Prot. N. 6515 del 21/03/2003  Bologna,

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna
Alle Province dell'Emilia-Romagna
Ai Servizi tecnici di bacino dell'Emilia-Romagna

e p.c. Alle Federazioni regionali in Emilia-Romagna:

- degli Ordini provinciali degli Ingegneri,
- degli Ordini provinciali degli Architetti,
- dei Collegi provinciali dei Geometri,
- dei Collegi provinciali dei Periti Industriali,
- dei Collegi provinciali dei Periti Agrari;

Al Collegio regionale dei Geologi

LORO SEDI

Oggetto: circolare sull’applicazione di alcune disposizioni della L.R. n. 31 del 2002 “Disciplina generale dell’edilizia”

Facendo seguito alle più frequenti richieste di chiarimenti inoltrate dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni professionali si forniscono talune indicazioni interpretative di alcune disposizioni della legge regionale n. 31 del 25 novembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 163 del 26 novembre 2002.
Si intendono altresì fornire, con la presente circolare, chiarimenti sull’applicazione del Titolo VII della L.R. n. 31 del 2002 relativo a “Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni”.

1. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Art 3 e art. 40

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 31 del 2002 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime in primo luogo un parere obbligatorio e non vincolante preliminare al rilascio delle autorizzazioni in materia di beni paesaggistici a cui gli interventi edilizi sono soggetti, indipendentemente dal titolo abilitativo che li autorizza, in quanto l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo rispetto al titolo abilitativo, anche se strettamente connesso.

E' stato posto il quesito sull’interpretazione del comma 1 dell'art. 3 nella parte in cui si prevede che la commissione debba esprimersi sugli interventi di restauro, risanamento conservativo e di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici di valore storico architettonico, intendendosi per tali gli immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali e quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. 490 del 1999, la cui tutela spetta anche alle Soprintendenze.

Occorre premettere che anche in questo caso l’art. 3, comma 1, prevede il parere obbligatorio e non vincolante della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto per l’intervento.
Inoltre bisogna considerare che:
a) l’attuale previsione dell’art. 8, comma 1, subordina gli interventi appena elencati a DIA, quale titolo abilitativo che consente l'avvio dei lavori decorsi 30 giorni dalla sua presentazione, salva la sospensione di tale termine nei casi in cui occorra acquisire un provvedimento di assenso relativamente a vincoli la cui tutela spetta all'amministrazione comunale ( es. autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico) ovvero spetta ad altre amministrazioni ( es. Sovrintendenze, enti di gestione dei parchi, Anas,);
b) successivamente gli interventi di restauro e di risanamento conservativo potranno essere sottoposti a permesso di costruire con deliberazione del Consiglio comunale, di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale.

Pertanto tale parere obbligatorio della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio non può che inserirsi:
- nel procedimento di formazione della DIA, attraverso la preventiva acquisizione dello stesso ovvero attraverso il meccanismo della sospensione come già detto al precedente punto a). In tal modo il parere viene richiesto dal proprietario o da chi ne abbia titolo ed allegato alla DIA al momento della sua presentazione ovvero viene richiesto dallo sportello unico per l'edilizia, se non è allegato alla DIA, ed in tal caso si produce l'effetto sospensivo del termine di inizio dei lavori. In entrambe le ipotesi il parere di competenza delle commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio è da rendere entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio, in coerenza con le previsioni dell’art. 10, comma 4, della L.R. 31 del 2002;
- nel corso della formazione del permesso di costruire, nell’ambito del procedimento disciplinato all’art. 13, che prevede al comma 4 l’acquisizione del parere della commissione nel corso della fase dell’istruttoria e della formulazione della proposta di provvedimento.

Quanto alle competenze precedentemente svolte dalle commissioni edilizie (diverse da quelle indicate in precedenza), si rileva che la L.R. 31 del 2002 ha inteso modificare il campo di attività dell’organo consultivo comunale, pur assicurando la continuità nell’esercizio della funzione consultiva. Ciò attraverso un regime transitorio che, fino alla costituzione dei nuovi organi, pone lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuiti in capo alle attuali commissioni edilizie.
In particolare:
- dall’entrata in vigore della L.R. 31 del 2002 le funzioni previste in capo alle nuove commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio sono svolte dalle commissioni edilizie, come previsto dall’art. 40, comma 3, della stessa legge regionale,
- dalla medesima data le commissioni edilizie cessano di svolgere le ulteriori funzioni consultive stabilite dai regolamenti edilizi comunali,
- entro il periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale i comuni in sostituzione delle commissioni edilizie, istituiscono le commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale e relativi alla natura tecnica dell’organo, alla loro composizione ed agli specifici profili oggetto della loro attività di valutazione. A tale scopo i Comuni provvedono attraverso l’approvazione del RUE ovvero attraverso l’adeguamento del regolamento edilizio, secondo le modalità ordinarie di approvazione dei regolamenti comunali ai sensi dell’art. 39 della legge regionale.

La funzione consultiva dell’organo può essere svolta anche in forma associata tra più Comuni, i quali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione regionale e dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare, attraverso l’accordo territoriale di cui all’art. 15 della L.R. n. 20 del 2000, possono avvalersi di una unica commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che si connota quale struttura sovracomunale.

2. Disciplina sanzionatoria

La legge regionale non ha toccato la materia della vigilanza sull’attività edilizia e delle sanzioni applicabili all’abusiva esecuzione di interventi, che resta disciplinata dalla normativa statale.

Il recente decreto legislativo n. 301 del 27 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2003, di modifica del testo unico contenuto nel DPR n. 380 del 2001, ha chiarito che la realizzazione di opere con DIA, in luogo del permesso di costruire, non comporta alcun mutamento delle sanzioni urbanistiche-edilizie. Si è affermato pertanto il principio della distinzione tra la disciplina procedurale cui è soggetto l’intervento ad opera della legge statale o regionale e il regime sostanziale dello stesso fissato dalle disposizioni statali.

Il medesimo principio è già previsto dall’art. 10 ultimo comma e dall’art. 8 comma 3 della L.R 31 del 2002, secondo cui la realizzazione di opere con DIA (laddove la legge statale preveda il regime sostanziale del permesso) o con permesso di costruire (laddove la legge statale prevede il regime sostanziale della DIA) non modifica il loro rilievo edilizio ed urbanistico e pertanto, in caso di abusiva esecuzione delle opere, si applicano le sanzioni che le norme statali hanno previsto per la specifica categoria di opere.

Uno dei quesiti posti riguarda l’applicabilità della concessione in sanatoria agli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia realizzati con DIA.
Per detti interventi, si ritiene che, fino all’entrata in vigore del DPR 380 del 2001, continui a trovare applicazione l’art. 13 della L. n. 47 del 1985 (che disciplina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per interventi eseguiti in assenza, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione edilizia), il quale, secondo il principio di correlazione tra tipologia di intervento e sanzione, continua a trovare applicazione per gli interventi che la legge statale attualmente assoggetta a concessione edilizia, indipendentemente dalla disciplina procedurale regionale che abbia sottoposto l’intervento a permesso di costruire o a DIA.

Analogamente per gli interventi minori realizzabili ai sensi dell’art. 4 del DL 398/93 con DIA ed eseguiti in assenza o in difformità dalla stessa, continuano a trovare applicazione, fino all’entrata in vigore del DPR 380/2001, le sanzioni previste dalla legge statale.

3. Data di inizio dei lavori per interventi da realizzare con denuncia di inizio attività. Art. 14, comma 3

La legge regionale, mentre ha indicato in 30 giorni il termine minimo per l’inizio dei lavori da effettuarsi con DIA, non ha invece stabilito il termine massimo entro il quale il denunciante deve fissare la stessa data.
In particolare è stato previsto all’art. 14 che il termine di inizio lavori deve essere indicato nella denuncia e che dallo stesso termine cominciano a decorrere i tre anni di validità del titolo abilitativo.
Occorre precisare che nella DIA la data di inizio dei lavori è essenziale perché costituisce il termine iniziale di efficacia del titolo, termine che può essere ampliato rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge, ma che non può essere abbreviato.
Mentre nel permesso di costruire il mancato rispetto del termine di inizio lavori comporta la decadenza del titolo, nella DIA, nel silenzio della legge, la fissazione dello stesso termine ha il solo effetto di stabilire la decorrenza il termine iniziale di efficacia del titolo abilitativo.

Ciò premesso, si ritiene che il termine di un anno previsto per gli interventi subordinati a permesso di costruire costituisca un termine massimo non derogabile. Quindi, anche al fine di dare certezza temporale all’attività edificatoria, il termine di inizio lavori da indicare nella denuncia di inizio attività non dovrà essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della stessa.
Considerato che il termine annuale è quello massimo, si ritiene che i Comuni con il RUE o col regolamento edilizio potranno prevedere un termine minore.

4. Insegne e cartelloni pubblicitari

L’art. 8 comma 1 lettera m) ha assoggettato a denuncia di inizio attività l’apposizione di cartelloni pubblicitari, intendendosi per tali le strutture che costituiscono attività di trasformazione edilizia in relazione alle loro dimensioni, al loro stabile ancoraggio al suolo, tramite pali, basamenti ecc., necessario alla stabilità.

La stessa disposizione rinvia al RUE (o transitoriamente al regolamento edilizio) il compito di individuare le strutture che, avendo un rilievo edilizio, sono da realizzare attraverso il titolo abilitativo (DIA); inoltre spetta allo stesso regolamento individuare le condizioni e le modalità per l’apposizione di insegne e cartelli pubblicitari, che pur non comportando trasformazioni, sono soggetti ad apposita autorizzazione amministrativa comunale, in relazione alla loro attinenza all’estetica e al decoro dei luoghi.

Resta comunque salva la specifica disciplina in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999 e la necessità dell’atto di assenso dell’ente proprietario della strada nei casi previsti dal Nuovo codice della strada.

5. Indicazione dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori

L’art. 10, comma 3, della L.R. n. 31 del 2002 prevede che la denuncia di inizio attività al momento della sua presentazione contenga l’indicazione dell’impresa a cui affidare i lavori.
Analogamente è previsto che la medesima indicazione sia contenuta nella comunicazione di inizio dei lavori, successiva al rilascio del permesso e di cui all’art. 14, comma 4, della L.R. 31/2002.

L’indicazione delle imprese che effettuano i lavori deve essere altresì riportata nel cartello di cantiere.

Tuttavia, qualora il soggetto interessato intenda eseguire i lavori in economia e non sia in condizioni di indicare le varie imprese realizzatrici dei lavori all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività e nella comunicazione di inizio dei lavori, la prevista indicazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione di eseguire gli interventi in economia. In tale ipotesi anche sul cartello di cantiere sarà apposta la medesima dicitura.

Al fine di rispondere comunque all’esigenza di conoscenza posta dalle disposizioni sopra citate e di garantire l’effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni, il proprietario o avente titolo deve dare comunicazione del nome delle imprese a cui sono affidati via via i lavori di natura edilizia.

6. Destinazione dei proventi previsti dall’art. 16, comma 4

Per esplicita richiesta avanzata nell'ambito della Conferenza Regione Autonomie Locali, è lasciata all'autonomia comunale la decisione sulla destinazione degli introiti derivanti dalle somme versate da coloro che richiedono una valutazione preventiva del progetto edilizio ai sensi dell'art. 16.

7. Iscrizione catastale da rurale a civile. Art. 26, comma 7.

La disposizione contenuta nell’art. 26, comma 7, della L.R. 31 del 2002 non rappresenta una novità. La previsione era già stata introdotta con la L.R. n. 6 del 1995, che recepiva una analoga disposizione della legge statale n. 133 del 1994.
L’unico elemento di novità è rappresentato dal fatto che non è soggetta a termini temporali.

Premesso ciò è necessario un raccordo tra l’art. 26, comma 7 e l’art. 32, comma 3.

L'art. 32 detta, con riguardo ad alcune destinazioni d'uso degli immobili, una disciplina differenziata, relativamente all'applicazione del contributo di costruzione, stabilendo come regola generale un trattamento preferenziale di riduzione o esenzione dal contributo stesso per alcuni tipi di attività. L'agevolazione è sottoposta alla condizione della permanenza della destinazione d'uso per 10 anni dalla fine dei lavori e conseguentemente il cambio d'uso anticipato, rispetto al temine decennale, comporta l'obbligo del pagamento del contributo da calcolarsi secondo le regole fissate dalla stessa disposizione.

La disposizione trova applicazione anche con riguardo alle costruzioni in zona agricola le quali sono esonerate dal contributo se viene rispettata la stessa condizione di permanenza decennale della destinazione d'uso.

Tale regola generale subisce un'eccezione riguardo agli immobili con originaria funzione abitativa non più funzionali all'azienda agricola che, senza effettuare opere, mutano l'uso da residenza agricola a residenza civile/urbana.
La disposizione contenuta all'art. 26, comma 7, stabilisce che tale mutamento d'uso è esentato dal versamento del contributo di costruzione e quindi anche nel caso in cui non sia trascorso il termine decennale, di cui all'art. 32.
Va ricordato a tale riguardo che il cambio da funzione abitativa connessa all’attività agricola a residenza civile/urbana, comporta l’applicazione di significative limitazioni alla nuova edificazione nel territorio agricolo, secondo quanto previsto nell’art. A-21 della L.R. n. 20 del 2000.

8. Procedimenti in corso. Art 38

Per procedimenti in corso si intendono:
- le richieste di rilascio di provvedimenti, inoltrate dai privati e ricevute dai Comuni prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2002 (11.12.2002), e relative in particolare a concessioni e autorizzazioni edilizie, a varianti a concessioni rilasciate, a certificati di abitabilità, ad autorizzazione o concessione edilizia a seguito di parere preventivo ex art. 8 della abrogata L.R.33/90,
- le denunce di inizio attività presentate prima della stessa data.

La regola generale stabilita al comma 1 dell'art. 38 è che in ordine a tali richieste l'amministrazione comunale conclude il relativo procedimento secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 31 del 2002, in quanto il procedimento è già stato avviato.
Quindi sono rilasciate secondo la normativa previgente i certificati di abitabilità, le varianti in corso d'opera, le concessioni e le autorizzazioni edilizie relativi a richieste inoltrate prima dell'11.12.2002.

Inoltre sono rilasciate secondo la normativa previgente, anche se le relative richieste sono inoltrate dopo l'11.12.2002, le concessioni e autorizzazioni edilizie che fanno seguito ad un parere preventivo della commissione edilizia rilasciato, prima dell’11.12.2002, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33 del 1990.

Si ritiene che debbano seguire la nuova normativa le varianti in corso d'opera presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale, anche quando modificano un precedente atto autorizzatorio che si è formato prima dell'entrata in vigore della L.R. 31 del 2002.

Dall'11.12.2002 sono da applicare le disposizioni della L.R. 31 del 2002 relative alla conformità edilizia e agibilità. In particolare da tale data è fatto obbligo al professionista di predisporre una scheda tecnica descrittiva nella quale sono riportati i dati, le prestazioni e le informazioni come definite all’art. 20 della legge regionale. La scheda tecnica inoltre è asseverata dal professionista in ordine:
- alla conformità tra il progetto (e le sue variazioni) e l’opera realizzata,
- ai controlli effettuati,
- alla rispondenza dell’opera ai requisiti cogenti.
La scheda tecnica costituisce il presupposto necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità relativamente ad interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia, mentre ha essa stessa valore di certificazione di conformità edilizia e agibilità per i restanti interventi e va trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori.

Occorre evidenziare che i contenuti dell’asseverazione del progettista appena ricordati trovano temporaneamente una limitazione per quei Comuni che non sono dotati di regolamento edilizio adeguato ai requisiti tecnici cogenti richiesti dagli atti deliberativi della Giunta regionale.
Infatti in tali Comuni gli interventi edilizi autorizzati o denunciati prima dell’entrata in vigore della legge regionale e gli interventi edilizi che saranno autorizzati e denunciati, durante i sei mesi previsti dall’art. 34 della stessa legge regionale, non possono naturalmente contenere nella scheda tecnica descrittiva l’asseverazione di conformità a detti requisiti cogenti; così come il certificato di conformità edilizia e agibilità, rilasciato dall’amministrazione comunale, non potrà contenere l’analoga attestazione relativa ai requisiti prestazionali dell’opera realizzata.

In tali ipotesi l’asseverazione del progettista, contenuta nella scheda tecnica descrittiva, sarà limitata a dichiarare:
- la conformità dell’opera realizzata al progetto (comprese le eventuali variazioni) e alle eventuali prescrizioni comunali,
- i controlli effettuati.

9. Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni. Titolo VII

9.1 Disposizioni generali. Art. 35

L'art. 35 della L.R. n. 31 del 2002 prevede l'applicazione, anche ai Comuni non classificati sismici, limitatamente ai criteri ivi indicati, delle disposizioni di cui agli articoli 55, 56 e 57, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 recante: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Pur non essendo ancora in vigore il T.U., i richiami allo stesso contenuti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge regionale in esame, devono intendersi riferiti alle disposizioni riportate nella "tavola di corrispondenza" allegata al T.U. medesimo e cioè alle norme di cui agli articoli 6, comma 2 (edifici in muratura), 7, commi 2, 3, 4, 5 (edifici con struttura a pannelli portanti) e 8, secondo periodo comma 1, e commi 2, 3, 4, (edifici con strutture intelaiate) della legge n. 64 del 1974.

Il contenuto di detti articoli fa esplicito riferimento alle norme tecniche di cui all'art. 3 e all'art. 1 della legge n. 64 del 1974, vale a dire, rispettivamente, alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (cfr. D.M. 16 gennaio 1996), e alle norme tecniche per le costruzioni da realizzarsi in tutti i Comuni, contenute nei decreti elencati .

Da quanto precede emerge che per i Comuni classificati sismici nulla risulta innovato.

Per i Comuni non classificati sismici continuano ad applicarsi, come già in precedenza, le disposizioni di cui all'art.1 della L. n. 64/1974, e quindi le norme di cui ai sotto elencati decreti ministeriali , mentre non può per essi ritenersi possibile l'applicazione delle norme tecniche per le zone sismiche (art. 3 della legge n. 64/74), stante l'assenza del presupposto giuridico di identificazione del grado di sismicità, nonché l'assenza di criteri analogici cui fare riferimento.
Per le medesime motivazioni, il contenuto del comma 2, lettera a), dell'articolo in esame, relativo agli elaborati richiesti a corredo del titolo abilitativo ai fini del miglioramento strutturale, stante l’assenza di normativa, non risulta applicabile, mentre il comma 2, lettera b), relativo agli elaborati richiesti a corredo del titolo abilitativo idonei a realizzare il consolidamento strutturale, è immediatamente applicabile nell’ambito delle norme tecniche vigenti, come ad esempio per gli edifici in muratura con riferimento al Titolo II del DM 20 novembre 1987.

9.2 Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35. Art. 36

L’articolo individua le procedure da seguire per la realizzazione di interventi edilizi e le varianti sostanziali agli stessi nei Comuni classificati sismici in Emilia-Romagna.

Tali procedure si traducono nella autorizzazione preventiva e nel deposito.

1) L'autorizzazione preventiva è richiesta nei seguenti casi:
a) interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare;
b) varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima della data di entrata in vigore della L.R. 40/95 (16/10/95);
c) progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni alle norme tecniche antisismiche.

2) Il deposito del progetto esecutivo presso lo sportello unico dell'edilizia dei Comuni è previsto per tutti gli altri casi.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1, lettera a), l'autorizzazione preventiva riguarda solo gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 (con esclusione degli abitati coinvolti nelle perimetrazioni di cui al D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998). L'autorizzazione, riguardando interventi edilizi in zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera d), L.R. n. 3 del 1999, rientra nella competenza del Comune, il quale deve verificare la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche (cfr. art. 18 L. n. 64 del 1974) nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante (cfr. art. 2 L. n. 64 del 1974). Ne consegue che per tali interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare non è richiesto il preventivo deposito, presso lo Sportello unico per l'edilizia, del progetto esecutivo. Va da sé che il Comune, ai sensi della medesima disposizione della L.R n. 3 del 1999, si avvale del supporto tecnico del Servizio tecnico di bacino.

Relativamente alle fattispecie di cui alla lettera b) del punto 1, inerente alle varianti a pratiche la cui autorizzazione risale a prima del 16/10/1995, e alla lettera c), riferita alle circostanze in cui sia possibile rendere l’opera, realizzata in violazione alle norme sismiche, conforme alle stesse norme con o senza interventi, (fermo restando l'attivazione del procedimento di violazione presso l'Autorità giudiziaria), si ricorda che il certificato di rispondenza sismica ai sensi dell'art. 62 del DPR n. 380 del 2001 (corrispondente all'art. 28 della legge n. 64 del 1974), è reso dai Comuni che si avvalgono del supporto tecnico dei Servizi tecnici di Bacino.

Nei casi in cui è previsto il deposito (cfr. punto 2), ad esso segue il controllo a campione sulle costruzioni, qualunque sia il titolo abilitativo. Tra le novità, oltre all'estensione della procedura di controllo a campione anche alle opere di rilevante interesse pubblico, si segnala che il controllo in oggetto è effettuato sull'opera, dopo la comunicazione dell'inizio dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della loro ultimazione.

La disciplina inerente l'effettuazione del controllo a campione, volta a definire, tra l'altro, l'individuazione del campione, è rimessa ad apposito atto della Regione; pertanto fino all'adozione dello stesso trova applicazione la disciplina di cui al Regolamento regionale n. 33/1986 e successive modificazioni. Ne consegue che, allo stato, sulle opere di rilevante interesse pubblico, non essendo estensibile per analogia tale disciplina regolamentare, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni (e quindi, autorizzazione preventiva, deposito, controllo sistematico in corso d’opera e finale).

Qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo (art. 36, comma 4) il progetto deve essere completo dell’attestazione, sottoscritta dai progettisti, di congruità tra la asseverazione sismica e quella del progetto allegato alla DIA o al permesso di costruire.

9.3 Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche. Art. 37

L'articolo prevede l'espressione del parere del competente ufficio tecnico regionale (Servizio tecnico di bacino) sugli strumenti urbanistici:
1) dei Comuni dichiarati sismici;
2) dei Comuni con abitati dichiarati da consolidare;
3) dei Comuni con aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del D.L. n.180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998.
Il suddetto parere va reso prima dell'approvazione dello strumento urbanistico, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale, essendo anche previsto che, in caso di inutile decorrenza del termine, il responsabile del procedimento convochi una conferenza di servizi.
Nel caso in cui, in sede di conferenza di pianificazione, il Servizio tecnico di bacino fornisca indicazioni che soddisfano il contenuto del parere di cui all'articolo in esame, ai fini dell'approvazione dello strumento urbanistico, può farsi mero rinvio, in sede di espressione del parere medesimo, alle indicazioni stesse.

Relativamente alla fattispecie sub 2) si precisa che il parere deve riferirsi alle sole previsioni degli strumenti urbanistici inerenti gli abitati dichiarati da consolidare.

Relativamente ai Comuni con aree perimetrate ai sensi della L. n. 267 del 1998 (fattispecie sub 3), il parere deve essere espresso limitatamente alle aree perimetrate per rischio idrogeologico derivante da frana, e si sostanzia nella verifica circa la compatibilità con le prescrizioni dettate dai piani di bacino.

Nei Comuni sismici (fattispecie sub 1) il parere di compatibilità non è limitato alle sole “condizioni geomorfologiche” ma è esteso alle “condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio”. Oltre agli elementi geomorfologici, gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità locale comprendono le caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione.

Dati e cartografie utili alla definizione degli elementi fisici del territorio sopra indicati potranno essere reperiti presso il Servizio geologico, sismico e dei suoli regionale.
Si precisa inoltre che le valutazioni connesse al parere di cui all'articolo in esame dovranno essere approfondite e sviluppate in sede di adempimenti richiesti ai sensi del comma 4 dell’art. A-2 della L.R. n. 20 del 2000 e all’art. 10 della L.R. n. 35 del 1984, modificato con L.R. n. 40 del 1995 in ordine alle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione su cui si devono basare gli strumenti urbanistici.

9.4 Scheda tecnica descrittiva. Art. 20

In relazione al comma 2, si precisa che in presenza di nuove costruzioni eseguite con struttura portante in muratura, o con struttura mista in muratura e altri materiali, il ceritificato di collaudo da allegare alla scheda tecnica corrisponde al certificato di collaudo statico di cui al Capitolo 4 del D.M. 20 novembre 1987.


L’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile
Marioluigi Bruschini


L’Assessore alla Programmazione territoriale, politiche abitative, riqualificazione urbana
Pier Antonio Rivola