Codice del governo del territorio

Consiglio di Stato n. 1418 del 24/03/2014

Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004), il parere vincolante della Soprintendenza, se negativo, non solo deve essere puntualmente motivato, ma deve anche indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite di modifica progettuale, potrebbe far conseguire l’autorizzazione paesaggistica (c.d. dissenso costruttivo)

Nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere vincolante della Soprintendenza (ex art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) deve essere puntualmente motivato e, in caso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento progettato ed i valori paesaggisti dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo; in particolare nell’ipotesi che l’intervento riguardi il recupero di un vecchio fabbricato la valutazione di compatibilità paesaggistica deve appuntarsi sui tratti esteriori dell’edificio e non può riguardare le caratteristiche intrinseche dell’edificio.

Il parere deve inoltre indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio.

 

testo della sentenza (pdf48.34 KB)

 

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ultima modifica 2014-07-09T15:37:00+02:00
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