Il Consiglio di Stato (riforma TAR Emilia-Romagna – Bologna: sez. II n. 59/2012) ribadisce che nel caso di abusi edilizi risalenti nel tempo, è necessario che la P.A. dia una specifica motivazione dell’interesse pubblico alla demolizione diverso dal ripristino della legalità. L’abuso risalente al 1958 consisteva in un aumento di superficie di 6 mq circa e nella traslazione del sedime di 45 mq., difformità delle quali non è stata riconosciuta la qualità di variazione essenziale, istituto introdotto successivamente con la legge n. 47 del 1985.
Archivio sentenze
Questa sezione è dedicata alla giurisprudenza riguardante l’applicazione della normativa regionale in materia di governo del territorio. La banca dati delle sentenze, accessibile a chiunque vi abbia interesse, viene periodicamente aggiornata con le ultime e più rilevanti pronunce giurisprudenziali. Le principali sentenze, raccolte in ordine cronologico decrescente, possono essere consultate anche in nota agli articoli delle leggi regionali in materia. Per maggiori informazioni consulta la pagina guida alla ricerca.
Il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell’obbligo giuridico - incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio - di corrispondere le somme dovute per il contributo di costruzione; in tale momento, pertanto, è determinato il quantum della obbligazione contributiva a carico del privato, con esclusione della possibilità per l’amministrazione comunale che abbia erroneamente liquidato l’ammontare del contributo, di richiedere successivamente, in via di autotutela, un importo a titolo di conguaglio.
Per la determinazione dell'entità dei contributi concessori occorre applicare la normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire, senza possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere successivamente somme a conguaglio ad avvenuto aggiornamento degli oneri concessori.
Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, e quindi per entrambe le componenti, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi che l'Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio.
Il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia (o di un permesso di costruire) di corrispondere il relativo contributo di costruzione è rappresentato dal rilascio della concessione, con la conseguenza che è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione del contributo.
L'importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione deve essere definito in base alla normativa vigente al tempo della presentazione della dia (o della scia), perché in quel momento sorge l 'obbligo di corrispondere il contributo di costruzione.
La DAL n. 51/2011 è legittima laddove stabilisce criteri per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non limitandosi alla individuazione dei soli ambiti non idonei alla stessa localizzazione, in quanto nella definizione di tali criteri la Regione Emilia Romagna ha esercitato i poteri che le sono attribuiti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 e dalle Linee Guida dettate con D.M. 10 settembre 2010), di composizione di interessi, di tipo ambientale, urbanistico e socio-economico. In particolare, sono legittime le previsioni della DAL n. 51/2011 che consentono l'installazione di impianti eolici nei crinali sopra i 1200 metri e nelle aree agricole non interessate dalle attività antropiche ivi specificate solo qualora tali impianti risultino di elevata efficienza (almeno 1800 ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale), in quanto sono adeguatamente motivate quale risultato di una comparazione di interessi operata dalla Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni in tema di difesa dell'ambiente e gestione del territorio.
Il Comune ben può stabilire di non ammettere in centro storico l'apertura di sale da gioco, in quanto ha la facoltà riconosciuta dalla legge di pianificare nei suoi strumenti urbanistici la localizzazione delle stesse, nonché di disciplinarne gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali (art. 6, commi 2 e 3, della L.R. n. 5/2013), anche con la finalità pubblica di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora un locale adibito a pubblico esercizio venga utilizzato come sala da gioco in assenza di un valido titolo edilizio e in difformità dalla destinazione d'uso consentita dalla pianificazione urbanistica in quell'ambito, il Comune, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia, deve ordinare la sospensione dei lavori, nonché la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
La L.R. n. 20/2000 è pienamente conforme alla Costituzione, in quanto è diretta a disciplinare il governo del territorio contemperando le esigenze pubbliche con quelle dei privati, e la discrezionalità concessa dalla legge regionale al comune persegue proprio l’esigenza di delineare, in sede pianificatoria, il giusto contemperamento tra i numerosi interessi pubblici e privati coinvolti dal governo del territorio.
In merito alla funzione del PTCP di coordinamento dei piani sovraordinati - nella specie del Piano Territioriale Paesistico Regionale e del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - e di indirizzo rispetto alla pianificazione comunale (artt. 9 e 26 della L.R. n. 20/2000)
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE: sono legittimi e non presentano alcuna incompatibilità con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi (direttiva Bolkestein), i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica all'insediamento di strutture commerciali, che siano correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio, sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, e che tengano conto del diverso carico urbanistico che deriva in misura determinante dal settore merceologico dell'attività svolta.
Il vincolo a verde privato deve considerarsi appartenere alla categoria dei vincoli conformativi, in quanto deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa. Ciò vale anche nel caso in cui detta destinazione a verde privato sia impressa a seguito della scadenza di un vincolo preordinato all’esproprio.
In merito alla proroga dei termini di inizio e fine lavori di cui all’art. 55, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013
L’obbligo di alimentare impianti da biomasse, nella misura minima del 40 per cento con prodotti da “filiera corta”, cioè con prodotto agricoli provenienti da un’area contenuta entro 70 chilometri dall’impianto contrasta con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nell’ammettere taluni limiti alla localizzazione di tali impianti in zona agricola, richiede che gli stessi siano riferiti all’esigenza di preservare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e a prevenire il danno che potrebbe venire inferto all’ambiente e all’agricoltura di pregio.
Anche l’intervento di demolizione con ricostruzione con riduzione di volume è riconducibile alla fattispecie della ristrutturazione edilizia. Infatti dall’esame dell’evoluzione della nozione di ristrutturazione emerge con evidenza l’intento del legislatore di impedire soltanto aumenti della complessiva cubatura degli edifici esistenti, ma non la diminuzione della stessa.
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004), il parere vincolante della Soprintendenza, se negativo, non solo deve essere puntualmente motivato, ma deve anche indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite di modifica progettuale, potrebbe far conseguire l’autorizzazione paesaggistica (c.d. dissenso costruttivo)
In merito all’iter di formazione degli “accordi territoriali” e alla partecipazione di soggetti privati che possano subire pregiudizio dalle stipulande intese tra Amministrazioni pubbliche (art. 15 della L.R. n. 20 del 2000)
Annulla precedente decisione della Corte dei Conti Emilia-Romagna, sez. giurisdizionale, sentenza n. 1 del 12/01/2012 (riportata in questa rassegna) "In merito alla determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree agricole in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011"
In caso di monetizzazione dei parcheggi pubblici, è ragionevole che il Comune, al fine di poter realizzare i parcheggi pubblici in prossimità della zona ove l’incremento insediativo si registra, richieda il pagamento di una somma corrispondente all’esborso necessario per acquisire aree collocate in zone omogenee a quelle di intervento (nel caso di specie, al valore venale delle aree edificabili in zona B).
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica il Comune non deve tenere in alcun conto il parere della soprintendenza pervenuto tardivamente, attesa l’inesistenza di un parere emesso tardivamente, in quanto manifestato da un autorità che, per inosservanza del termine perentorio dettato dalla legge, non poteva più esercitare il relativo potere attribuitole.
In merito alla disciplina regionale relativa alla richiesta di riesame del permesso di costruire già assentito
Sono legittimi i “piani particolareggiati dell’arenile” che contengono limitazioni alla gestione di esercizi commerciali, al fine di garantire la tutela di ordinato assetto del territorio e di protezione dell’ambiente
- Integra un autonomo vizio del provvedimento comunale (eccesso di potere per contraddittorietà) la circostanza che una variante in corso d’opera, presentata per eliminare i vizi riscontrati dal comune rispetto ad una precedente variante, sia valutata negativamente per una motivazione mai in passato rappresentata all’interessato, con grave lesione dell’affidamento da questi riposto sulla assentibilità del progetto, laddove emendato dagli inconvenienti sottesi al primo diniego. - E' illegittimo un provvedimento comunale negativo, fondato sulla definizione di intervento edilizio stabilita dal RUE diversa da quella prevista dall’art. 3 del DPR n. 380 del 2001 (nel caso di specie secondo il RUE l’intervento rientrava nel concetto di restauro e risanamento conservativo e richiedeva il permesso di costruire; mentre avrebbe dovuto essere ascritto alla nozione di manutenzione straordinaria prevista dal testo unico dell’edilizia). - E' illegittimo che la Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio si pronunci su profili tecnico normativi, sui quali è priva di competenza (e non già su aspetti compositivi e architettonici dell’intervento che le sono propri).
È nulla, ai sensi dell’art. 21-septies, per difetto assoluto di attribuzione, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata prima della conferenza di servizi con cui si svolge il procedimento unico di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003. È altresì nullo l’atto con il quale, malgrado il motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalla Soprintendenza competente sono state rilasciate in favore delle società interessate le autorizzazioni uniche regionali per realizzare gli impianti; quando invece l’amministrazione competente avrebbe dovuto senz’altro rimettere la questione al Governo nell’osservanza dell’art. 14-quater, comma 3, della L. 241 del 1990.
È legittimo richiedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione in caso di frazionamento di un fabbricato produttivo, in quanto tale intervento comporta aumento del carico urbanistico, anche se non è accompagnato da lavori di ristrutturazione dell’intero fabbricato.
In merito al metodo adottato per determinare l'indennità di espropriazione, da corrispondere ai privati, in seguito alla sentenza della corte costituzionale n. 181/2011
La mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica o ad un termoutilizzatore di rifiuti non legittima di per sé il proprietario frontista a proporre ricorso contro il provvedimento di approvazione dell'opera
E' illegittima la variante al PRG il cui procedimento di approvazione, per difetto di istruttoria, non tiene conto del rischio idrogeologico e non permette di stabilire con certezza la localizzazione in quanto la cartografia utilizzata è inadeguata
In merito all'utilizzazione del valore agricolo medio (VAM) quale criterio per la determinazione del corrispettivo della cessione volontaria di area non edificabile, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n.181/2011
E' illegittima l'autorizzazione paesaggististica non coerente con il piano paesistico e carente di idonea motivazione