Condono edilizio 2003
La Regione si è dotata di una propria normativa sull’applicazione del condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del DL n. 269 del 2003, con la quale sono definiti i limiti, le modalità e le condizioni per sanare abusi edilizi realizzati entro la data del 31 marzo 2003. La normativa regionale è contenuta nel Titolo II “Norme in materia di condono edilizio” della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, approvata a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 196 e 198 del 2004 che hanno riconosciuto e definito l’ambito di esercizio della competenza legislativa regionale in tema di condono edilizio.
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Condono edilizio 2003
La Regione si è dotata di una propria normativa sull’applicazione del condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del DL n. 269 del 2003, con la quale sono definiti i limiti, le modalità e le condizioni per sanare abusi edilizi realizzati entro la data del 31 marzo 2003. La normativa regionale è contenuta nel Titolo II “Norme in materia di condono edilizio” della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, approvata a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 196 e 198 del 2004 che hanno riconosciuto e definito l’ambito di esercizio della competenza legislativa regionale in tema di condono edilizio.