Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011
Come per le aree edificabili, anche per le aree non edificabili (e non coltivate) l’indennità di esproprio deve essere determinata con riguardo al valore di mercato del bene - Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, DL 333/1992 > L 359/1992, e dell’art. 40, commi 2 e 3, DPR 327/2001 - Testo unico espropri - perché in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo (Corte europea dei diritti umani: vedi in particolare la decisione della Grande Chambre 29.03.2006 nella causa Scordino vs Italia), e con l’art. 42, terzo comma, Cost.
L'indirizzo del collegamento è: /codice-territorio/sentenze-sul-governo-del-territorio/archivio-sentenze/corte-costituzionale-n.-181-del-10-06-2011/co.co.181_2011.pdf/@@download/file