Alla CILA devono essere applicati i principi via via consolidatisi in materia di SCIA con cui condivide l’intima natura giuridica: sicché trovano applicazione alla CILA i limiti di tempo (30 giorni per il controllo ordinario) e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6 bis e 6 ter della L. n. 241 del 1990, in combinato disposto con le condizioni per l’annullamento in autotutela (art. 21 nonies della medesima legge).