Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione deve essere determinata con riguardo al valore di mercato del bene - Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, DL 333/1992 > L 359/1992, e dell’art. 37, commi 1 e 2, DPR 327/2001 - Testo unico espropri.
Testo di alcune delle principali sentenze in materia di espropri
L’indennità di espropriazione relativa ad aree edificabili deve essere commisurata al valore di mercato del bene e non può essere condizionata dal valore indicato in sede di dichiarazione ICI - Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, DLgs 504/1992 e dell’art. 37, comma 7, DPR 327/2001 - Testo unico espropri.
Come per le aree edificabili, anche per le aree non edificabili (e non coltivate) l’indennità di esproprio deve essere determinata con riguardo al valore di mercato del bene - Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, DL 333/1992 > L 359/1992, e dell’art. 40, commi 2 e 3, DPR 327/2001 - Testo unico espropri - perché in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo (Corte europea dei diritti umani: vedi in particolare la decisione della Grande Chambre 29.03.2006 nella causa Scordino vs Italia), e con l’art. 42, terzo comma, Cost.
Potere sostitutivo della Regione ed edificabilità di fatto – Respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal governo statale in ordine agli articoli 7 e 22 della LR 37/2002 (Legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 - Disposizioni regionali in materia di espropri)