Codice del governo del territorio

restauro scientifico o restauro e risanamento conservativo

Per "restauro scientifico", in base alla normativa vigente, si intendono "gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:

  1. il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
  2. consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: – murature portanti sia interne che esterne; – solai e volte; – scale; – tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
  3. l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
  4. l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali".

Per "restauro e risanamento conservativo" si intendono invece "gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio".

Anche con riguardo agli interventi abusivi di restauro scientifico o di restauro e risanamento conservativo, il condono è ammesso soltanto per le opere conformi alla legislazione urbanistica. Qualora siano conformi anche alle prescrizioni di piano, le opere sono condonabili senza alcun limite. Qualora siano conformi alla legislazione urbanistica, ma in contrasto con le prescrizioni di piano, sono invece sanabili se risultano rispettati i limiti e le condizioni di seguito indicate.

Prima di tutto occorre ricordare che, come per tutte le opere abusive realizzate su immobili vincolati, anche per questi interventi il provvedimento di condono richiede il parere preventivo:
a) della autorità preposta alla tutela del vincolo, nei casi di vincoli derivanti dalla legislazione statale o regionale (in questo caso il parere è vincolante);
b) della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nel caso di immobili di valore storico-architettonico, vincolati dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali (in questo caso il parere è obbligatorio ma non vincolante).

Per il resto la Legge regionale subordina il condono degli interventi abusivi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo al rispetto delle stesse condizioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

  • divieto di realizzazione di nuove unità immobiliari;
  • rispetto dei requisiti igienico sanitari;
  • osservanza dei requisiti previsti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti;
  • osservanza della quota minima di parcheggi pertinenziali.

Nel punto relativo alle ristrutturazioni edilizie è possibile trovare chiarimenti su queste quattro condizioni.

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ultima modifica 2012-02-15T10:55:00+01:00
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