L’insieme delle opere di urbanizzazione a scomputo addossate al titolare del permesso di costruire deve essere considerato, agli effetti del calcolo delle soglie, come una unica “opera prevista” oggetto di un unico appalto; pertanto, se esso supera la soglia europea tutte le opere dovranno essere assoggettate al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016).

Tuttavia, applicando l’art. 35, comma 11, del Codice, in via di eccezione si ritiene possibile scorporare il lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo dell'opera sia di rilevanza comunitaria, a condizione che detto lotto sia di valore inferiore a € 1.000.000,00, e non superi il 20% di tutte le opere a scomputo addossate al titolare.