Osservatorio contratti pubblici

Deliberazioni, determinazioni, comunicati alle SOA

  • Determinazione n.22 del 30 luglio 2002 (pdf109.77 KB)
    Possibilità di ricorrere a procedure concorsuali anomale difformi da quelle tipologicamente individuate nella legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.
  • Deliberazione n. 337 del 04 dicembre 2002 (pdf142.79 KB)
    Bando di gara relativo alla "realizzazione e consegna in leasing chiavi in mano del completamento fase I del nuovo arcispedale S. Anna di Ferrara. Importo complessivo presunto Euro 69.721.681 IVA compresa.
  • Deliberazione n. 19 del 29 gennaio 2003 (solo massima)
    La costruzione di un nuovo edificio scolastico con caratteristiche dell’opera predefinite dall’Amministrazione, per soddisfare specifici e concreti interessi pubblici, è qualificabile come lavoro pubblico, ai sensi dell’art.2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e non concreta il ricorso ad un contratto di leasing relativo ad un immobile da costruire, con la conseguenza che la Legge n.109/94 è la normativa cui occorre fare riferimento per individuare gli ambiti tipologici entro i quali effettuare la scelta del contratto da utilizzare, ai sensi dell’art.19 della legge quadro.
    La circostanza che l’Amministrazione appaltante non paghi un corrispettivo o prezzo d’appalto non è rilevante ai fini della non applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., poiché è sufficiente l’esistenza di una controprestazione a carico della P.A. per ricondurre la fattispecie nell’ambito di operatività della legge quadro. 
  • Deliberazione n. 145 del 23 settembre 2004 (solo massima)
    Fermo restando il principio generale di tassatività delle procedure previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. per la realizzazione di opere pubbliche, appare configurarsi una deroga a tali procedure ove norme speciali dettate per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza (nel caso di specie “l’inefficienza e la vetustà degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento”) prevedano l’uso, in via prioritaria, di strumenti alternativi, ivi incluso il leasing finanziario.In presenza di tali circostanze, ferma restando la necessità della qualificazione tecnica dei soggetti incaricati dell’attività di progettazione e della esecuzione delle opere ai sensi della normativa sui lavori pubblici, la disciplina applicabile agli affidamenti è quella relativa agli appalti pubblici di servizi, stante la prevalenza dell’aspetto relativo all’operazione di finanziamento. 
  • Comunicato n. 47 del 4 agosto 2006 (pdf33.51 KB)
    Canoni di noleggi; gestione archivi delle soa;cessioni azionarie delle Soa 
  • Deliberazione n. 47 del 08 ottobre 2008 (solo massima)
    E’ riconducibile all’ipotesi di leasing in costruendo per la realizzazione di un bene di pubblica utilità di cui all’art. 160 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il contratto con il quale il Comune assume la gestione per 15 anni, dietro il pagamento di un canone annuo, di una piscina da realizzarsi a cura e spese della società incaricata, con l’impegno a non realizzare in proprio un impianto sportivo per l’esercizio dell’attività natatoria per tutta la durata del contratto e senza opzione per il riscatto finale del bene. Nel caso di leasing in costruendo, non risponde a principi di congruità economica la fissazione di un canone che copre largamente i costi di realizzazione in assenza dell’opzione per il riscatto finale del bene. 
  • Deliberazione n. 78 del 07 ottobre 2009 (solo massima)
    Considerato che con il cosiddetto leasing immobiliare costruito l'amministrazione non stipula due distinti contratti (la compravendita e il contratto di finanziamento) ma un unico contratto atipico che, al contempo, realizza di fatto l'acquisizione della disponibilità di un immobile da parte dell'Amministrazione (senza tuttavia determinare, nei suoi confronti, il perfezionamento della compravendita che, invece, viene conclusa tra il fornitore e la società di leasing) ed il finanziamento della stessa da parte della società di leasing (che, appunto, acquista l'immobile e lo concede in godimento all'amministrazione), l'applicazione di quanto disposto dall'art. 19 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dovrebbe condurre all'obbligo di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina degli appalti pubblici di servizi per la selezione della società di leasing ed alla possibilità di scegliere l'immobile, e quindi il fornitore, secondo modalità che non soggiacciono all'applicazione del d. lgs. 163/2006. Per completezza, si precisa tuttavia che l'art. 27 del d. lgs. 163/2006 prevede che l'affidamento dei contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e deve essere preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto. La scelta dell'immobile da far acquistare alla società di leasing e quindi del fornitore, dovrebbe, pertanto, essere condotta nel rispetto dei suindicati principi e, in particolare, dandone pubblicità con il mezzo ritenuto più adeguato tenuto conto dell'importanza dell'appalto per il mercato interno, da valutare in base al suo oggetto, al suo importo nonché alle pratiche abituali nel settore interessato.
    L’utilizzo da parte delle s.a. del contratto di vendita di cosa futura, rappresentando una deroga alla normativa generale dei contratti pubblici, è condizionato dalla ricorrenza di presupposti tassativi: (a) espletamento di una preventiva gara informale, qualora l'area non sia puntualmente localizzabile; b) infungibilità dell'immobile, per effetto ad esempio, della localizzazione in una specifica zona del territorio; c) destinazione urbanistica prevista dal PRG; d) valutazione costi-benefici; e) acquisto del titolo di proprietà dell'area da parte del venditore in epoca "non sospetta" rispetto alla determinazione dell'amministrazione di munirsi del bene; f) esaustiva determinazione dell'oggetto del contratto dal momento della stipula; g) verifica del possesso, da parte del venditore, di sufficienti requisiti di capacità economica che valgano ad assicurare in via preventiva l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e che devono preesistere alla stipulazione del contratto; h) necessità che l'amministrazione valuti preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche. 
  • Deliberazione n. 56 del 6 ottobre 2010 (pdf56.07 KB)
    Procedure per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi “Palazzetto dello Sport”, “Centro calcistico Salvo D’Acquisto”, “Centro calcistico Torconca” del Comune di Cattolica per una durata di cinque anni (Importo a b.a. rispettivamente: 191.990,47 Euro; 230.086,01 Euro; 276.689,91 Euro) aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  • Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 (pdf84.87 KB)
    Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187. 
  • Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011 (pdf77.19 KB)
    Linee guida per l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici 
  • Deliberazione n. 81 del 6 ottobre 2011 (pdf58.07 KB)
    Rossano Veneto (Vicenza) - Loc. S. Zenone: Bando di Gara mediante proceduta aperta per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare di un'area in zona "F" e di un impianto fotovoltaico di tipo architettonicamente integrato connesso con la rete elettrica. ( codice CIG 0427137499)
    Bando di gara mediante procedura negoziata per l¡¦individuazione dell¡¦Istituto Finanziario affidatario del Servizio di Locazione Finanziaria ¡V Leasing ¡V con il ricavato del "conto energia".

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ultima modifica 2012-11-13T17:51:00+02:00
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