Foto panoramica di un paesaggio in Emilia-Romagna

La Regione, a cui è trasferita la competenza in materia di pianificazione paesaggistica,sottopone a specifica normativa d'uso e valorizzazione il territorio che comprende i beni vincolati (art.142 del D.lgs 42/2004),  attraverso la realizzazione dei Piano territoriale paesistico regionale, che ha la finalità di salvaguardare i valori paesaggistici e ambientali, presenti nella realtà territoriale.

Con l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., ma soprattutto a seguito del cambiamento culturale imposto dalla Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo Stato italiano con la L. n. 14 del 9 gennaio 2006, la situazione giuridica della tutela del paesaggio ha mutato di prospettiva.

La Convenzione europea sollecita il riconoscimento del valore paesaggistico a tutto il territorio, mentre la normativa statale, ribadendo l’obbligatorietà della pianificazione paesaggistica da parte delle Regioni, ha stabilito che l’elaborazione dei piani paesaggistici deve avvenire in maniera congiunta tra Ministero e Regioni almeno limitatamente ai cosiddetti beni paesaggistici, che diventeranno parte integrante dei Piani territoriali paesistici.

Pertanto, la Regione ha avviato l’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio congiuntamente al Ministero della Cultura ( MiC), per i territori che rientrano nella tutela paesaggistica come beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 139, cioè le bellezze individuali e le bellezze d'insieme (si tratta delle categorie già previste dall'art. 1 della L. 1497/39).

Commissione regionale per il paesaggio

La Commissione Regionale per il Paesaggio si è insediata il 29 giugno 2011 con il mandato di formulare e valutare le proposte di apposizione di vincolo di notevole interesse pubblico a immobili e aree secondo l’art. 136 del D. lgs. 42/2004.  In precedenza le Commissioni erano provinciali. La modifica è stata imposta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla interpretazione che ne ha dato il Ministero. I compiti della Commissione sono sostanzialmente relativi alla valutazione e verifica delle proposte di apposizione di VINCOLO PAESAGGISTICO su aree e immobili ritenute di notevole interesse pubblico paesaggistico.

Vincoli paesaggistici

I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.

Corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica

Ai sensi dell’art. 142, comma c), del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani), sono assoggettati per legge a vincolo paesaggistico "i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". On line il database degli elenchi dei corsi d’acqua pubblica di rilevanza paesaggistica, divisi per provincia, rientranti nelle acque pubbliche della Regione.

Autorizzazione paesaggistica

Da oltre 70 anni in Italia il paesaggio è oggetto di tutela con l'obiettivo di non "distruggerlo ed introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto". Per ottemperare tale obiettivo è stato utilizzato lo strumento dell'acquisizione di una specifica autorizzazione paesaggistica: "ex art.7" della L. 1497 del 1939, preventiva ed autonoma rispetto ai titoli abilitativi di natura edilizia.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico  (art. 136 del Dlgs 42/2004)

La pagina offre una catalogazione dei beni paesaggistici che insistono sul territorio. L'elenco comprende i beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L.778/1922, della L. 1497/1939, del Dlgs 490/1999 e del D.Lgs 42/2004.