Proroghe dei titoli edilizi: approvata la modifica al Decreto Milleproroghe
Confronto tra il regime ordinario LR 15/2013 e quello straordinario del Decreto Milleproroghe
La Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (cd. Decreto milleproroghe) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 ed è entrata in vigore dal 1° marzo 2026.
Per quanto interessa il settore dell’edilizia, la legge citata amplia il novero dei titoli edilizi beneficiari delle proroghe ivi previste, ricomprendendovi anche i permessi di costruire rilasciati e formatisi entro il 31 dicembre 2025 e le SCIA presentate entro la stessa data. Di seguito si illustra schematicamente un riepilogo della disciplina ordinaria e di quella straordinaria.
Termini dei titoli edilizi secondo il REGIME ORDINARIO (L.R. 15/2013)
Titolo edilizio da prorogare | Proroga per inizio lavori | Proroga per fine lavori | Quanto | Requisiti |
|---|---|---|---|---|
Permesso di costruire
| Max un anno ciascuna | Max tre anni ciascuna | Anche più volte |
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SCIA | Max un anno ciascuna | Max tre anni ciascuna | Anche più volte |
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Proroghe dei titoli edilizi secondo il REGIME STRAORDINARIO del Decreto Milleproroghe
Titolo edilizio da prorogare | Per inizio lavori | Per fine lavori | Quanto | Requisiti |
|---|---|---|---|---|
Permesso di costruire rilasciato o formatosi entro il 31/12/2025
| Max complessivo 48 mesi | Max complessivo 48 mesi | Anche frazionato in più richieste |
Non osta aver fruito di precedenti proroghe |
SCIA presentata entro il 31/12/2025
|
Max complessivo 48 mesi
| Max complessivo 48 mesi | Anche frazionato in più richieste |
Non osta aver fruito di precedenti proroghe |
