FAQ
Domande frequenti riferite alla partecipazione al Bando Ru24
Di seguito sono pubblicati, i quesiti posti durante l'apertura del bando, riferiti alla predisposizione delle domande di partecipazione. I quesiti sono raccolti per tema prevalente riconducibile agli articoli del bando.
Aggiornate al 20/11/2024
Art. 3 - Soggetti partecipanti
Risposta: La partecipazione al Bando è riservata ai Comuni, non alle Unioni.
Risposta: Sì, può partecipare. In questi caso non sarà attribuito il punteggio aggiuntivo specifico di cui all’area di valutazione AV.2.1.
Risposta: Si, la delibera dovrebbe essere unica e far emergere l'integrazione e la valenza territoriale delle proposte, in relazione alla strategia.
Art. 4 - Risorse finanziarie disponibili, importo dei contributi e quote di cofinanziamento minimo locale
Risposta [AGGIORNAMENTO al 17.10.2024] : Il cofinanziamento locale è disciplinato all’art. 4 del Bando. Il contributo regionale, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato sullo stesso intervento (che avrà quindi un unico CUP) con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. Si rammenta tuttavia il divieto del cosiddetto “doppio finanziamento” (un costo sostenuto per un bene-servizio non può essere oggetto di doppio finanziamento a valere su risorse pubbliche). In ogni caso, in sede di formulazione della Proposta è opportuno descrivere le fonti di cofinanziamento locale, ed in particolare assicurarne certezza e disponibilità in relazione ai cronoprogrammi di spesa.
In caso di utilizzo di altre risorse per la quota di cofinanziamento, l’onere della verifica della utilizzabilità delle risorse apportate rimane esclusivamente in capo al Comune. Non è invece ammesso a titolo di cofinanziamento l’utilizzo di risorse FSC, di cui all’”Accordo per la coesione Governo – Regione Emilia-Romagna” di cui alla (..) DGR 963 del 04/06/2024, provenienti da diverse aree tematiche e/o diverse linee di intervento.
Si rammenta tuttavia il divieto del cosiddetto “doppio finanziamento” (un costo sostenuto per un bene-servizio non può essere oggetto di doppio finanziamento a valere su risorse pubbliche). In ogni caso, in sede di formulazione della Proposta è opportuno descrivere le fonti di cofinanziamento locale, ed in particolare assicurarne certezza e disponibilità in relazione ai cronoprogrammi di spesa.
Risposta: Il cofinanziamento minimo locale è destinato alle medesime finalità del contributo regionale e sul medesimo intervento; può tuttavia essere utilizzato fino ad un limite massimo del 20% per la copertura di spese correnti correlate all’attuazione della Proposta, ovvero per coprire costi relativi alla realizzazione di attività propedeutiche o comunque funzionali a definire una completa fase progettuale, non limitata alle mere spese di progettazione (a titolo esemplificativo: procedure di partecipazione dei cittadini, procedure di co-programmazione e di co-progettazione di cui all’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nonché per la valutazione e la misurazione dell’impatto sociale ai sensi del DM 23 luglio 2019, ecc.; ovvero ancora relative all’acquisto di beni non inquadrabili nell’appalto di lavori strettamente funzionali al progetto di rifunzionalizzazione dell’immobile quali arredi, attrezzature ecc.). Eventuali quote di cofinanziamento locale eccedenti il valore minimo, ove non destinate ad investimento, possono motivatamente essere usate per ulteriori spese correnti correlate alla Proposta.
Risposta: Non vi sono, per come descritti, elementi di inammissibilità della proposta. Si ravvisa, dagli elementi forniti però una potenziale debolezza rispetto alla sostenibilità finanziaria e ai tempi per espletare la procedura di evidenza pubblica richiamata, ove non già avviata. Detti elementi verranno considerati in sede di valutazione delle proposte. Si rimanda inoltre alla verifica degli importi massimi del cofinanziamento e del contributo, di cui alla tab.2, art.4 del Bando.
Risposta: Il riparto indicato all’art. 4 rispecchia l’effettiva articolazione temporale della fonte di finanziamento a disposizione della Regione per il bando RU24. Il programma di spesa delle risorse dovrà essere complessivamente coerente con detta articolazione temporale, nel rispetto dei vincoli della fonte di finanziamento stessa.
Art. 5 – Interventi ammessi a finanziamento
Risposta: In termini generali, la proposta è ammissibile. Il Bando non è tuttavia finalizzato al mero recupero edilizio, e per una opportuna valutazione, la proposta dovrà adeguatamente rispondere ai vari criteri richiesti (art. 8 del bando).
Risposta: Il bando consente anche interventi su aree o immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati, purché l’amministrazione comunale abbia la disponibilità dell’oggetto di intervento per almeno 20 anni. La disponibilità del bene deve essere perfezionata alla sottoscrizione del CRU.
Risposta: Si, le spese da rendicontare sono comprensive di IVA
Risposta: Si, sono ammissibili spese antecedenti alla pubblicazione del bando purché strettamente pertinenti alla realizzazione della Proposta (a titolo esemplificativo: spese di progettazione per l’intervento, spese per indagini preventive necessarie, spese in parte corrente per attività di partecipazione, ecc.). Infine, si rammenta che ai sensi dell’art.5 del Bando gli interventi non dovranno essere già iniziati al 31/07/2024, data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Risposta: In linea generale, il Bando non limita o preclude alcuna tipologia di intervento edilizio, tendendo comunque a prediligere interventi di riuso e recupero delle strutture esistenti. L’attenzione deve essere rivolta non tanto al tipo di intervento, quanto al fatto che il medesimo sia coerente e funzionale a rendere efficace una proposta di rigenerazione (che non si esaurisce nell’intervento “fisico” candidato per il contributo) che sia chiaramente orientata alle finalità del Bando, affinché la stessa sia in grado di accedere positivamente alle diverse aree di valutazione, e dunque di arrivare ad avere un punteggio adeguato per posizionarsi utilmente in graduatoria. Diversamente, la proposta potrebbe comunque essere ritenuta “ammissibile” (in quanto appunto il Bando non individua criteri escludenti particolari) e dunque valutata, ma probabilmente risulterebbe carente e parziale sotto diversi profili richiesti dal Bando stesso che, lo si sottolinea ulteriormente, non è finalizzato al mero intervento edilizio.
Risposta: Le condizioni di ammissibilità di interventi su aree o immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati, sono riportate nell’art. 5 del bando. In fase di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la disponibilità del bene servirà a fornire elementi di valutazione delle condizioni di fattibilità e gestione della Proposta. Come indicato dall’art. 5 del Bando, “In tal caso, gli immobili dovranno essere concessi in disponibilità al Comune attraverso appositi atti, adeguatamente documentati, che dovranno essere perfezionati improrogabilmente entro l’approvazione del CRU, a pena di revoca del contributo.”
Risposta: Come previsto dall’art. 5, una delle condizioni di ammissibilità di interventi da realizzare su immobili di proprietà privata o di altri enti pubblici, è che l’individuazione sia avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, e della disciplina in materia di accordi fra amministrazioni ed enti pubblici. Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di intervenire su un determinato contesto, anche attraverso acquisizione di immobili, dovrà opportunamente motivare le proprie scelte.
Risposta: Appare altamente auspicabile che, nel caso presentato, la Proposta sia condivisa tra le amministrazioni eventualmente interessate al progetto e/o alla sua gestione. Come configurata nella domanda, la Proposta appare tuttavia assai debole nel cogliere le finalità del Bando.
Risposta: L’acquisto è ammesso se strettamente connesso agli obiettivi e per la realizzazione complessiva della proposta. Sono coperte dal contributo regionale le sole spese per investimento (ovvero per il tema specifico, Legge 350/2003 ss.mm.ii art.3 comma 18 lett. C “acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale”). Qualora gli arredi rientrino invece nella categoria delle spese correnti potranno essere finanziate con la quota di co-finanziamento del soggetto proponente, nel limite massimo indicato dal bando.
Risposta: Come indicato all’art. 5, ciascuna Proposta deve individuare un unico intervento che sarà oggetto del contributo regionale. È ammissibile la presentazione di una Proposta che individua un intervento costituito da più lotti funzionali riconducibili ad un unico CUP.
Art. 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento e documentazione richiesta
Risposta: La compilazione può essere fatta anche da persona diversa, ad esempio referente indicato in scheda, purché il modulo di domanda sia firmato dal legale rappresentante prima dell’invio.
Art. 13 - Termini e modalità per la presentazione dei progetti ammessi a finanziamento, e per la presentazione della Proposta di CRU e relative sottoscrizioni
Risposta: L’atto di partecipazione al bando con impegno al co-finanziamento può essere in sede di presentazione della domanda una deliberazione della Giunta comunale; il Consiglio comunale dovrà poi approvare la proposta finale di CRU come indicato all’art. 13 entro 8 mesi dall’assegnazione di cui all’Art. 4.
Allegato 1 - Criteri di valutazione
Le Proposte potranno contenere l’impegno a sviluppare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento oggetto di contributo nell’ambito dello svolgimento di un concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dell’art. 43 del citato Dlgs 36/2023; ferma restando da parte del Comune una attenta valutazione di congruità rispetto al cronoprogramma presentato ed al rispetto delle tempistiche massime del Bando.
Di tale scelta il Nucleo di Valutazione terrà conto, a proprio giudizio, nell’ambito dell’Area di Valutazione 1, ed in particolare rispetto al criterio “Coerenza e Qualità – Qualità del progetto urbano” di cui all’Allegato 1 del Bando.
Risposta: La presenza di eventuali vincoli che insistono sull’immobile non costituisce elemento di esclusione dalla candidatura al bando RU24, ma sarà oggetto di valutazione secondo quanto previsto dal criterio AV3.3, in relazione alle condizioni di fattibilità e ricaduta.
Risposta: No, il punteggio è attribuito solo nel caso in cui il Comune non sia mai stato beneficiario sui precedenti Bandi Rigenerazione Urbana 2018 e/ 2021.
Risposta: Processi partecipativi realizzati prima della presentazione della domanda e attuati ai sensi della LR 15/2018 danno garanzia della massima attribuzione del punteggio. La commissione di valutazione valuterà come valorizzare impegni nella realizzazione dei processi successivi alla presentazione della domanda; che naturalmente dovranno successivamente essere portati a compimento.
Come indicato all’art. 4 rientrano tra le spese ammissibili quelle necessarie per la realizzazione di attività propedeutiche o comunque funzionali a definire una completa fase progettuale, quali anche le spese per i processi partecipativi. L’importo di tali spese correnti potrà essere coperto con il cofinanziamento locale nel limite massimo 20% della quota stessa. Le voci di costo invece rendicontabili nell’ambito del QTE dell’appalto di lavori sono quelle consentite dal DLgs 36/2023
Risposta: La coerenza e l’integrazione della Proposta con le progettualità dell’Amministrazione sono valutate nell’ambito della area AV1.2
Risposta: Le opzioni proposte vanno inquadrate, nel caso, nell’ambito di una forma di partenariato pubblico-privato, in cui il contributo del privato si configura come forma di co-finanziamento, ma non si configurano – non avendo peraltro il Comune in oggetto approvato il PUG, come Accordo Operativo, e pertanto non possono dare accesso ad alcun punteggio specifico in tal senso previsto dal Bando.
Risposta: Per l’assegnazione dei punteggi riferiti al criterio AV3.1, sono richiamate espressamente la LR 3/2023 per la co-progettazione e la LR 15/18 per i percorsi di partecipazione. Altre metodologie di co-design delle proposte volte a qualificare ed innovare il processo e la qualità progettuale, potranno essere valutate positivamente, se adeguatamente argomentate e giustificate, per l’attribuzione dei punteggi relativi alla coerenza e qualità della proposta (AV1.2)
Risposta: Il criterio è assegnato solo ove il comune rientra negli elenchi delle norme richiamate.
Risposta: Vi era un refuso che è stato corretto nel modulo on-line. Si è chiarito che si richiede di indicare le fonti di energia (sia FER che NON FER). e che con la % si intende la quota di fabbisogno stimato in fase di esercizio dell’immobile per la quale la fonte di approvvigionamento è classificata quale FER.
Allegato 2-3 – Documento tecnico e allegati
Risposta: come indicato all'allegato 2 è da allegare la deliberazione che approva la partecipazione al Bando da parte dell’organo competente, mediante la candidatura della Proposta e dei suoi allegati. Altri allegati potranno essere prodotti al fine dell'attribuzione dei punteggi di merito riferiti alla Coerenza e qualità della proposta e alle Condizioni di fattibilità e ricaduta
Risposta: La disponibilità del bene dovrà essere garantita da idonei ed appositi atti predisposti a cura dell’Ente, adeguatamente documentati, e che dovranno trovare perfezionamento entro l’approvazione del CRU, a pena di revoca del contributo. A mero titolo esemplificativo, un bene che debba essere acquisito dall’Ente locale potrebbe presentarsi nella Proposta con un preliminare di compravendita registrato, da perfezionarsi con atto di rogito prima della scadenza sopra indicata. Oppure: un bene che venga esso in disponibilità per 25 anni all’Ente locale potrebbe essere corredato da una bozza di convenzione e un atto d’obbligo del cedente, con convenzione da stipulare e registrare entro i termini di cui sopra. In sede di domanda, non vi è obbligo specifico di presentazione di documenti particolari, ma è evidente che ai fini della valutazione saranno presi in considerazione documenti che possano assicurare adeguati livelli fattibilità e concreta operatività, e non solo generiche intese o dichiarazioni di interesse. Anche in questo caso a mero titolo esemplificativo, richiamando il caso precedente: in fase di proposta potrebbe pervenire un preliminare di compravendita registrato, ovvero una generica disponibilità a vendere il bene da parte della proprietà: è di tutta evidenza che il primo documento costituisce un atto decisamente più robusto ed affidabile del secondo, e come tale in sede di valutazione se ne terrebbe debitamente conto.
Sì, entro il 10 ottobre verrà reso pubblico un form su idonea piattaforma per l’inserimento delle descrizioni testuali e degli allegati (pdf massimo 5MB), come indicati nell’allegato n. 3 al bando. In detto form verranno esplicitate le battute massime, compatibili con le indicazioni di sintesi riportate nel bando ed il link alla tabella relativa agli indicatori di impatto sociale.
Risposta: il documento tecnico si configura come un form da compilare sulla base di una struttura prefissata con caselle testuali che hanno lunghezze variabili tra i 5000 e i 2000 caratteri (più lunga per le parti descrittive generali). Gli eleborati grafici vanno presentati in formato A3, (in PDF, Max 5MB).
L’atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento deve essere presentato entro la sottoscrizione del CRU dalle amministrazioni che saranno finanziate.
Risposta: Qui (PDF - 170.6 KB) è pubblicato l'elenco degli allegati con indicazioni di formato, n pagine max e risoluzione. Eventuale documentazione aggiuntiva diversa da quella specificatamente richiesta non sarà comunque presa in considerazione nella valutazione della proposta.
Risposta: il numero massimo di caratteri indicati nella modulistica è da intendersi spazi inclusi.
Risposta: No, non si richiede che vengano riportati anche i valori numerici definiti come target del progetto, che verranno specificati in fase successiva (per la sottoscrizione del CRU e monitoraggio)
Risposta: il video, come indicato nel facsimile del form (Fac-simile della DOMANDA per la presentazione delle proposte (elaborata sulla base dell'Allegato 3 del bando) (PDF - 309.6 KB) non va caricato, ma si chiede di indicare nella domanda un link dove il supporto multimediale è stato caricato.
Risposta: I dati inseriti devono afferire all’intervento oggetto di richiesta del contributo. È comunque possibile, nelle apposite sezioni descrittive di inquadramento, fare riferimento a informazioni afferenti a progettualità più ampie entro cui la Proposta si colloca.
Risposta: Come indicato nell’Elenco materiali da allegare alla domanda di partecipazione pubblicato nella pagina della Modulistica, l’allegato richiamato nel quesito non è obbligatorio, ma richiesto per la valutazione della sostenibilità economica dell’intervento e per l’attribuzione dei punteggi di cui al criterio AV3.3, ma non necessariamente legato ad accordi operativi.
Definizioni
Risposta: Con il termine "Proposta" si intende l'insieme delle progettualità, ossia l’intervento e le relative azioni immateriali, necessarie allo sviluppo del progetto di rigenerazione urbana nel suo complesso. È’ la Proposta ad essere oggetto di valutazione in base ai criteri del bando.
Risposta: Con il termine "Intervento" si intende l’intervento edilizio, ovvero quanto riconducibile alle spese di investimento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il contributo riconosciuto dal bando potrà coprire solo spese riconducibili al quadro economico dell’opera (art. 5 all. I.7, DL 36/23)
Risposta: Con il termine "Azioni immateriali" si intende l’insieme delle attività a contorno dell’intervento, finalizzate a dare valore in termini di rigenerazione sociale, culturale e di welfare alla Proposta e volte a supportare l’intervento. Le spese per le azioni, non essendo riconducibili a spese di investimento, non possono essere coperte dal contributo del bando, ma contribuiscono alla determinazione della quota di cofinanziamento locale richiesto, fino ai massimi consentiti dal bando.