Gli strumenti per attuare tale verifica di compatibilità attengono alla procedura prevista dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che nella Regione Emilia-Romagna sono state sub-delegate ai Comuni con la LR n.20/2000.
Alla competenza delle regioni (o dei comuni), si giustappone quella del Ministero che attraverso la Soprintendenza esprime parere obbligatorio e vincolante alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, così come disciplinato dall'art.146 del Dlgs n.42/2004.

In attuazione dell'art. 82 del DPR n. 616/77, che ha delegato alle Regioni le funzioni relative alla tutela delle bellezze naturali, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di subdelegare alcune di queste funzioni ai Comuni già con la LR n. 26/1978, ora abrogata dalla LR n. 23/2009, la quale  ha introdotto all’interno della L. R. n. 20/2000 il Titolo III-bis, che, con l’art. 40-sexies, ha confermato la scelta regionale di delegare ai Comuni la competenza della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

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Per poter esercitare tale funzione amministrativa, i comuni si sono dovuti adeguare ai criteri fissati dalla Direttiva di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008, in attuazione degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 6, del D. Lgs. n. 24 gennaio n. 42, e s.m.i. 

Gli adempimenti organizzativi e funzionali posti in essere dalla Amministrazione comunale ai fini di tale adeguamento hanno comportato sia la definizione di una Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, sia l'individuazione di una struttura tecnica che presiede all’attività paesaggistica.

Diverse Amministrazioni comunali hanno fatto la scelta di individuare la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ovvero la Struttura tecnica che presiede all’attività paesaggistica in collaborazione con altri Comuni.

Elenco dei comuni associati per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. (PDF - 28.6 KB)