Introduzione
La L.R. 28 luglio 2026, n. 9, in vigore dal 29 luglio 2026, ha modificato i commi 1-sexies e 1-septies dell’art. 19-bis della L.R. n. 23 del 2004. Per l’effetto della modifica normativa, ai fini dell’asseverazione nella modulistica edilizia o in sede notarile di tolleranze costruttive, negli immobili ubicati in zona a bassa sismicità non è più prevista la procedura di regolarizzazione strutturale definita dall’art. 17-quater della stessa L.R. n. 23/2004 (Modulo R.1), di cui l’applicazione è quindi ora limitata:
- alle procedure di sanatoria/sanzioni pecuniarie;
- all’asseverazione di tolleranze in edifici ubicati in zona classificata a media o alta sismicità.
Per dare attuazione alla nuova disposizione, nelle more del recepimento della modifica legislativa nella modulistica regionale unificata, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
- per le istanze presentate con l’utilizzo della modulistica edilizia in formato “PDF editabile”, non sarà necessaria la compilazione del quadro 16.2 del Modulo 2 e delle caselle alternative 5(3-4)2.1 o 5(3-4)2.2 del Modulo 4 per asseverazioni di tolleranze costruttive in edifici ubicati in zona a bassa sismicità;
- per le istanze edilizie presentate su Accesso Unitario, tra le possibili scelte in merito alla rilevanza strutturale delle tolleranze costruttive asseverate, si potrà indicare che l’immobile o l’unità immobiliare è ubicato in zona a bassa sismicità (N.B. evolutiva operativa per le pratiche in compilazione dal 31 luglio p.v.). Si invitano gli Enti locali con gestionali di diversi fornitori a conformarsi alla modifica, aggiungendo nei riquadri di riferimento apposita casella per indicare che l’edificio è in zona a bassa sismicità.
Ultimo aggiornamento: 18-08-2026, 15:44
