L'amministrazione competente deve valutare, caso per caso e in base ad apposita perizia tecnica, se l'opera abusiva abbia arrecato danno ambientale.
La perizia tecnica ha lo scopo di valutare il danno in relazione alle caratteristiche del territorio vincolato e alla normativa di tutela vigente sull'area.
Si deve tener presente che il danno ambientale è caratterizzato dalla rilevanza socio-economica che la distruzione, il deterioramento o l'alterazione produce nell'ambiente, considerato nella sua accezione più vasta e unitaria, comprensivo cioè non solo delle bellezze paesaggistiche, ma anche della salubrità e delle risorse naturali.
La sanzione amministrativa va sempre applicata anche in assenza di qualsivoglia danno ambientale, in conseguenza della sola inosservanza dell'obbligo di richiedere le prescritte autorizzazioni prima della realizzazione di opere su beni o aree sottoposte a vincolo. Tale obbligatorietà della sanzione amministrativa deriva non solo dal dettato legislativo di cui a predetto art. 167, ma anche dal precedente D.M. 26 settembre 1997 e dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato del 2 giugno 2000, n. 3184.

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Il procedimento sanzionatorio
In relazione ad un intervento abusivo su area vincolata, il responsabile del procedimento deve inizialmente verificare la natura del vincolo e l'entità e la natura della violazione perpetrata.
Successivamente dovrà comunicare al responsabile dell'abuso, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento, con l'invito a presentarsi entro un termine stabilito, allo scopo di approfondire la situazione abusiva e di rendere più trasparente l'azione perseguita.
In questa sede, la parte interessata può produrre memorie e documenti e farsi assistere da un legale; sarà redatto un verbale del contraddittorio intervenuto.
Se il soggetto interessato non si presenta entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento procederà agli adempimenti finalizzati alla repressione dell'abuso.

Scelta della sanzione amministrativa
L'art. 167 citato demanda al competente organo comunale la scelta della sanzione amministrativa da comminare, potendo decidere tra la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da una parte e l'applicazione della prevista sanzione pecuniaria.
La scelta della sanzione da comminare non è discrezionale, ma deriva da un giudizio tecnico in base al quale dovrà essere verificato se, in relazione alla natura e all'entità del danno, la demolizione delle opere abusivamente realizzate comporti o meno grave pregiudizio al bene tutelato.
Il responsabile del procedimento (con adeguata motivazione) proporrà all'organo preposto l'emanazione del provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con il quale si imporrà al trasgressore un termine per provvedere.
In caso di inottemperanza, la amministrazione competente provvederà d'ufficio.
La sanzione pecuniaria sarà equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
La quantificazione della sanzione pecuniaria sarà effettuata dall'ufficio tecnico comunale, con riferimento a parametri oggettivi.
Come sopra detto, la sanzione amministrativa è obbligatoria anche nel caso in cui il danno risulti equivalente a zero. In tal caso la sanzione pecuniaria avrà come parametro soltanto il profitto conseguito mediante la trasgressione.