Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2018) l’elenco delle opere edilizie liberalizzate, che cioè sono realizzabili senza alcun titolo edilizio (Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”).
L’elenco appena pubblicato fa parte del c.d. “Glossario unico” delle opere e interventi edilizi, previsto dalla recente riforma Madia della pubblica amministrazione (in particolare dall’articolo 1 del Decreto legislativo n. 222 del 2016 c.d. SCIA 2), che ha l’obiettivo di individuare quali interventi rientrano nelle categorie della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria, del restauro, della ristrutturazione e della nuova costruzione, per superare le incertezze e l’eccessiva discrezionalità riscontrata nella classificazione degli interventi edilizi e nella conseguente applicazione del regime amministrativo cui sono sottoposti (CILA, SCIA, PdC, ecc.).
Questo primo elenco del Glossario unico opera di fatto una importante semplificazione dell’attività edilizia, in quanto individua in modo dettagliato e univoco le principali opere realizzabili senza titolo edilizio, ferma restando l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004).
Tra gli interventi di edilizia libera - cinquantotto voci - sono ricomprese, in particolare, le opere per arredo da giardino, i gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, i pergolati di limitate dimensioni e non stabili, i ripostigli per attrezzi, le tende, le tende a pergola, le pergotende e gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio: ascensori, montacarichi, servo scala e assimilabili, rampe, apparecchi sanitari e impianti igienici e idro-sanitari, dispositivi sensoriali.
Il glossario unico fornisce così certezza giuridica all’attività dei Comuni e dei professionisti e omogeneità del regime giuridico da applicarsi, facendo chiarezza su alcune ipotesi che in precedenza avevano suscitato dubbi negli operatori.
A partire dal 7 aprile 2018, data della pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, esso è immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale, e quindi anche in tutti i Comuni della nostra Regione, senza necessità di recepimento né dei Comuni, né delle Regioni.
Ne segue che tutte le Amministrazioni comunali sono vincolate ad osservarne i contenuti, non potendo richiedere alcun permesso, segnalazione o comunicazione per la realizzazione delle opere ivi elencate.
Nei prossimi mesi, il Governo, d’intesa con le Regioni, l’ANCI e il Tavolo delle professioni, procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le restanti opere edilizie, realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Decreto glossario unico edilizia libera (PDF - 220.0 KB)
Allegato glossario unico edilizia libera (PDF - 271.0 KB)