Codice del governo del territorio

Notizie

15/02/2006 - La Corte costituzionale valuta positivamente la disciplina regionale sul condono edilizio (LR 23/2004), ma elimina la norma dell'art. 26, comma 4

Con la sentenza n. 49/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.02.2006, la Corte costituzionale riconosce la legittimità dei limiti e delle condizioni di condonabilità posti dalla LR 23/2004. Annullata la previsione dell'art. 26, comma 4, sulle parziali difformità realizzate prima del 1977.

15/02/2006 - LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA VALIDITA´ DELLA LEGGE REGIONALE 23/2004 SUL CONDONO EDILIZIO - ELIMINATA LA SANATORIA DELLE DIFFORMITÀ PREVISTE DALL´ARTICOLO 26, COMMA 4.

Dopo aver corretto con la sentenza n. 196 del 2004 le norme statali sul nuovo condono edilizio, la Corte costituzionale si è pronunciata ora, con la sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006 , sulla legittimità delle norme di sette diverse Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lombardia, Veneto, Umbria e Campania), relative allo stesso condono edilizio.

Con questa nuova pronuncia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1a Serie speciale - n. 7 del 15 febbraio 2006 , la Corte costituzionale conferma la correttezza delle norme adottate dalla nostra Regione in materia di condono edilizio (Legge regionale n. 23 del 2004, Titolo II), respingendo tutte le contestazioni che il governo statale ha mosso contro i limiti e le condizioni che le stesse norme regionali oppongono alla possibilità di condonare le opere edilizie abusive.

La Corte ha dichiarato illegittima la norma contenuta nell´ articolo 26, comma 4, della LR 23/2004, che prevedeva una sanatoria automatica delle difformità realizzate prima del 1977 e compiute durante l´ esecuzione di interventi edilizi regolarmente autorizzati.
Questa norma prevedeva in particolare che "Le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all´entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), che presentino difformità eseguite nel corso dell´ attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza".
Si trattava in pratica di casi per i quali il legislatore regionale aveva optato nell´interesse dei cittadini per l´esclusione della necessità di dover regolarizzare, anche attraverso il condono, gli abusi di modesta rilevanza, compiuti da oltre 29 anni e, spesso, da soggetti diversi dagli attuali proprietari.

Sabato scorso (11 febbraio), subito dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale, l´assessore regionale alla programmazione territoriale, Luigi Gilli, ha dichiarato: "La Regione Emilia-Romagna ha da sempre contrastato i condoni straordinari. La Corte Costituzionale con la sentenza di ieri ha confermato la validità dell´impianto della legge, ribadendo il diritto della Regione di legiferare in merito alle possibilità, ampiezza e limiti dei condoni straordinari, in coerenza con i poteri di governo del territorio nel cui contesto si ascrivono proprio le misure straordinarie.
Ne esce, quindi, rafforzata - ha concluso Gilli - la scelta della Regione Emilia Romagna che conserva intatto l´impianto della propria legge, normativa che limita fortemente la sanabilità degli abusi recenti. Un risultato positivo che viene a concludere un lungo e complesso iter di elaborazione di queste misure legislative che ha visto una contrapposizione dello Stato ai limiti dell´ostruzionismo e della pretestuosità".

Anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, già mercoledì scorso (8 febbraio), aveva espresso soddisfazione in merito alle anticipazioni riportate dagli organi di stampa, sulla sentenza della Consulta relativa alla normativa regionale sul condono.
"Secondo gli articoli apparsi sulla stampa si conferma - ha precisato Errani - il buon impianto del provvedimento realizzato dalla Regione contro la pratica dei condoni".

Vedi: sentenza Corte cost. n. 49/2006 (testo con evidenziati i punti di particolare interesse rispetto alle norme della nostra Regione)

 

10/01/2006 - Riaperto il termine per l'integrazione documentale della domanda di condono

Con il "decreto milleproroghe" (D.L. 273/2005) il governo statale ha riaperto fino al 30 aprile 2006 il termine per l'integrazione delle domande di condono relativamente alle iscrizioni catastali, alle denunce ICI, alla tassa sui rifiuti ed alla tassa sull'occupazione del suolo pubblico.

10/01/2006 - RIAPERTURA DEL TERMINE PER L´INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONDONO,RELATIVAMENTE AD ADEMPIMENTI CATASTALI E FISCALI. 

Segnaliamo che a norma dell´articolo 11 del "decreto milleproroghe" (decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 - Definizione e proroga dei termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005, il termine gia scaduto il 31 ottobre 2005, per l´integrazione della domanda di condono edilizio relativamente alle iscrizioni catastali, alle denunce ICI, alla tassa sui rifiuti ed alla tassa sull´occupazione del suolo pubblico, è stato riaperto fino alla data del 30 aprile 2006.
Il termine in questione è quello fissato originariamente alla data del 30 giugno 2005, dal comma 37 dell´articolo 32 del decreto legge n. 269/2003, e poi prorogato alla data  del 31 ottobre 2005 dall´articolo 10 del decreto legge n. 282/2004 (convertito in legge, senza modificazioni, dall´articolo 1 della L.27 dicembre 2004, n. 307), e
riguarda l´integrazione della domanda di condono unicamente per quanto concerne la documentazione relativa a:
a) adempimenti catastali (denuncia in catasto dell´immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all´attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento);
b) denuncia ICI (denucia ai fini dell´imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504);
c)denunce TRSU e TOSAP (ove dovute, denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l´occupazione del suolo pubblico).

 

14/02/2005 - Modifiche alle leggi regionali sul governo del territorio

Con la legge finanziaria regionale sono state approvate alcune modifiche alle norme delle LLRR 20/2000, 31/2002 e 23/2004. Inalterata la disciplina del condono edilizio.

14/02/2005 - La disciplina del condono edilizio non viene toccata, ma appare utile segnalare che altre normative, che regolano la materia del governo del territorio nella nostra regione, sono state interessate da alcune modifiche, già operative, contenute nella legge finanziaria regionale (L.R. 23.12.2004 n. 27). Vi proponiamo il testo della lettera (pdf958.48 KB) dell´ Assessore regionale Pier Antonio Rivola prot n. 1809 del 27 gennaio 2005, nella quale si illustrano tali modifiche.  

 

23/12/2004 - Il Governo impugna le Leggi di altre 5 Regioni

Ricorsi contro le norme sul condono edilizio emanate da Lombardia, Marche, Umbria, Veneto e Campania

23/12/2004 -
Dopo l’impugnazione delle Leggi regionali di Emilia-Romagna e Toscana , il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari regionali, Enrico La Loggia, ha deciso oggi di impugnare le norme sul condono edilizio emanate da altre cinque Regioni: Lombardia, Marche, Umbria, Veneto e Campania.
La parola passa ora alla Corte costituzionale la quale dovrà decidere sulla fondatezza dei ricorsi governativi e sulla legittimità costituzionale delle Leggi regionali impugnate. Nel frattempo le norme regionali mantengono la propria efficacia nell´ambito dei rispettivi territori.

 

20/12/2004 - Il Governo impugna le Leggi di Emilia-Romagna e Toscana sul condono edilizio.

Errani: La nostra Legge privilegia la legalità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Le norme rimangono quelle fissate dalla Regione.

20/12/2004 - Il 10 dicembre il Governo statale ha deciso di riaprire lo scontro con le Regioni sul condono edilizio. Lo stesso giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione delle domande di condono, il Consiglio dei ministri ha infatti deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi approvate da Toscana ed Emilia-Romagna (pdf157 KB) sulla sanatoria edilizia. Secondo il Governo sarebbe illegittimo soprattutto il divieto totale di sanatoria per le nuove costruzioni, fissato da entrambe le Regioni. In proposito il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, ha dichiarato: : “Non conosciamo ancora le motivazioni dell’annunciato ricorso del Governo alla Corte costituzionale ma, se dovesse essere confermato, confidiamo in un suo esito a noi favorevole. La nostra legge infatti è stata elaborata seguendo scrupolosamente le indicazioni della stessa Corte, che aveva riconosciuto alle Regioni il diritto a disciplinare i modi di applicazione del condono sul proprio territorio. Come Regione Emilia-Romagna la nostra scelta è stata quella , applicando i principi della legge statale, di tutelare l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Abbiamo approvato una legge che consente la sanatoria di quegli abusi che non comportino la compromissione delle nostre città e del nostro territorio e che fa salvo il rispetto della legalità e delle regole condivise dalla comunità regionale. Sono del tutto tranquillo della qualità delle scelte fatte . Ricordo ai cittadini che in ogni caso potranno seguire le procedure stabilite dalla legge, senza che l’annunciata presentazione del ricorso alla Corte Costituzionale possa compromettere gli esiti della domanda presentata.” Anche il Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, è stato chiaro: “Il Governo conferma ancora una volta di non voler rispettare l´autonomia delle Regioni. Ma noi siamo pronti a affrontare questa battaglia giuridica, certi di aver agito nel pieno rispetto della Costituzione”. L´obiettivo della legge regionale toscana, secondo Martini, è “quello di sanare piccoli abusi di necessità all´interno di una logica basata sulla difesa del territorio: è la difesa del territorio che a noi sta particolarmente a cuore, il Governo invece ha considerato e continua a considerare il condono un semplice strumento per far cassa”. "Se il governo impugna la nostra legge – precisa il Presidente - non è perché è fatta male, ma perché gli fa incassare pochi soldi". Secondo alcuni commentatori la decisione del Governo potrebbe preludere ad una riapertura del termine per la presentazione delle domande di condono, ma per ora si tratta solo di ipotesi. Nel frattempo, in attesa di eventuali nuove iniziative del Governo statale e in attesa di una nuova pronuncia della Corte costituzionale, rimane fermo il termine di presentazione delle domande di condono (termine scaduto il 10 dicembre 2004), così come rimangono ferme e valide tutte le norme fissate dai legislatori regionali per i rispettivi ambiti territoriali.

 

06/12/2004 - Emanata una seconda circolare regionale in merito alla applicazione del Condono Edilizio

06/12/2004 - L´Assessore alla Programmazione Territoriale, Politiche Abitative, Riqualificazione urbana, Pier Antonio Rivola, ha emanato in data odierna una seconda circolare relativa all´applicazione del Condono Edilizio in Regione, ai sensi della L.R. n. 23 del 2004.
La circolare Prot. AED/04/24185 del 6 dicembre 2004 contiene una serie di sintetiche puntualizzazioni su singole questioni affrontate nel corso dei numerosi seminari di approfondimento della normativa regionale sul condono e dei quesiti posti dagli operatori pubblici e privati.
La circolare in particolare tratta di aspetti che vanno dalla sanatoria di cui all´Art. 26 comma 4 della L.R. 23/2004 alle cause di irricevibilità della domanda di condono edilizio, agli elaborati grafici da allegare alla domanda, alla sanabilità degli abusi in aree soggette a vincolo paesaggistico, ecc.

 
circolare n.2 copia autenticata (doc49.15 KB)  

 

01/12/2004 - Approvata la proroga dei termini per il pagamento dell' oblazione

Slitta al 31 maggio prossimo il pagamento della seconda rata e al 30 settembre 2005 quello della terza rata dell'oblazione.

01/12/2004 - PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLA 2A E 3A RATA DELL’OBLAZIONE E PER L’INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

Segnaliamo che a norma dell’articolo 10  **  del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 dello stesso 29 novembre, i termini previsti per il versamento della 2a e 3a rata dell’oblazione dovuta in relazione agli abusi edilizi oggetto di domanda di condono, a norma dell’art. 32 del decreto legge 2003, n. 269 e del relativo Allegato 1, sono prorogati come segue:

seconda rata:      31 MAGGIO 2005                (anziché 20 dicembre 2004)

terza rata:           30 SETTEMBRE 2005         (anziché 30 dicembre 2004) 

Inoltre, in base allo stesso articolo 10 del citato decreto legge n. 282/2004, il termine previsto al comma 37 dell’articolo 32 del decreto legge n. 269/2003, ed all’ultimo periodo del relativo Allegato 1, per l’integrazione della domanda di condono edilizio relativamente alle iscrizioni catastali, alle denunce per ICI, tassa sui rifiuti e tassa sull’occupazione del suolo pubblico, come sotto precisato (*), è prorogato come segue: 

                            31 OTTOBRE 2005               (anziché 30 giugno 2005)    


(*): integrazione della domanda di condono relativamente a:
a) denuncia in catasto dell´immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all´attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell´imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l´occupazione del suolo pubblico. 

Si precisa che, al di là di quanto sopra, si applicano i termini e le modalità fissate dalla Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23, secondo quanto illustrato nella relativa Circolare dell’Assessore regionale alla Programmazione Territoriale del 20 ottobre 2004.   01.12.2004.  

Si conferma quindi che alla data del 10 dicembre 2004 devono essere versati il contributo di costruzione e la quota integrativa della oblazione. 

* * : (aggiornamento della notizia) il citato art. 10 è stato convertito in legge, senza modificazioni, dall´art. 1 della L. 27 dicembre 2004, n. 307 (gazzetta ufficiale 27 dicembre 2004 n. 302).

 

25/11/2004 - Agenda delle iniziative sul Condono edilizio previste nella regione

25/11/2004 -  

INIZIATIVE DEI PROSSIMI GIORNI
26 novembre, ore 15,00
Bologna
, Aula Magna SP.I.S.A., Via Belmeloro
Società italiana Avvocati Amministrativisti Sezione E.R.
APE Associazione Proprietà Edilizia della Prov. BO
per info: 051-346322

27 novembre, ore 10,30
Montefiorino
, Sala del Teatro Comunale, Via Rocca 1 
Comune di Montefiorino
per info: fax 0536-965139

2 dicembre , ore 15,30
Bologna
, Cierrebiclub, Via Marzabotto 24
Asso Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti E.R.
per info: 051-226064

 

29/10/2004 - Il Condono in Emilia-Romagna. In linea un nuovo sito per sapere tutto sulla nuova legge

 29/10/2004 - Un servizio concreto per i cittadini, ma anche per professionisti e addetti ai lavori.
Con tutte le informazioni relative alla nuova legge sul condono edilizio, i modelli per le domande e un indirizzo mail per dubbi e consigli.
E´ in linea da oggi il sito "Il condono edilizio in Emilia-Romagna" raggiungibile all´indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/condonoedilizio .
Curato dal Servizio "Affari Giuridici del Territorio", il sito spiega come verrà applicato in Emilia-Romagna il condono edilizio e fornisce tutte le informazioni sui tempi e le modalità per presentare le domande.
In particolare da oggi sarà possibile trovare: il testo integrale della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23 approvata lo scorso 8 ottobre dal Consiglio regionale; la circolare illustrativa, la normativa statale di riferimento, i modelli da compilare per presentare la domanda di condono e per l´asseverazione del professionista.
Con in più l´indirizzo e-mail giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it cui ci si potrà rivolgere per porre domande sull´attuazione della nuova disciplina.

 

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ultima modifica 2022-09-09T12:21:20+02:00
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