Consiglio di Stato, sentenza 20 maggio 2019, n. 3208
Un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione.
Questo vale ancora di più a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal D.lgs. n. 301 del 2002 in quanto, proprio perché non vi è più il limite della ‘fedele ricostruzione’, si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente, cioè l’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio.
In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.