Corte costituzionale, sentenza 13 marzo 2019, n. 45
La Consulta si pronuncia sul termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica della PA sulla SCIA
La Consulta, dopo una sintetica ricostruzione della natura giuridica e della disciplina della SCIA, chiarisce, in particolare, i termini massimi entro cui il terzo può sollecitare l’ordinaria attività di verifica della PA sulla SCIA e quali azioni i terzi possano esercitare dopo la scadenza di detti termini.
Le verifiche cui è chiamata l’amministrazione su sollecitazione del terzo sono quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, L. n. 241/1990 da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA nel merito (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi in presenza delle condizioni previste per l’annullamento in autotutela.
Decorsi questi termini, il terzo potrà attivare i poteri dell’amministrazione di verifica in caso di dichiarazioni mendaci, nonché quelli di vigilanza e repressivi (ad esempio per gli abusi edilizi) e potrà agire in sede risarcitoria nei confronti della PA per l’omessa verifica della SCIA.