Tar Veneto n.1295 del 14/11/2013
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica il Comune non deve tenere in alcun conto il parere della soprintendenza pervenuto tardivamente, attesa l’inesistenza di un parere emesso tardivamente, in quanto manifestato da un autorità che, per inosservanza del termine perentorio dettato dalla legge, non poteva più esercitare il relativo potere attribuitole.
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Tar Veneto n.1295 del 14/11/2013
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica il Comune non deve tenere in alcun conto il parere della soprintendenza pervenuto tardivamente, attesa l’inesistenza di un parere emesso tardivamente, in quanto manifestato da un autorità che, per inosservanza del termine perentorio dettato dalla legge, non poteva più esercitare il relativo potere attribuitole.