Lettera di trasmissione ai Comuni del BUR e della nota illustrativa
TRASMISSIONE AI COMUNI DEL BUR E DELLA NOTA ILLUSTRATIVA Assessorato Programmazione Territoriale. Politiche Abitative. Riqualificazione Urbana, Regione Emilia-Romagna Prot. n. 25344 del 10/12/2002
Si trasmette copia del Bollettino Ufficiale n. 163 del 26 novembre 2002 dove è pubblicata la L.R. 25 novembre 2002, n. 31. Si tratta di una legge organica in materia edilizia, sostitutiva dell'intera legislazione regionale previgente in materia e che fornisce una puntuale indicazione delle disposizioni della legislazione statale che non trovano più applicazione nel territorio regionale, a seguito dell'entrata in vigore della legge, fissata per l'11 dicembre 2002.
Pertanto, da questa data devono trovare applicazione innanzitutto le disposizioni della legge riguardanti i titoli abilitativi e le procedure per il loro rilascio. Sotto questo profilo appare utile accennare agli aspetti più rilevanti e innovativi della legge:
- la previsione di due soli titoli abilitativi, la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire;
- la natura obbligatoria della denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge;
- le modifiche circa le modalità di presentazione della denuncia di inizio attività e il procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
- la previsione del meccanismo del silenzio assenso sul permesso di costruire se l'amministrazione non si pronuncia entro i termini previsti (conseguentemente non trova più applicazione nella Regione l'istituto del commissario ad acta);
- l'introduzione di più severi controlli sulle opere realizzate con denuncia di inizio attività e con permesso di costruire;
- la previsione dello sportello unico per l'edilizia e l'istituzione, in luogo della Commissione Edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;
- l'istituzione di un meccanismo di riesame dei titoli abilitativi da parte della stessa amministrazione comunale, in luogo del procedimento straordinario di annullamento delle concessioni edilizie regolato dalla L.1150 del 1942.
La normativa previgente continua a trovare applicazione limitatamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, cioè per gli interventi per i quali, alla data dell'11 dicembre, sia stata già presentata, nell'osservanza della normativa precedente, la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia o la denuncia di inizio attività o l'asseverazione. Per il resto, si evidenzia che dall'11 dicembre tutta la legge è direttamente operativa e le sue disposizioni prevalgono rispetto alle previsioni incompatibili contenute nei regolamenti edilizi comunali e nella normativa tecnica di attuazione dei vigenti piani regolatori comunali.
La legge assicura tuttavia la continuità dell'azione amministrativa degli enti: è infatti previsto che fino alla istituzione dello sportello unico per l'edilizia (prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore delle legge) e della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (prevista entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge) le funzioni in materia edilizia, come innovate dalla legge, continuano ad essere esercitate dall'ufficio tecnico comunale e i compiti consultivi della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono svolti dall'attuale Commissione Edilizia.
Infine appare utile richiamare i significativi spazi di autonomia attribuiti ai Comuni dalla legge, nel pieno riconoscimento del potere regolamentare in materia di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle loro funzioni, quali: la possibilità di modificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, la facoltà di modificare l'ambito di applicazione della denuncia di inizio attività e del permesso di costruire, la possibilità di ampliare i compiti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ecc.