Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 265 del 31 maggio 2011
Il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell’obbligo giuridico - incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio - di corrispondere le somme dovute per il contributo di costruzione; in tale momento, pertanto, è determinato il quantum della obbligazione contributiva a carico del privato, con esclusione della possibilità per l’amministrazione comunale che abbia erroneamente liquidato l’ammontare del contributo, di richiedere successivamente, in via di autotutela, un importo a titolo di conguaglio.
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Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 265 del 31 maggio 2011
Il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell’obbligo giuridico - incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio - di corrispondere le somme dovute per il contributo di costruzione; in tale momento, pertanto, è determinato il quantum della obbligazione contributiva a carico del privato, con esclusione della possibilità per l’amministrazione comunale che abbia erroneamente liquidato l’ammontare del contributo, di richiedere successivamente, in via di autotutela, un importo a titolo di conguaglio.