Compagnia Immobiliare Lugano, Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica), di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965
Rimozione del vincolo di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico
La Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 19 marzo 2020 ha preso atto che il Bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” risulta ad oggi inesistente, e che con tutta probabilità era già scomparso in epoca precedente all’emanazione dell’atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione per assenza assoluta del Bene paesaggistico da tutelare. Nella medesima seduta la Commissione regionale per il paesaggio ha quindi espresso parere favorevole alla Proposta di rimozione della stessa Dichiarazione di interesse pubblico, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico.
- Verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio (estratto) (PDF - 886.6 KB)
- Perimetro dell'area (PDF - 611.0 KB)
Rimozione del vincolo
Con DGR 1091 del 12/07/2021 (PDF - 3.1 MB) si è proceduto alla Rimozione del vincolo per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico.
Gazzetta Ufficiale 176 del 24/07/21 (PDF - 2.3 MB)- Rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della compagnia immobiliare Lugano, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare
BURERT n°242 del 4 agosto 2021- Pubblicazione sul Bollettino regionale della Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica), di cui al Decreto ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare