile apposita targhetta identificatrice dell’iniziativa che ha dato luogo al contributo, che sarà fornita a seguito dell’avvenuta liquidazione del contributo, in posizione visibile, ove possibile dalla pubblica via;
  • di rispettare i vincoli temporali di cui all’art. 10.
  • di consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte della Regione, nonché di fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

                CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

La U.O. competente provvederà a verificare la congruenza dei dati riportati nelle domande di partecipazione e in quelle di liquidazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione della Regione Emilia-Romagna.

I dati e le dichiarazioni rese che non siano direttamente verificabili nelle banche dati potranno essere oggetto di specifici controlli effettuati con le seguenti modalità:

  • Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle medesime;
  • Controllo a campione: su un campione di almeno il 30% delle domande ammissibili e finanziate. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, inserendo come valori richiesti i seguenti: valore minimo: 1 | valore massimo: numero delle domande ammissibili e finanziate | numeri da generare: numero di domande da sottoporre a controllo | seme generatore: data di estrazione.

Nel conteggio delle domande sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese le dichiarazioni oggetto di controllo puntuale, mentre saranno progressivamente escluse da eventuali controlli successivi quelle già estratte.

Il controllo potrà riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti ovvero le dichiarazioni rese, contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione del beneficio a favore del soggetto richiedente; e potrà essere effettuato mediante richieste di documentazione in originale, verifiche presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l’effettiva residenza), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese, nei documenti presentati, oppure i soggetti interessati non si rendano disponibili ai controlli in loco o non producono i documenti richiesti, la U.O. competente avvierà la procedura di revoca del contributo e di recupero di eventuali somme già erogate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni; decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti conseguenti.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di concessione del contributo fino ai 5 anni successivi.

            RINUNCE

Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l’acquisto o l’acquisizione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso tramite l’applicativo.

In tale fattispecie la U.O. competente avvierà la procedura di revoca del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero di eventuali somme già erogate.

               MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche che implichino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità, o ai requisiti in base a cui sono stati assegnati i punteggi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 20.

Rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, è ammessa la modifica alla localizzazione dell’alloggio (da intendersi come diverso comune), purché venga rispettata la fascia di appartenenza del comune e/o l’appartenenza ad una fusione di comuni, che deve risultare pari o superiore a quella originariamente indicata. La suddetta modifica è ammessa solo nel caso in cui l’acquisto non sia relativo ad un alloggio già univocamente identificato in sede di domanda di partecipazione, e deve essere adeguatamente motivata dal richiedente. L’applicativo prevederà una apposita procedura ad esito della quale la U.O. competente produrrà espressa autorizzazione alla modifica stessa.

             DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI

Il beneficiario decade dal diritto al contributo qualora:

  • comunichi espressa rinuncia al contributo;
  • non rispetti i termini stabiliti all’art. 10, ed in particolare:
    1. non stabilisca la propria residenza anagrafica nell’alloggio entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto;
    2. non rispetti, nei primi 5 anni dalla liquidazione del contributo, l’obbligo della residenza nell’alloggio acquistato oggetto del contributo;
    3. venda o affitti l’alloggio nei 5 anni successivi alla data di liquidazione del contributo senza l’autorizzazione regionale;
  • abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia;
  • non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando;
  • acquisti un alloggio in un comune diverso da quello indicato in sede di domanda di partecipazione, senza essere stato preventivamente autorizzato, ai sensi di quanto previsto all’art. 19;
  • acquisti un alloggio diverso da quello indicato e abbia univocamente identificato l’alloggio in sede di domanda di partecipazione (ottenendo il punteggio C1 di cui all’art. 9);
  • venga accertata, anche in tempi successivi, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
  • venga accertato il mancato rispetto del possesso dei punteggi di cui all’art. 9, nel caso in cui la riduzione del punteggio conseguente dovesse comportare l’esclusione della domanda dall’elenco di quelle ammesse a contributo;
  • venga accertato che l’atto di compravendita sia stato stipulato tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta di primo grado;

Nei casi di cui al soprastante punto 8), la domanda permarrà finanziata solo se il punteggio residuo risulterà superiore a quello dell’ultimo soggetto finanziato in graduatoria. In tale fattispecie il contributo subirà comunque una decurtazione del 20%.

Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l’erogazione del contributo e comunque entro i 5 anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate o della relativa quota di decurtazione di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 2033 del Codice civile.

Alle procedure di revoca, recupero o decurtazione del contributo provvede il Responsabile del Procedimento con propri atti ai sensi delle norme vigenti in materia di provvedimento amministrativo (L. 241/1990 e LR 32/1993).

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ultima modifica 2022-08-02T10:41:23+02:00
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