Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.19
Art. 39 - Attuazione dei principi sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane
1. I principi definiti dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane si intendono recepiti e regolati nell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio):
a) l’articolo 16, il quale introduce nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) l’articolo 7 ter (Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente);
b) l’articolo 48, il quale introduce nell’allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l’articolo A-14 bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive);
c) gli articoli da 1 a 9, che modificano la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e gli articoli 31 e 47, che modificano rispettivamente la legge regionale n. 20 del 2000 e il relativo allegato, i quali complessivamente riformano la disciplina regionale degli interventi di riqualificazione urbana.
2. Nella elaborazione e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l’applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall’articolo 7 ter della legge regionale n. 20 del 2000.