Introduzione
L’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) a cittadini che hanno dovuto lasciare la propria casa, secondo precisi criteri di priorità. L’autorizzazione, per i gestori del servizio idrico integrato, a prelevare acqua da fonti di approvvigionamento diverse da quelle ordinarie, per il tempo strettamente necessario al ripristino di queste ultime. Ancora, nuove indicazioni per lo smaltimento della mole ingente di rifiuti causati dall’alluvione.
Sono in sintesi i principali contenuti della nuova ordinanza a firma di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la Gestione dell’emergenza causata dall’alluvione.
I contenuti del provvedimento
Prima di tutto, la casa. I Comuni potranno assegnare gli alloggi Erp che si rendono disponibili, anche in deroga alle graduatorie, a cittadini evacuati dalle proprie abitazioni a causa delle alluvioni, secondo questi criteri di priorità: a coloro i quali siano già assegnatari di alloggi Erp; ai collocati in graduatoria per l’assegnazione di alloggi Erp; a cittadini, individuati dai Servizi sociali del Comune, che abbiano i requisiti di reddito per l’accesso all’Erp; a cittadini individuati dai Servizi Sociali del Comune.
L’assegnazione a chi ha dovuto sciare la propria casa sarà in via definitiva, nel caso in cui siano già assegnatari di alloggi Erp oppure in graduatoria e in via temporanea negli altri casi, per un periodo non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
L’ordinanza autorizza poi i gestori del servizio idrico integrato, ovvero i fornitori di acqua a uso idropotabile che provvedono al servizio di distribuzione di acqua potabile alla popolazione dei comuni alluvionati, a prelevare acqua da fonti di approvvigionamento diverse da quelle ordinarie, per potabilizzarla e fornirla alle abitazioni.
I gestori del servizio di distribuzione dei servizi energetici, in particolare del gas e del teleriscaldamento, sono autorizzati a effettuare tutti gli interventi necessari per il ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dei servizi nei Comuni interessati dall’emergenza.
Tra i sedimenti indicati nella precedente ordinanza, viene precisato che devono essere inclusi sia quelli legati ai fenomeni alluvionali che quelli derivanti da frane, provenienti da aree pubbliche e private, da aree allagate, e quindi a titolo esemplificativo anche da strade e aree agricole, purché non contaminati.
Con il termine “sedimenti” si intendono le acque fangose, i limi e le terre derivanti dagli eventi meteorici.
I materiali che derivano dagli eventi alluvionali e dalle frane, anche prelevati da corsi d’acqua naturali e artificiali in seguito al crollo di arginature o trasportati dalle acque, se non frammisti a rifiuti, possono essere gestiti sul luogo, e cioè raggruppati in aree dedicate in attesa di un successivo utilizzo.
Viene autorizzato lo smaltimento in discarica degli scarti derivanti da operazioni di trattamento finalizzate al recupero dei rifiuti degli eventi alluvionali.
Le carcasse di animali da allevamento, frammiste a rifiuti derivanti da crolli conseguenti agli eventi alluvionali (che non rientrano nella classificazione dei sottoprodotti di origine animale in quanto non recuperabili) sono rifiuti speciali e devono essere smaltite in discarica.
Sono previste anche disposizioni per la gestione dei rifiuti liquidi.
Ultimo aggiornamento: 29-05-2024, 09:31