Le norme della Regione Lombardia che subordinano l’installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all’esistenza di un Piano delle attrezzature religiose (PAR) da approvarsi unitamente al piano urbanistico che investe l’intero territorio comunale (o la sua variante generale) sono costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost., in quanto determinano una limitazione dell’insediamento di nuove attrezzature religiose non giustificata da reali esigenze di buon governo del territorio e dunque comprimono in modo irragionevole la libertà di culto.