La Consulta, dopo una sintetica ricostruzione della natura giuridica e della disciplina della SCIA, chiarisce, in particolare, i termini massimi entro cui il terzo può sollecitare l’ordinaria attività di verifica della PA sulla SCIA  e quali azioni i terzi possano esercitare dopo la scadenza di detti termini. 
Le verifiche cui è chiamata l’amministrazione su sollecitazione del terzo sono quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, L. n. 241/1990 da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA nel merito (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi in presenza delle condizioni previste per l’annullamento in autotutela.
Decorsi questi termini, il terzo potrà attivare i poteri dell’amministrazione di verifica in caso di dichiarazioni mendaci, nonché quelli di vigilanza e repressivi (ad esempio per gli abusi edilizi) e potrà agire in sede risarcitoria nei confronti della PA per l’omessa verifica della SCIA.