La formazione dell'atto regionale di intesa

Nel corso degli accertamenti della conformità o della compatibilità del progetto rispetto all'insieme degli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti vengono acquisiti i pareri dei diversi settori regionali e delle altre Amministrazioni titolari di specifiche competenze.

L'assenso all'intesa con lo Stato viene deliberato dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. L’Organo statale competente - che indice la conferenza di servizi - acquisito l’assenso regionale all’intesa e raccolti gli altri pareri ed autorizzazioni necessari, emette il provvedimento autorizzativo finale.

Gli aspetti espropriativi

La realizzazione delle opere pubbliche potrebbe comportare la necessità di espropriare le aree necessarie per la realizzazione dell'intervento. In questi casi è previsto (D.Lgs. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002) l’obbligo di informare i cittadini interessati - mediante la pubblicazione del progetto e comunicazioni individuali agli espropriandi - dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo sulle aree.

I cittadini possono presentare osservazioni entro i termini stabiliti dalle norme. La legge regionale in materia prevede che le Amministrazioni che partecipano all'intesa decidano anche sulle osservazioni presentate.

I soggetti coinvolti

Le procedure coinvolgono lo Stato, la Regione, la Città Metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni, le Aziende concessionarie di servizi pubblici statali ed altre Amministrazioni titolari di specifiche competenze.

Lo Stato ha la competenza primaria nei procedimenti di localizzazione e in generale esercita tale competenza attraverso gli Organi centrali o periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Per le infrastrutture energetiche la competenza principale è invece assegnata al Ministero dello Sviluppo economico.

Le infrastrutture strategiche

La legge 443/2001, la cosiddetta "Legge Obiettivo", individuava le infrastrutture ritenute strategiche, e disciplinate dal Capo IV del D.Lgs. n. 163/2006, attribuendo la competenza sul procedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il provvedimento autorizzativo era emanato dal CIPE allargato al Presidente della Regione che esprimeva l'intesa sentito il Comune interessato.

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha abrogato la disciplina dettata dalla L. n. 443/2001 e dal D.Lgs. n. 163/2006, mantenendone tuttavia l’applicabilità, in via transitoria, ai progetti di infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice.

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Infrastrutture energetiche

L’iter autorizzativo dei progetti di infrastrutture energetiche di interesse nazionale si svolge nell’ambito di un procedimento unico, finalizzato alla localizzazione, alla valutazione di impatto ambientale e all’autorizzazione all’esercizio delle opere.  E’ sempre necessaria l’intesa con la Regione interessata.

Per la costruzione di metanodotti la competenza del procedimento è del Ministero dello sviluppo economico che convoca la conferenza di servizi ed emette il provvedimento finale, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per la costruzione di elettrodotti la competenza del procedimento è del Ministero dello sviluppo economico che convoca la conferenza di servizi ed emette il provvedimento finale, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è il referente per l’accertamento di conformità urbanistico-edilizia.
Nel caso di mancata intesa entro i termini viene convocato un apposito comitato interistituzionale composto da rappresentanti della Regione e dei Ministeri competenti.