In ordine alfabetico: AC, F, L, M, PS

A

Appalti pubblici:
sono accordi a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
Il concetto comunitario di appalto pubblico è espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono due diversi concetti giuridici di appalto: quello di matrice comunitaria e pubblicistica e quello di matrice privatistica e civilistica desunto dall'art. 1655 del codice civile, ove si afferma che il contratto di appalto è quel contratto dove una parte chiede all'altra la realizzazione di opere o servizi con organizzazione e gestione a proprio rischio in cambio di una corrispettivo in denaro.
Nella categoria pubblicistica di appalto sono ricompresi certamente anche i contratti di appalto ex art. 1655 c.c., ma non solo, rientrandovi anche diverse tipologie contrattuali con differenti cause contrattuali (es.: somministrazione, trasporto, vendita, leasing etc.) ed anche fattispecie che non sono giuridicamente contratti ex art. 1321 del codice civile, ma piuttosto accordi convenzionali (si veda la materia delle convenzioni di urbanizzazione con incluse opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione).

Asseverazione:
documento redatto da un istituto di credito o da altro soggetto abilitato che attesta la coerenza e l'equilibrio economico finanziario del piano economico-finanziario (vedi voce), la capacità dell'intervento di creare flussi di cassa, in entrata tali da rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio e flussi di cassa in uscita tali da mantenere in equilibrio gli aspetti finanziari.
L'asseverazione è una verifica formale e non di analisi in termini di certezza dei dati che sono alla base del piano economico finanziari scaturenti da analisi di mercato.

C

Codice dei contratti pubblici:
il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie in materia (direttiva 17/2004/Ce e 18/2004/Ce). Questa normativa regolamenta al suo interno, tra l'altro, le modalità di affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici (vedi voce) e del contratto di leasing finanziario (vedi voce) ed altre forme di partenariato pubblico privato (vedi voce) come la sponsorizzazione.

Concessione di lavori pubblici:
contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, dove il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Il concetto comunitario di concessione è espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono diversi concetti giuridici del termine "concessione" uno di matrice comunitaria ed uno di appartenenza del nostro diritto pubblico. Nella categoria comunitaria di concessione sono ricomprese certamente anche le concessioni appartenenti all'alveo del diritto pubblico interno ma non solo. Infatti, mentre una concessione nel nostro ordinamento è sempre un atto provvedimentale e non un contratto, per l'ordinamento comunitario le concessioni possono essere anche veri e propri contratti ove gli aspetti pubblicistici di delega di funzioni e compiti pubblici.

Concessione di servizi:
contratto avente ad oggetto servizi, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Il concetto comunitario di concessione è espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono diversi concetti giuridici del termine "concessione" uno di matrice comunitaria ed uno di appartenenza del nostro diritto pubblico. Nella categoria comunitaria di concessione sono ricomprese certamente anche le concessioni appartenenti all'alveo del diritto pubblico interno ma non solo. Infatti, mentre una concessione nel nostro ordinamento è sempre un atto provvedimentale e non un contratto, per l'ordinamento comunitario le concessioni possono essere anche veri e propri contratti ove gli aspetti pubblicistici di delega di funzioni e compiti pubblici. Caso tipico ne sono le concessioni di servizi pubblici (locali o nazionali).

Contabilizzazione del leasing:
Il leasing finanziario si caratterizza per il fatto che la causa economica è rappresentata dall'esigenza di provvedere alla copertura finanziaria di un investimento in beni strumentali all'espletamento dell'attività operativa. Ciò origina un fabbisogno finanziario di tipo durevole, coperto mediante la contrazione di un finanziamento ottenuto, in cui il versamento dei canoni periodici è equiparabile, in parte, alla corresponsione di somme a titolo di anticipo sul prezzo del cespite.
In questa operazione, pertanto, il locatario assume tutti i rischi ed i benefici connessi con il bene oggetto dell'operazione, pur non assurgendo a proprietario; da ciò consegue anche come l'esercizio dell'opzione di riscatto rappresenti naturale comportamento cui tendere alla scadenza del contratto.
I criteri di contabilizzazione del leasing finanziario sono due: il metodo patrimoniale (vedi voce) e quello cosiddetto finanziario (vedi voce).
Dal confronto sintetico dei due metodi (finanziario e patrimoniale) emerge chiaramente come l'adozione del diverso comportamento contabile determini significativi riflessi sulla situazione dell'impresa e produca una serie di effetti nella quantificazione del reddito, del patrimonio, come anche dei flussi finanziari.
Con l'adozione del metodo finanziario, il conto economico graverebbe sia delle quote di ammortamento del cespite, sia degli oneri finanziari connessi con il pagamento del debito: in particolare, le prime sono ripartite lungo la vita utile del bene, a prescindere dall'estinzione del citato debito.
Diversamente, nell'attivo dello stato patrimoniale risulterebbe il bene fra le immobilizzazioni e, nel passivo, il debito finanziario: entrambe le voci ovviamente presentano un valore via via decrescente lungo la durata del contratto.

Contratto pubblico:
la categoria dei contratti pubblici raggruppa al suo interno tutti i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. La categoria dei contratti pubblici si divide in due sottocategorie: gli appalti (vedi voce) e le concessioni (vedi voce). La materia è regolamentata dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce) e dai regolamenti attuativi dello stesso

F

Finanziamento:
apporto di capitali forniti da soggetti esterni rispetto alla Amministrazione. Il leasing finanziario (vedi voce) è uno dei possibili strumenti per poter ottenere finanziamento, alternativo ad altri strumenti quali il mutuo (vedi voce).

L

Leasing:
è il contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto ed il pagamento di un corrispettivo.

Leasing in costruendo:
è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. È definito dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce), all'art. 3, c. 15 bis, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/08. Rientra tra le forme di Partenariato pubblico privato (PPP - vedi voce).

M

Matrice dei rischi:
strumento per implementare l�analisi di identificazione dei rischi che sottendono una operazione di project financing . Si basa su di una descrizione dei diversi rischi, individuazione del soggetto a cui il rischio pu� essere allocato in modo pi� efficace ed efficiente.

Metodo finanziario di contabilizzazione del leasing:
Il metodo finanziario si caratterizza in una "operazione di finanziamento", in forza del quale l'impresa acquisisce la disponibilità di un bene e, conseguentemente, i rischi ed i benefici connessi all'operazione.
A fini di una corretta rappresentazione, all'atto della stipulazione, occorre rilevare il passaggio del bene dalla contabilità del locatore a quella del locatario: il valore al quale il predetto passaggi deve avvenire corrisponde, di norma, all'importo attualizzato dei canoni periodici, previsti per la durata del contratto, e del prezzo di riscatto. L'attualizzazione va effettuata al tasso implicito nel finanziamento ovvero, qualora non fosse determinabile, a quello corrente applicato per i prestiti a medio/lungo termine.
All'atto del pagamento di ogni canone è necessario distinguere la quota capitale relativa alla riduzione del debito finanziario, da quella inerente all'onere finanziario. Parallelamente, l'ammontare dell'investimento, ovvero il costo del cespite, deve essere sottoposto periodicamente ad ammortamento.

Metodo patrimoniale di contabilizzazione del leasing:
Il metodo patrimoniale si caratterizza per il fatto che il contratto di Leasing è equiparato ad una sorta di contratto di locazione; conseguentemente, dal punto di vista del locatario, l'operazione origina semplicemente la rilevazione periodica del versamento dei canoni, i quali affluiranno nel conto economico, fra i costi per la godimento dei beni di terzi.
In base metodo patrimoniale emerge chiaramente come il bene locato continui a figurare nel bilancio del locatore, il quale continuerà a registrare i connessi ammortamenti e le eventuali perdite durevole di valore.
La contabilizzazione de leasing secondo questo metodo comporta variazioni negli aggregati di bilancio che possono indurre il lettore a giudizi fuorvianti nell'interpretazione delle performance dell'impresa.
Pertanto, è indispensabile che il bilancio stesso fornisca le informazioni necessarie per consentire non solo una visione "formale" del leasing bensì una rappresentazione veritiera e corretta dell'azienda mediante la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria come sarebbe stata se si fosse acquistato il bene, anziché stipulato un contratto di leasing.

Mutuo:
è il contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 cod. civ.). Nell'ambito delle opere pubbliche, rappresenta una forma di finanziamento (vedi voce) volta a far sì che la amministrazione reperisca le risorse per realizzare i lavori.

P

Partenariato pubblico privato:
insieme concettuale e non giuridico che racchiude tutte le forme di cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati al fine di realizzare interventi pubblici o di pubblica utilit�. Il concetto di partenariato pubblico privato, pertanto, racchiude e comprende anche forme di project financing , ma anche forme differenti di collaborazione tra pubblico e privato.
Il Libro Verde relativo ai partenariato pubblico privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004 distingue due sottocategorie di partenariato:
a) partenariato contrattuale, instaurato su legami in cui i contratti tra le parti sono a prestazioni corrispettive di tipo sinallagmatico, dove obbligazioni e rischi sono allocati tra le diverse parti contrattuali. Alcuni esempi ne sono le concessioni di lavori pubblici , le concessioni di servizi ma anche i contratti di sponsorizzazione, i contratti di leasing nelle varie forme, etc;
b) partenariato istituzionale, instaurato su legami contrattuali con comunione di scopo tra le parti, dove si forma un soggetto terzo soggetto dotato di differente personalit� giuridica, un esempio ne sono le societ� miste.

Piano economico-finanziario:
documento che esplicita le condizioni che determinano due peculiari equilibri del progetto che dovr� essere finanziato in una operazione di project financing tra di loro fortemente connessi: l�equilibrio economico e l�equilibrio finanziario, in riferimento al tempo ed alla gestione di un intervento pubblico.
Il piano economico-finanziario � il principale strumento per valutare la redditivit� di un progetto ed a sua volta la redditivit� � il primo elemento per valutare la necessit� di immissione di denaro pubblico nel progetto in veste di prezzo e l�entit� delle singole tariffe da richiedere ai cittadini.
Il piano economico-finanziario � uno strumento di pianificazione strategica e di valutazione e analisi di reddituale necessario per assumere decisioni di investimento e indebitamento andando ad enucleare la capacit� di reddito dei una determinata attivit� ed i fabbisogni finanziari per l�implementazione del progetto.
Il piano economico-finanziario si sostanzia in un sistema di conti tra di loro dipendenti che permettono di individuare la convenienza economica e la stabilit� finanziaria dello stesso. Il piano economico finanziario � uno strumento nel quale immettendo alcuni dati riesce a rendere una sintetica immagine economica e finanziaria delle attivit� future in relazione ad un conto economico previsionale e uno stato patrimoniale previsionale .

Pubblic sector comparetor:
una delle metodologie utilizzabili per compiere la valutazione di value for money , attraverso la comparazione monetaria tra la realizzazione e gestione del progetto in forma diretta e quella di realizzazione mediante project financing . Il valore attuale netto , c.d. VAN � alla base di tale analisi.

S

Studio di fattibilità:
il documento che individua le opere necessarie al soddisfacimento di un determinato bisogno dell'amministrazione, indicando le caratteristiche dell'opera stessa non solo in termini tecnici, ma anche gestionali, nonché indicando i metodi giuridici ed economico-finanziari necessari per porne in essere la realizzazione.
L'obiettivo dello studio di fattibilità è quello di trasformare un'idea in concrete analisi tecniche, giuridiche ed economico-finanziarie. Lo studio di fattibilità non deve essere un documento "certo" ma anzi deve fornire le possibili alternative che possono trasformare un'idea in un vero intervento pubblico. A tal fine lo studio di fattibilità deve analizzare le diverse alternative metodologiche per realizzare l'intervento, evidenziando le alternative tecniche, i diversi metodi contrattuali e le diverse ripercussioni economico finanziarie.
In una operazione di leasing in costruendo (vedi voce), lo studio di fattibilità che ne è alla base deve contenere una analisi costi-benefici (vedi voce) di ogni ipotesi prospettata.
Lo studio di fattibilità è regolamentato all'art. 14 del dpr 207/10 ss.mm.ii.