FAQ
Domande frequenti riferite al Fondo contrasto consumo di suolo
Aggiornate al 25/09/2025
Non è previsto un punteggio minimo di ammissibilità
Il punto 4 dell’allegato riguarda la valutazione della significatività ambientale dell’intervento e richiama le percentuali di cui al quesito. La conclusione del punto 4 dell’allegato 2 riporta, in particolare, quanto segue: “La valutazione della significatività ambientale dell’intervento viene caricata su RENDIS, con l’esito finale e le osservazioni su ogni aspetto di significatività sopra riportato, nonché i relativi punteggi di compatibilità (3=alta, 2=media, 1=bassa, 0 = nulla), determinati come schematizzato in Tabella 1.”
Il successivo punto 5, poi, riporta: “La graduatoria di finanziamento degli interventi viene determinata per ogni Regione attraverso la sommatoria dei punti assegnati per ogni componente di graduatoria durante la fase di proposta, la fase di istruttoria e la fase di valutazione.”
AI fini della partecipazione all’Avviso non è richiesto un livello progettuale specifico ai sensi del D.lgs. 36/2023. Si rammenta che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’istruttoria di priorità regionale, è possibile indicare se l’intervento sia oggetto di Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) approvato ai sensi dell’Allegato II.7 del D.Lgs. medesimo (all.D DGR 1219/2025).
Si riporta il riscontro del MASE a questo specifico quesito: le azioni di de-impermeabilizzazione del suolo e relativa riattivazione dei servizi ecosistemici è più significativa in aree più estese e non in aree più piccole e diffuse. Ad ogni modo, potrebbero risultare significative se le singole aree dovessero risultare:
- con "suolo consumato" e non "aree a verde",
- limitrofe e ricadenti nell'area più urbanizzata,
- con superficie per ognuna dell'ordine dei 2000mq,
- con capacità di conservazione e manutenzione nel tempo.
L’art.5 comma 1 del DM 2 MASE 2/2025 riporta quanto segue: “Le aree su cui sono programmati gli interventi a valere sul Fondo per il contrasto del consumo di suolo devono essere pubbliche e prive di vincoli ostativi per la realizzazione dell’intervento, che, una volta completato, determina un vincolo urbanistico definitivo di “area verde inedificabile ad uso pubblico”. Il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell’impegno, assunto mediante determina del Consiglio comunale, di introduzione sull’area di intervento del vincolo di “area verde inedificabile ad uso pubblico” negli strumenti urbanistici.”
L’area deve risultare di proprietà pubblica almeno prima dell’Accordo Regione-MASE che stabilisce gli interventi da finanziare. In assenza di titolo di proprietà pubblica dell’area l’intervento non può essere finanziato.
Il comma 7 dell’art. 1 del DM MASE 2/2025 riporta quanto segue: "Le risorse destinate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi."
Negli allegati D (“Domanda di partecipazione”) ed E (“Scheda Rendis”) alla DGR 1219/2025, rispettivamente alla voce “parametri essenziali dell’intervento proposto” e al campo C9, è richiesto di indicare gli estremi della delibera di approvazione della candidatura.
Si riporta il punto 2 dell’allegato A al DM 2/2025: “La progettazione dell’intervento dovrà prevedere la destinazione ad “area verde ad uso pubblico” e un vincolo di inedificabilità che deve risultare come prescrizione negli atti di approvazione della progettazione dell’intervento. Il finanziamento potrà essere erogato esclusivamente a seguito dell’impegno di introduzione sul sito di intervento del vincolo di “area verde inedificabile” negli strumenti urbanistici mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della disciplina urbanistica regionale vigente”.
Inoltre, nell’allegato D (“Domanda di partecipazione”) alla DGR 1219/2025, alla voce “Impegni”, si richiede di prevedere, ove non già vigente, l’impegno all’inserimento nella delibera di approvazione della proposta del vincolo di “area verde inedificabile ad uso pubblico” sull’area di intervento negli strumenti urbanistici.