Codice del governo del territorio

manutenzione straordinaria, opere non valutabili in termini di superficie o di volume, opere pertinenziali

Tutti questi tipi di intervento hanno in comune una limitata rilevanza urbanistica ed edilizia. Per esaminare i limiti di condonabilità dobbiamo comunque distinguere le tre tipologie:

manutenzione straordinaria

Per interventi di manutenzione straordinaria, secondo la normativa vigente, si intendono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso".
Gli interventi di manutenzione straordinaria abusivi possono essere condonati anche se in contrasto con prescrizioni dei piani urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 (in ogni caso devono però essere conformi alla legislazione urbanistica vigente alla stessa data).
Per il resto l’unico limite alla possibilità di condono è dato dalla condizione che gli interventi non devono aver interessato elementi strutturali dell’edificio.
Le norme ribadiscono poi il divieto già insito nella nozione di manutenzione straordinaria, per il quale gli interventi non possono comportare un aumento delle unità immobiliari.

 

opere non valutabili in termini di superficie e di volume edilizio

La categoria delle opere non valutabili in termini di superficie e di volume edilizio individua in via residuale gli interventi edilizi abusivi non ascrivibili alle altre categorie di intervento o che comunque non consentono una precisa misurazione dell’abuso in termini di superficie o di volume (innanzitutto ai fini del calcolo dell’oblazione).
A questa categoria può per esempio ricondursi la realizzazione di porte e finestre in posizione diversa da quella in progetto, o anche la collocazione di un edificio in posizione spostata rispetto al progetto.
L’unico limite alla condonabilità di queste opere è dato dal rispetto della legislazione urbanistica vigente al 31 marzo 2003.

 

opere pertinenziali

Le opere pertinenziali sono definite dalla giurisprudenza come manufatti di modesta dimensione, privi di autonomia funzionale, realizzati in un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale con un edificio preesistente, consistenti dunque in un servizio o in un ornamento di un edificio già completo ed utile di per sé.
 Le opere pertinenziali abusive possono essere condonate anche se in contrasto con prescrizioni dei piani urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 (in ogni caso devono però essere conformi alla legislazione urbanistica vigente alla stessa data).
Le norme regionali hanno assoggettato queste opere agli stessi limiti e condizioni di condonabilità previste per la categoria delle tettoie e manufatti leggeri .
Nel punto relativo alle "nuove costruzioni", "installazione di tettoie e manufatti leggeri", è possibile trovare chiarimenti su tali limiti e condizioni. 

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ultima modifica 2012-02-15T11:55:00+02:00
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